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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 marzo 1973

Cassazione n. 19638/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

COLLE il 11/03/1973Digirolamo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/05/1988avverso la sentenza del 24/10/2024 della Corte d'appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] FrancescaLoy che ha concluso chiedendo l’inammissibilità di tutti i ricorsi.Sentito l'avvocato losso Emilio in qualità di sostituto processuale degli avvocatiLadisi in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesadi [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai rispettivi motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parzialeriforma di quella appellata, resa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunalelocale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ha confermato il giudizio di responsabilità, per i fatti loro rispettivamente ascritti,quanto a [OSCURATO:PERSONA], al capo 3 (con esclusione di quelli di cui ai punti 5, 7, e 8),quanto al [OSCURATO:PERSONA] al capo 6) e quanto al [OSCURATO:PERSONA] al capo 10); ha riqualificatoai sensi del comma 4 dell’art 73 del d.P.R. le condotte riferite al [OSCURATO:PERSONA] ai punti6.1. e

6.6. della rubrica e ha ricondotto al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. tutti gliulteriori fatti di reato ascritti ai tre imputati; ha conseguentemente ridotto la penairrogata in primo grado ai tre imputati.2.

Interpongono autonomi ricorsi i tre imputati e adducono motivi dalcontenuto sovrapponibile, suscettibili di una descrizione unitaria.Si contesta, da parte dei ricorrenti, difetto di motivazione rispetto ai motivi digravame e travisamento delle emergenze probatorie apprezzate a sostegno delgiudizio di responsabilità, essenzialmente offerte da colloqui captati nonconfermati da altri momenti di riscontro indiziario, captazioni valutate senza ladovuta attenzione e con il rigore imposto dalla peculiarità del dato.Per altro verso, tutti e tre i ricorrenti hanno contestato il trattamentosanzionatorio irrogato, ritenuto “esorbitante” a fronte dei limiti edittali previstidall’art. 73, comma 5, citato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.La sentenza impugnata va annullata, limitatamente al trattamentosanzionatorio irrogato, nei limiti e per le ragioni precisate di seguito, peraltroestranee ai vizi prospettati dai ricorsi.2.

I motivi riguardanti la responsabilità dei diversi imputati ricorrenti,autonomamente prospettati secondo moduli argomentativi tuttavia del tuttoidentici, sono tutti inammissibili perché all’evidenza aspecifici rispettoall’argomentare speso dalla Corte del merito nel confermare, in parte qua, ladecisione gravata.In particolare, le diverse impugnazioni replicano pedissequamente le censuresvolte in appello con riguardo alle singole posizioni dei tre imputati ricorrenti; ciò,tuttavia, trascurando ogni confronto critico con le argomentazioni rese dai giudicidi appello nel disattenderne integralmente il portato, avuto riguardo allaresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (con motivazione resa dalla pagina 4, la dove si mette inluce l’inammissibilità dei motivi diversi da quelli rivolti alle condotte messe in attoil 12/10/2019 e ciò malgrado, si esaminano le emergenze inerenti ai fatti di questagiornata ma anche gli episodi descritti al capo 3, rimasti estrani a specifichedoglianza promosse con l’appello), nonché a quella di [OSCURATO:PERSONA] ( i cui rilievirisultano affrontati alle pagine 20 e 21) e di [OSCURATO:PERSONA] ( al quale risultano dedicatele pagine dalla 23 alla 27 della decisione gravata).Il tutto con motivazione logica, puntuale e coerente alle emergenze istruttorie,immune a vizi utilmente prospettabili in questa sede.3.

Anche i motivi riguardanti prospettati dai ricorrenti la pena sarebbero, insé, inammissibili, perché diretti a sollecitare una rivisitazione nel merito dellagravosità del trattamento sanzionatorio irrogato, ritenuto genericamenteeccessivo, senza addurre vizi coerenti al rimedio attivato.4.

D’ufficio, tuttavia, va rimarcato che con riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], la Corte del merito ha provveduto a riqualificare i fatti ascritti allostesso riconducendoli all’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 citato (si veda lamotivazione resa alla pagina 13 per [OSCURATO:PERSONA], poi ripresa nell’affrontare la posizionedi [OSCURATO:PERSONA]), affermando in particolare che “le condotte del [OSCURATO:PERSONA] devonoessere qualificate in seno al disposto dell'ultimo periodo del quinto commadell'articolo 73 del DPR 309 del 1990, trattandosi di norma introdotta con ildecreto-legge 123 del 2023 convertito con modificazioni nella legge 159 del 2023,ipotesi sicuramente per l'imputato più favorevole di quella contestata e ritenuta inprimo grado alla luce delle previsioni dell'articolo 2 del codice penale.

Attualmentein forza della modifica introdotta nel 2023 in seno all'articolo 73 quinto comma, lanon occasionalità della condotta del [OSCURATO:PERSONA] per quanto comunque lieve per lequantità modeste di stupefacenti detenute o movimentate, conduce allaconfigurazione del reato di cui al secondo periodo, che contempla appunto intermini ulteriormente specializzanti rispetto alle fattispecie più gravi e da quelladella prima parte del quinto comma, il fatto di lieve entità commesso con caratteridi non occasionalità”.Operando in tali termini, la Corte del merito, ha inteso dare un contenutoautonomo alla previsione di cui al secondo periodo dell’art. 73, comma 5,introdotta dalla legge n. 159 del 2023, facendone, dunque, una ipotesi di reatodistinta, ricavata all’interno della fattispecie cristallizzata dal citato quinto comma,ma disgiunta da quest’ultima, quasi a costituire un terzo tipo di illecito previsto inseno all’art. 73 del testo unico sugli stupefacenti, collocato in via intermedia tra lecondotte di cui ai commi 1 e 4 e quelle di cui al primo periodo del comma 5.Da qui la ritenuta operatività del meccanismo di favore garantito dallaaffermata applicabilità dell’art. 2, comma 4, cod. pen.5.

Una tale scelta interpretativa, non sindacabile in questa sede perchérimasta estranea ad impugnazioni della parte pubblica, non solo deve ritenersierrata in punto di diritto, ma ha finito per determinare una violazione di legge inordine al trattamento sanzionatorio irrogato ai danni dei ricorrenti, rilevabiled’ufficio.6.

Sotto il primo versante, vale evidenziare che l’ esegesi privilegiata dallaCorte del merito è stata resa senza considerare che con la richiamata novella nonsi è introdotta una nuova fattispecie di reato incardinata all’interno del comma 5del citato art. 73; si è dato luogo, piuttosto, alla previsione di una mera circostanzaaggravante del reato in questione, là dove le condotte stigmatizzate dal primocomma ma connotate da una più lieve offensività (per i mezzi, le modalitàdell’azione o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità ovvero per la quantitào la qualità della sostanza, profili costitutivi della fattispecie in esame), non sianooccasionali (non essendo l’occasionalità della condotta momento tipizzante dellaipotesi scrutinata).In altre parole, l’intervento apportato dalla novella ha lasciato inalterati i tratticostitutivi dell’ipotesi di cui al comma 5, che restano quelli tipizzati dal primoperiodo, mentre, solo la dove se ne ravvisi la sussistenza, la non occasionalitàdella condotta finisce per rilevare, dando corpo all’ipotesi aggravata di cui alsecondo periodo della medesima disposizione.6.1.

Tanto comporta l’evidente erroneità interpretativa della riqualificazioneoperata con la sentenza gravata, nel caso realizzata prescindendo dall’avvenutoriscontro dei tratti costitutivi della ipotesi di minore offensività prevista dal comma5 dell’art 73 citato.A margine della già rimarcata insindacabilità della detta scelta interpretativa,resta da dire che tale qualificazione ha di fatto riportato le condotte dei citatiricorrenti all’interno del comma 5 dell’art. 73 citato; e che la stessa norma evocataa sostegno della decisione assunta – l’art. 2 cod. pen. – oggi ne cristallizzal’illegittimità sul piano della pena, irrogata applicando agli imputati un datonormativo più gravoso (quello introdotto, per le condotte non occasionali, dallalegge del 2023) rispetto a quello vigente all’epoca dei fatti (al più tardi risalenti algennaio del 2020), che tale aggravamento di pena non prevedeva.7.

Le medesime considerazioni, infine, vanno estese anche alla posizione delricorrente [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo, tuttavia, ai soli aumenti apportati per lacontinuazione con riguardo alle condotte, riferite al detto imputato e ricondottedalla Corte del merito al comma 5 dell’art. 73 citato, seguendo il percorso logicogiuridico già tracciato per gli altri due ricorrenti.Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue.

P.Q.MAnnulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione dellapena.

Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.

Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara lairrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilitàdegli imputati.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
COLLE il 11/03/1973Digirolamo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/05/1988avverso la sentenza del 24/10/2024 della Corte d'appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] FrancescaLoy che ha concluso chiedendo l’inammissibilità di tutti i ricorsi.Sentito l'avvocato losso Emilio in qualità di sostituto processuale degli avvocatiLadisi in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesadi [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai rispettivi motivi di ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parzialeriforma di quella appellata, resa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunalelocale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ha confermato il giudizio di responsabilità, per i fatti loro rispettivamente ascritti,quanto a [OSCURATO:PERSONA], al capo 3 (con esclusione di quelli di cui ai punti 5, 7, e 8),quanto al [OSCURATO:PERSONA] al capo 6) e quanto al [OSCURATO:PERSONA] al capo 10); ha riqualificatoai sensi del comma 4 dell’art 73 del d.P.R. le condotte riferite al [OSCURATO:PERSONA] ai punti6.1. e 6.6. della rubrica e ha ricondotto al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. tutti gliulteriori fatti di reato ascritti ai tre imputati; ha conseguentemente ridotto la penairrogata in primo grado ai tre imputati.2. Interpongono autonomi ricorsi i tre imputati e adducono motivi dalcontenuto sovrapponibile, suscettibili di una descrizione unitaria.Si contesta, da parte dei ricorrenti, difetto di motivazione rispetto ai motivi digravame e travisamento delle emergenze probatorie apprezzate a sostegno delgiudizio di responsabilità, essenzialmente offerte da colloqui captati nonconfermati da altri momenti di riscontro indiziario, captazioni valutate senza ladovuta attenzione e con il rigore imposto dalla peculiarità del dato.Per altro verso, tutti e tre i ricorrenti hanno contestato il trattamentosanzionatorio irrogato, ritenuto “esorbitante” a fronte dei limiti edittali previstidall’art. 73, comma 5, citato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.La sentenza impugnata va annullata, limitatamente al trattamentosanzionatorio irrogato, nei limiti e per le ragioni precisate di seguito, peraltroestranee ai vizi prospettati dai ricorsi.2. I motivi riguardanti la responsabilità dei diversi imputati ricorrenti,autonomamente prospettati secondo moduli argomentativi tuttavia del tuttoidentici, sono tutti inammissibili perché all’evidenza aspecifici rispettoall’argomentare speso dalla Corte del merito nel confermare, in parte qua, ladecisione gravata.In particolare, le diverse impugnazioni replicano pedissequamente le censuresvolte in appello con riguardo alle singole posizioni dei tre imputati ricorrenti; ciò,tuttavia, trascurando ogni confronto critico con le argomentazioni rese dai giudicidi appello nel disattenderne integralmente il portato, avuto riguardo allaresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (con motivazione resa dalla pagina 4, la dove si mette inluce l’inammissibilità dei motivi diversi da quelli rivolti alle condotte messe in attoil 12/10/2019 e ciò malgrado, si esaminano le emergenze inerenti ai fatti di questagiornata ma anche gli episodi descritti al capo 3, rimasti estrani a specifichedoglianza promosse con l’appello), nonché a quella di [OSCURATO:PERSONA] ( i cui rilievirisultano affrontati alle pagine 20 e 21) e di [OSCURATO:PERSONA] ( al quale risultano dedicatele pagine dalla 23 alla 27 della decisione gravata).Il tutto con motivazione logica, puntuale e coerente alle emergenze istruttorie,immune a vizi utilmente prospettabili in questa sede.3. Anche i motivi riguardanti prospettati dai ricorrenti la pena sarebbero, insé, inammissibili, perché diretti a sollecitare una rivisitazione nel merito dellagravosità del trattamento sanzionatorio irrogato, ritenuto genericamenteeccessivo, senza addurre vizi coerenti al rimedio attivato.4. D’ufficio, tuttavia, va rimarcato che con riferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA], la Corte del merito ha provveduto a riqualificare i fatti ascritti allostesso riconducendoli all’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 citato (si veda lamotivazione resa alla pagina 13 per [OSCURATO:PERSONA], poi ripresa nell’affrontare la posizionedi [OSCURATO:PERSONA]), affermando in particolare che “le condotte del [OSCURATO:PERSONA] devonoessere qualificate in seno al disposto dell'ultimo periodo del quinto commadell'articolo 73 del DPR 309 del 1990, trattandosi di norma introdotta con ildecreto-legge 123 del 2023 convertito con modificazioni nella legge 159 del 2023,ipotesi sicuramente per l'imputato più favorevole di quella contestata e ritenuta inprimo grado alla luce delle previsioni dell'articolo 2 del codice penale. Attualmentein forza della modifica introdotta nel 2023 in seno all'articolo 73 quinto comma, lanon occasionalità della condotta del [OSCURATO:PERSONA] per quanto comunque lieve per lequantità modeste di stupefacenti detenute o movimentate, conduce allaconfigurazione del reato di cui al secondo periodo, che contempla appunto intermini ulteriormente specializzanti rispetto alle fattispecie più gravi e da quelladella prima parte del quinto comma, il fatto di lieve entità commesso con caratteridi non occasionalità”.Operando in tali termini, la Corte del merito, ha inteso dare un contenutoautonomo alla previsione di cui al secondo periodo dell’art. 73, comma 5,introdotta dalla legge n. 159 del 2023, facendone, dunque, una ipotesi di reatodistinta, ricavata all’interno della fattispecie cristallizzata dal citato quinto comma,ma disgiunta da quest’ultima, quasi a costituire un terzo tipo di illecito previsto inseno all’art. 73 del testo unico sugli stupefacenti, collocato in via intermedia tra lecondotte di cui ai commi 1 e 4 e quelle di cui al primo periodo del comma 5.Da qui la ritenuta operatività del meccanismo di favore garantito dallaaffermata applicabilità dell’art. 2, comma 4, cod. pen.5. Una tale scelta interpretativa, non sindacabile in questa sede perchérimasta estranea ad impugnazioni della parte pubblica, non solo deve ritenersierrata in punto di diritto, ma ha finito per determinare una violazione di legge inordine al trattamento sanzionatorio irrogato ai danni dei ricorrenti, rilevabiled’ufficio.6. Sotto il primo versante, vale evidenziare che l’ esegesi privilegiata dallaCorte del merito è stata resa senza considerare che con la richiamata novella nonsi è introdotta una nuova fattispecie di reato incardinata all’interno del comma 5del citato art. 73; si è dato luogo, piuttosto, alla previsione di una mera circostanzaaggravante del reato in questione, là dove le condotte stigmatizzate dal primocomma ma connotate da una più lieve offensività (per i mezzi, le modalitàdell’azione o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità ovvero per la quantitào la qualità della sostanza, profili costitutivi della fattispecie in esame), non sianooccasionali (non essendo l’occasionalità della condotta momento tipizzante dellaipotesi scrutinata).In altre parole, l’intervento apportato dalla novella ha lasciato inalterati i tratticostitutivi dell’ipotesi di cui al comma 5, che restano quelli tipizzati dal primoperiodo, mentre, solo la dove se ne ravvisi la sussistenza, la non occasionalitàdella condotta finisce per rilevare, dando corpo all’ipotesi aggravata di cui alsecondo periodo della medesima disposizione.6.1. Tanto comporta l’evidente erroneità interpretativa della riqualificazioneoperata con la sentenza gravata, nel caso realizzata prescindendo dall’avvenutoriscontro dei tratti costitutivi della ipotesi di minore offensività prevista dal comma5 dell’art 73 citato.A margine della già rimarcata insindacabilità della detta scelta interpretativa,resta da dire che tale qualificazione ha di fatto riportato le condotte dei citatiricorrenti all’interno del comma 5 dell’art. 73 citato; e che la stessa norma evocataa sostegno della decisione assunta – l’art. 2 cod. pen. – oggi ne cristallizzal’illegittimità sul piano della pena, irrogata applicando agli imputati un datonormativo più gravoso (quello introdotto, per le condotte non occasionali, dallalegge del 2023) rispetto a quello vigente all’epoca dei fatti (al più tardi risalenti algennaio del 2020), che tale aggravamento di pena non prevedeva.7. Le medesime considerazioni, infine, vanno estese anche alla posizione delricorrente [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo, tuttavia, ai soli aumenti apportati per lacontinuazione con riguardo alle condotte, riferite al detto imputato e ricondottedalla Corte del merito al comma 5 dell’art. 73 citato, seguendo il percorso logicogiuridico già tracciato per gli altri due ricorrenti.Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue. P.Q.MAnnulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione dellapena. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara lairrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilitàdegli imputati.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA]
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