CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15111/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BRIATICO;-intimato-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 978/2022depositata il 12/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] evocava il Comune di Umbriatico dinanzi alTribunale di Crotone per ottenere la declaratoria di acquisto perusucapione di un appezzamento di terreno, allegando di possedereil bene in modo utile ad usucapire da oltre vent'anni. Il convenutocontestava la domanda. Il processo di primo grado si istruiva conl'escussione di due testimoni di parte attrice, i quali riferivano cheNumero registro generale 3210/2023Numero sezionale 2688/2025Numero di raccolta generale 15111/2026l'attore aveva coltivato il fondo, lo aveva recintato con cancello,Data pubblicazione 19/05/2026catena e lucchetto e vi aveva realizzato un laghetto artificiale.Accolta in primo grado, la domanda veniva rigettata in appello.Ricorre in cassazione l’originario attore con tre motivi.Il convenuto è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 841, 1140, 1141, 1142, 1158 c.c. e degliartt. 115, 116 c.p.c., nonché l'errata interpretazione e iltravisamento delle prove testimoniali circa un fatto decisivo.Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell'art. 115 c.p.c. per motivazione apparente e nullitàdella sentenza, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoriamotivazione su un punto decisivo.Con il terzo motivo si denuncia motivazione apparente, perplessae irriducibilmente contraddittoria.2. – I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente.Essi sono da accogliere.Al di là delle sovrapposizioni di profili e, in parte, dell’impiego diformulazioni legislative superate, essi colgono nel segno nel puntocentrale. Risulta dal testo della sentenza che la Corte di appello haescluso che fosse raggiunta la prova dell’usucapione poiché itestimoni hanno riferito solo di coltivazione del fondo, mentre pocoprima, nel riportare testualmente il contenuto delle deposizioni, neaveva descritto l’illustrazione dei fatti nel senso che il Chiarelloaveva anche provveduto alla realizzazione di un laghetto artificialee, soprattutto, della recinzione del fondo anche con un cancellomunito di catena e lucchetto.La motivazione si presta ad essere qualificata come apparente(per la cui definizione si rinvia a Cass., Sez. Un., n. 2767/2023, p.10): vi è infatti una contraddizone irriducibile che emerge dallastessa lettura del testo della sentenza impugnata. Inoltre, in2 di 3Numero registro generale 3210/2023Numero sezionale 2688/2025Numero di raccolta generale 15111/2026controversia è un bene appartenente ad un ente pubblico, ma nonData pubblicazione 19/05/2026risulta in atti alcun accertamento sui caratteri del bene rispetto allacategorie ex artt. 822 ss. c.c., ossia se faccia parte del demanioovvero del patrimonio indisponibile o ancora del patrimoniodisponibile, per cui il giudice del rinvio dovrà occuparsi anche didetta questione preliminare.3. – La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione (cfr.l’ultimo capoverso del paragrafo precedente), cassa la sentenzaimpugnata in relazione al profilo accolto e rinvia alla Corte diappello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sen-tenza impugnata in relazione al profilo accolto e rinvia alla Corte diappello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la liquida-zione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-zione civile, il 06/11/2025.La PresidenteMILENA FALASCHI3 di 3