CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30356/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 emessa dal Tribunale di Salerno visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 con cui si censura il vizio di violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen., 81 cod. pen., 111 Cost., 448 co. 2 bis cod. proc. pen. deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché le censure allegate esulano da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. Considerato, inoltre, che il motivo relativo all'inosservanza di legge e alla mancanza di motivazione in relazione agli artt. 111 co. 7 Cost., 448 co. 2 bis cod. proc. pen., 12 sexies L. n. 365/92 e 240 co. 1 cod. pen. risulta del tutto eccentrico rispetto al contenuto della sentenza impugnata nella quale manca qualsiasi riferimento al provvedimento di confisca. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso