CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01579/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]/¼1 I che ha concluso chiedendo udito il difensore ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 7 maggio 2021 ha confermto la decisione con la quale, in data 24 febbraio 2020, il Tribunale di Milano aveva zifferr -nto la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordire ai .eati d cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 loro rispettivamente contestati per l'emissione di fattur: , per operazioni oggettivamente inesistenti emesse in favore della "[OSCURATO:SOCIETA].". Avverso tale pronuncia i predetti propongono distinti ricorsi per cassazione tr3 .nite i rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati. 2. Con il primo motivo di impugnazione, di contenuto sostanzialmente ice entrambi i ricorrenti deducono la violazione di legge in relazione all'acquisiz one e successiva utilizzazione processuale di un processo verbale di constatazione d 31Ia Guardia di [OSCURATO:PERSONA] redatto in occasione di una verifica fiscale svolta nei confronti della 1;o3ie:à "[OSCURATO:SOCIETA]". Viene osservato, a tale proposito, che l'acquisizione sarebbe avvenuta ill vio'a 2-ione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., emergendo dal documento acquisito lurm:rose violazioni di carattere penale che avrebbero richiesto l'osservanza delle dispos zioni che assicurano il diritto di difesa. 3. Con il secondo motivo, anch'esso comune ad entrambi i ricorsi, si ceduco -lo la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rappresentando che l'acquisizione c el prol. esso verbale di constatazione della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe avvenuto senza osservare quanto disposto dagli artt. 495, comma 3 e 514, comma 2 cod. proc. pen., violando il diri :o d difesa, ciò in quanto il supporto ottico sul quale era contenuto il documento era :tato ir viato direttamente dalla Guardia di [OSCURATO:PERSONA] e non depositato dal Pubblico Minis te «o D: n le formalità di rito, senza che i difensori fossero previamente informati dell'invio e della ricezione, con conseguente impossibilità di prenderne visione ed esaminare il documento informatico. 4. [OSCURATO:PERSONA] deduce inoltre, con un terzo motivo di ricorso, la \ iolazic le di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla conseg ente dosimetria della pena. Entrambi insistono, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. 5. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria, ha concluso per l'inamm s;ibiIia dei ricorsi.Con memoria in data 13 dicembre 2021 la difesa ha nuovamen1e ricl. esto l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 2. Va rilevato, con riferimento al primo motivo comune, concernete l'art. 220 di Si ,. att cod. proc. pen. e la utilizzabilità degli atti, che questa Corte (Sez. 3, n. 54379 del :t3 /1 (/ :018, Gamba, Rv. 274131; Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008 (dep. 2009), Ceragioli e altri, R". 24523; Sez. 3, n. 6218 del 17/4/1997, Cetrangolo, Rv. 208633; Sez. 3, n. 4432 del 13/01997 Cosentini, Rv. 208030; Sez. 3, n. 1969 del 21/1/1997, Basile, Rv. 206944; Sez. 3, n 62k;1 dei 15/5/1996, Caruso, Rv. 205514) ha già avuto modo di prendere in considerazione la natura del «verbale di costatazione» redatto da personale della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] o dai funz oneri degli [OSCURATO:PERSONA], rilevando che esso è qualificabile come documento extra-Noce e :;uaIe ricognitivo di natura amministrativa e, in quanto tale, acquisibile ed utilizzabile í: fin probatori ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. Si è anche osservato che non si tratta di un atto processuale, poiché non è previsio da codice di rito o dalle norme di attuazione (art. 207); ne' può essere qualilicatc :Naie «particolare modalità di inoltro della notizia di reato» (art. 221 disp. att. cod. proc. per .), in quanto i connotati di quest'ultima sono diversi. Si è tuttavia precisato che, nel momento in cui emergono indizi di reato e non mer, sospetti, occorre, però, procedere secondo le modalità prescritte dall'art. 220 di 3. cod proc. pen, con la conseguenza che la parte di documento, compilata prima dell'insAugere degli indizi, ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale que la :eletta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito. La richiamata disposizione stabilisce che «quando nel corso di attività ispettiw o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per issic arare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della Inge p ,!nale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice». A tale proposito questa Corte ha pure osservato (Sez. 3, n. 27682 del • 7(06/ Palmieri, Rv. 259948) come, dalla semplice lettura della norma, emerga 2he essa presuppone, per la sua applicazione, un'attività di vigilanza o ispettiva in corso di e3ecu ione specificamente prevista da disposizioni normative e la sussistenza di indizi di reato ellers nel corso dell'attività medesima e solo in tal caso è richiesta l'osservanza delle di3pcs zion del codice di rito, ma soltanto per il compimento degli atti necessari all'assicurnzione delle fonti di prova ed alla raccolta di quanto altro necessario per l'applicazione della le gge go nale Nella medesima decisione si è fatto anche rilevare come la disposizione, ci- e va 'cita ir relazione anche al successivo art. 223, relativo alle analisi di campioni da effettuare s.,e 'npre nel corso di attività ispettive o di vigilanza ed alle garanzie dovute all'interesse tc, a oi:ia lo scopo evidente di assicurare l'osservanza delle disposizioni generali del codic 3 di iiii da' momento in cui, in occasione di controlli di natura amministrativa, emergano i di I3ato, ricordando anche quella giurisprudenza secondo la quale presupposto dell'opei atività delle norma non è l'insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall'art. 192 cod proc. oen. quanto, piuttosto, la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilel'anza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui onn ige, e prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona deter -r nate (Sez. 2, n. 2601 del 13/12/2005 (dep. 2006), Cacace, Rv. 233330; Sez. U, n 45z1 -L' del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Raineri, Rv. 220291. V. anche Sez. 3, n. 31223 del 4/6/2019, I)i Vi, Rv 276679). Più recentemente si è anche avuto modo di precisare ulteriormente che, terie i:onto del dato letterale dell'art. 220, risulta chiaramente che lo stesso si riferisce ad indii ci i eato che emergono "nel corso" delle attività ispettive o di vigilanza, il che porta ad arermar : che la cognizione circa la sussistenza di indizi di reità, ancorché non riferibili ad lin sotetto specifico, deve risultare oggettivamente evidente a chi opera mentre effettua Ude attr ,ità non deve essere soltanto ipotizzata sulla base di mere congetture, né può ritenersi pos;ibile, dopo che un reato è stato accertato, sostenere che chi effettuava il controllo avreboe d:vuto prefigurarsi quale ne sarebbe stato l'esito (Sez. 3, n. 16044 del 28/2/2019, Rossi, Rv. 2 -»5397 non massimata sul punto). La giurisprudenza di questa Corte si è anche ripetutamente pronunc ata sulle conseguenze della eventuale inosservanza della disposizione in esame, chiarendo che esse non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti n ell'arnt to di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'e ti i) Si autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'art. 220 disp. at1. rima i da e che, diversamente opinando, si giungerebbe a ritenere l'inutilizzabilità di tutti i probatori e gli altri risultati della verifica dopo la comunicazione della noti2ia di eato, situazione, all'evidenza, priva di fondamento. Da ciò consegue, dunque, che non pt.ò dr durs la generica violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., essendo necessaria la sp E ::ifiCa indicazione della violazione codicistica che avrebbe determinato l'inutiliz; abilii cori riguardo ai singoli atti compiuti e riportati nel processo verbale di constatazione ve:latto dalla medesima ( Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, Gamba, Rv. 274131, cit.; Se; .. 3, n. ii594. del 26/10/2016 (dep. 2017), Pelini e altro, Rv. 269299. V. anche Sez. 3, ri. 523i dei 24/05/2016 (dep. 2017), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269213). Costituisce, pertanto, onere di chi eccepisce la violazione della norma precisare ivali parti dei verbali siano state redatte dopo l'insorgere degli indizi di reato e, pertant3, in :;[ regio alle disposizioni codicistiche, ma ciò non è avvenuto nel caso di specie, avendo i ric o irent prospettato censure generiche afferenti all'intero contenuto del documento con 'aggii.n ta di un vago riferimento alla presenza, tra la documentazione acquisita, di numerose iLiet ize di pagamenti effettuati in contanti ai propri dipendenti dalla società GM lnox, 3irco31 anza, questa, che avrebbe evidenziato la sussistenza di non meglio specificate 'iclazk il di carattere penale. La sentenza impugnata risulta conforme ai principi dianzi ricordati e, conseiji 3nte, appare immune da censure. 3. A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riferimento al secondo motivo di ti( grso, comune anch'esso ad entrambi gli imputati. Occorre a tale proposito rilevare che dall'esame degli atti, la cui consulta done lon è preclusa a questa Corte in ragione della natura processuale della questione prospettat che all'udienza del 16 settembre 2019 il Tribunale, all'esito dell'escussione del Mi o 1 ..drea Ruggeri della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], il quale nel corso della sua deposizione si e 'a rifì?.r to ai processo verbale di constatazione di cui si è detto in precedenza, aveva così cis)ota " i,' PM. si procurerà il pvc per la prossima udienza". Dalla trascrizione della fonoregistrazione emerge che il giudice di primo gradc ,, dopo aver richiesto al teste se disponeva del documento e dopo che il Pubblico Mimsterc ivev confermato l'assenza di tale atto, aveva osservato "... Comunque se non se lo rtrow! e it Pubblico Ministero è interessato ad averlo per poi eventualmente produrlo, quindr si ter9a in contatto con l'ufficio del Pubblico Ministero che adesso magari le dà due indicazion ir ìodo da averlo per la prossima udienza. Parli con il Pubblico Ministero per la storia del 131/C gra,ie". Ludienza, nulla osservando le parti presenti, veniva rinviata al 16 dicembre 20" 9. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha poi inviato due copie di un DVD contenente il doct. rilento richiesto, una al Pubblico Ministero ed un'altra al Tribunale, che l'ha ricevuta i 15 iy.lobre 2019. Il giudice, con provvedimento in pari data redatto sul frontespizio della miswa ci. i era allegato il DVD, disponeva l'unione agli atti del processo del supporto ottico. All'udienza del 16 dicembre 2019 il Tribunale dava atto a verbale della ncezicn(? de. DVD, nulla osservando, ancora una volta, le parti presenti e, segnatamente, le drese degl , imputati le quali, successivamente, rassegnavano le proprie conclusioni. All'esito della discussione il Tribunale rinviava, per eventuali repliche, alla SJCcesSiVa udienza del 24 febbraio 2020 nella quale, in assenza di repliche, si concludeva il giudi !io d, primo grado. Fatte tali premesse, osserva il Collegio come, considerato quanto evidenzalo in verbale, nonché la sequenza temporale e le modalità di acquisizione del documento, 1: pssa ritenersi corretto quanto affermato dalla Corte di appello circa la formale ammi:;sior e, da parte del Tribunale, dell'acquisizione agli atti del processo verbale di constataz ori?. della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] alla quale il teste escusso immediatamente prima avew fatto riferimento.Ciò è avvenuto nel corso di un'udienza dibattimentale senza alcuna osservazio le da parte della difesa, che dunque aveva piena cognizione del fatto che il docume sai ebbe stato acquisito. Inoltre, pur a voler ritenere che quanto riportato nel verbale di trascr zione della fonoregistrazione possa aver indotto le difese ad equivocare sulla natura e moda! .:à d. acquisizione del documento, deve rilevarsi come il supporto ottico trasmesso dalla (li. ardia di [OSCURATO:PERSONA] fosse presente agli atti, quindi nella disponibilità delle parti, fin dal 15 ottobre 2019 e vi è restato fino alla conclusione del processo di primo grado, dunque per circa quattro mesi. Occorre poi considerare che all'udienza del 16 dicembre 2019, come si è gà detto, il Tribunale aveva formalmente dato atto, anche a verbale, della presenza in e tt del DVD precedentemente inviato, sicché, anche se le difese non avessero ben c )flpre(3 le conseguenze di quanto avvenuto nel corso della precedente udienza del 16 settembre ; ,019, erano in quel momento perfettamente in grado di interloquire, anche richiedendo tE mine ulteriore per esaminare il documento o estrarne copia, sollevare eccezioni e form ila -e ogni altra richiesta ritenuta necessaria per l'esercizio del mandato difensivo. Non risulta però che Ciò sia avvenuto, neppure nella successiva udienza di rin /i :) per repliche, tenutasi, come pure si è detto, quando il DVD era presente da circa quattro mc agli atti del processo e di tale presenza le parti erano edotte, quanto meno da due mesi, tmpc intercorrente tra l'udienza del 16 dicembre 2019 e quella del 24 febbraio 2020. Inoltre, anche a non voler considerare l'acquisizione del documento come fp: . -nalr- ente disposta dal Tribunale nell'esercizio dei suoi poteri, ritenendo che, nella fattispe -Jie, si ia di fatto verificato l'inserimento, agli atti del processo, di un documento contenuto r el fase colo del Pubblico Ministero, deve ritenersi determinante l'atteggiamento delle difese, che lune hanno rilevato fino alla conclusione del giudizio di primo grado. Questa Corte ha infatti ripetutamente stabilito che il consenso all'acquisizione d Htti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere espresso ta 3itarrente attraverso l'assenza di opposizione, se il complessivo comportamento process iate della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria (v., da ultimo, Sez. 6, il. 137t 2 de 25/2/2021, Tagliente, Rv. 281088). 4. Per ciò che concerne, infine, il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] glie, deve rilevarsi la infondatezza dello stesso, avendo la Corte di appello giustificato il ciniego delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della gravità della concictta, ;bendo questi emesso ben dodici fatture per un importo superiore al milione di euro cori conseguente danno erariale rilevante, nonché del collegamento, emerso nel ..ums,) del giudizio, tra la società amministrata dall'imputato e le altre coinvolte nei fatti pe . ::ui processo, ritenuta sintomatico dell'inserimento in un contesto criminale più ampio. Si tratta, ad avviso del Collegio, di valutazioni giuridicamente corrette ed assist':e da A.e adeguata motivazione, poiché il giudice del merito non era tenuto a prence ,.e in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o risul-Anti dagl. atti, ben potendo fare riferimento,nel giustificare il diniego, esclusivamente a quelli ite.nuti decisivi o, comunque, rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche (v. Sez.. 2, n 23903.del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017 Peitinalli, Rv 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 3609 del 18/1r 011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 1 6/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 5. I ricorsi devono pertanto essere rigettati, con le consequenziali statuizior i indicAe ir dispositivo. P.Q.M. Rigetta i r