CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27189/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Palermo del 30 novembre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano state condannate alla pena di mesi quattro di reclu- sione ed euro duecento di multa ciascuna in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. e 7, cod. pen.. 2. Le imputate, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di re- sponsabilità per omesso esame dei rilievi formulati nell'atto di appello, per l'impossi- bilità di utilizzare i verbali di denuncia delle persone offese (acquisiti ai soli fini della procedibilità) e per l'omessa identificazione delle imputate. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa esclusione della cir- costanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen.. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle risultanze processuali inerenti al contenuto della denuncia di [OSCURATO:PERSONA] e alle dichiarazioni dei testi Longo e [OSCURATO:PERSONA]. 3. I ricorsi sono inammissibili. In relazione al primo e al terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di ordine logico, va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di que- sta Corte, è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto ap- parenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Si è altresì precisato che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, il ricorso risulta uni- ,k camente diretto a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi tra-visamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). La Corte territoriale ha fornito un'accurata e completa ricostruzione degli eventi, riconoscendo la responsabilità delle imputate alla luce dei seguenti elementi proba- tori: a) la diretta osservazione delle imputate che si muovevano con atteggiamento furtivo all'interno della "[OSCURATO:PERSONA]"; b) la restituzione della merce sot- tratta sul posto alla titolare dell'esercizio; c) la successiva fuga non riuscita per l'im- mediato intervento degli agenti di P.G.; d) il rinvenimento in loro possesso di refurtiva varia sottratta dal citato esercizio commerciale e da altri negozi della zona; e) la dimostrata consumazione del reato, avendo le stesse acquisito la piena disponibilità dei beni trafugati dai locali circostanti). Le ricorrenti si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e non scanditi da necessaria cri- tica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 4. Quanto al secondo motivo di ricorso, va premessa la descrizione degli elementi costitutivi dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen.. Per pubblica fede deve intendersi il senso di affidamento verso la proprietà altrui in cui confida chi deve lasciare una cosa, anche solo temporaneamente, incustodita (Sez. 4, n. 5113 del 07/11/2007, Demma, Rv. 238742); tale nozione si desume dalla ratio dell'aggravamento previsto dall'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., e cioè la volontà del legislatore di apprestare una più energica tutela penale alle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per "necessità" o per "consuetudine" e che, perciò, pos- sono essere più facilmente sottratte (Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119). Peraltro, la nozione di "necessità" dell'esposizione alla pubblica fede non ricom- prende soltanto i beni esposti per destinazione o consuetudine, ma anche quei beni che in tale condizione si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l'offeso è chiamato a far fronte (Sez. 2, n. 33557 del 22/06/2016, Felleti, Rv. 267504, in fattispecie peculiare riguardante il furto di un portafogli lasciato in un furgone con la portiera aperta, parcheggiato al fianco di una barca nella quale la persona offesa effettuava le pulizie, al fine di permettere il diretto collegamento delle apparecchiature necessarie, all'imbarcazione medesima). La nozione di necessità non è un concetto assoluto, ma da valutare volta per volta in relazione al caso concreto.La destinazione è quella che si evince o dalla destinazione naturale della res o, al limite, dall'utilizzo cui la medesima viene destinata al fine di fornire all'uomo l'au- tentica utilità della quale è capace. La consuetudine indica le abitudini sociali generali o locali, comuni oppure relative a determinati contesti industriali, commerciali o lavorativi che, proprio in quanto con- sistono in comportamenti statisticamente «standardizzati», e, pertanto, prevedibili secondo un criterio di ordinarietà (specie da parte del cosiddetto «delinquente pro- fessionale») rendono in qualche modo minorata la difesa del possesso. L'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. ricorre non solo in relazione all'a- zione furtiva avente per oggetto l'auto ma anche a quella riguardante gli oggetti in essa custoditi che costituiscono un suo accessorio e che, comunque, non sono facil- mente trasportabili ovvero a quegli oggetti che, pur non costituendo parte essenziale del veicolo in sosta, ne formano, secondo l'uso corrente, la normale dotazione e non possono agevolmente essere portati con sé dal detentore nel momento in cui si al- lontana dall'autovettura (Sez. 4, n. 21262 del 26/03/2015, Maccio, Rv. 263891, re- lativo ad un caso di asporto "cd" contenuti nel lettore in dotazione dell'auto e borse della spesa; Sez. 5, n. 44580 del 30/06/2015, Usai, Rv. 264744; Sez. 5, n. 34409 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galifi, Rv. 264360 e Sez. 5, n. 44171 del 14/09/2015, Kalis, Rv. 264926, in fattispecie di furto di un navigatore satellitare; Sez. 5, n. 12373 del 03/02/2003, Celletti, Rv. 224066, in relazione ad un casco da moto lasciato sul vei- colo in sosta in area di parcheggio). In linea coi suesposti principi giurisprudenziali, la Corte di merito ha riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante, in quanto all'interno degli esercizi com- merciali non erano presenti sistemi di video-sorveglianza capaci di assicurare in con- creto una costante vigilanza ed un controllo continuativo dei luoghi e delle merci ivi allocate e la scoperta dell'attività criminosa era derivata esclusivamente dalla diretta osservazione della titolare dell'esercizio. 5. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. t P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciasc