CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 19656/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO, in difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] il quale comunicando preliminarmente che il suo assistito è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per questa causa, in data successiva al deposito dell'odierno ricorso, insiste per raccoglimento dei restanti motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 22/12/2022, il Tribunale di Palermo, decidendo in sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Palermo che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90 (capi 1, 66, 67, 74.a, 74.b, 74.d, 74.f, 74.g, 74.h, 74.i, 74.k, 75.a, 75.b, 75.d, 75.e, 75.f, 75.g, 75.h, 75.i, 75.j, 75.k, 75.1, 75.m, 75.n, 75.p, 75.q, 75.r, 76, 77, 78 della rubrica). Le indagini, si legge nella ordinanza, hanno riguardato una vasta associazione per delinquere finalizzate al traffico ed alla commercializzazione delle sostanze stupefacenti. Alla individuazione di tale organizzazione e alla identificazione dei partecipanti, il personale dedito alle attività investigative è pervenuto attraverso articolate indagini tecniche, sviluppate in un rilevante arco temporale, consistite in intercettazioni ambientali e attività di videoripresa nel quartiere Palermitano denominato "Sperone" interessato dalle indagini. Le attività tecniche sono state accompagnate da servizi di osservazione e controllo, che hanno condotto a sequestri di sostanza stupefacente e arresti in flagranza. Sono state raccolte le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], riguardanti la persona del ricorrente, in relazione al quale i giudici del Tribunale hanno ritenuto di confermare gli elementi indiziari che portano a ritenere che egli rivestisse il ruolo di capo dell'organizzazione. Il Tribunale, nell'evidenziare la gravità del quadro indiziario emerso a carico dell'indagato, ha ripercorso il contenuto di talune conversazioni intercettate riguardanti i fatti di causa, la rete dei rapporti intessuti con gli altri soggetti ritenuti appartenenti all'associazione, la gestione degli illeciti traffici di sostanza stupefacente. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando i seguenti motivi di doglianza. I) Violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 74, comma 1, d.P.R. 309/90 La motivazione della compulsata ordinanza sarebbe inidonea a dare conto del ruolo di capo o promotorie riconosciuto al ricorrente. Le argomentazioni espresse dal Tribunale - fondate solo sugli esiti delle attività d'intercettazione - non hanno ricostruito la genesi del sodalizio, risultando illogiche e frutto di suggestioni. 41e Non si è tenuto conto delle risultanze in atti, segnalate dalla difesa, in base alle quali è possibile riconoscere in capo al ricorrente il ruolo di mero spacciatore al minuto. II) Violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., 74 e 73 dpr 309/90 L'ordinanza impugnata avrebbe affrontato solo in modo generico il tema delle esigenze cautelari, mancando di considerare il profilo della loro attualità e concretezza. Risulterebbe un considerevole divario temporale tra la perpetrazione dei cosiddetti reati fine, la cui commissione, alla stregua della imputazione, risulta essersi arrestata nel luglio 2018, ed il momento applicativo della misura (dicembre 2022). Il Tribunale ha trascurato di considerare come, per oltre quattro anni, il ricorrente si sia astenuto dal commettere reati. Numerosi presunti appartenenti al sodalizio in contestazione, coinvolti nelle medesime indagini, sono stati scarcerati dagli stessi giudici del riesame per carenza di esigenze cautelari. Tali specifiche circostanze renderebbero manifestamente illogiche ed incoerenti le argomentazioni esposte nella ordinanza sulla pervasiva ramificazione territoriale dell'organizzazione e sulla pericolosità del sodalizio. Con riguardo alla posizione del ricorrente ed al giudizio di pericolosità che attiene alla sua persona, la motivazione offerta dal Tribunale della libertà in ordine alla concreta inefficacia dell'applicazione di una misura meno afflittiva ed alla inadeguatezza degli arresti domiciliari supportati dal sistema elettronico di controllo a distanza, sarebbe del tutto lacunosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. E' opportuno evidenziare come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetti solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001). Va inoltre precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art. 273 (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisionee la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 3. Il Tribunale manifesta di avere seguito un adeguato percorso logico- argomentativo, avendo dato conto in maniera puntuale degli elementi risultanti a carico dell'indagato ìn relazione ai fatti dì cui alle imputazioni provvisorie elevate a suo carico. Con riferimento alla ricorrenza della fattispecie associativa ed ai singoli episodi afferenti al commercio di sostanze stupefacenti, sia pure limitatamente al requisito della gravità indiziaria, come richiesto nei presente ambito, ha effettuato diffusi richiami al contenuto delle conversazioni intercettate, riportandone ampi stralci in motivazione. La interpretazione offerta del contenuto di tali conversazioni ha poi formato oggetto di attenta disamina da parte del Tribunale che, nel palesarne il significato attribuito, ha applicato criteri logici immuni dai vizi denunciati nel ricorso. Si rammenta come, in subiecta materia, l'intervento correttivo della Corte di legittimità sia ipotizzabile soltanto ove ricorrano manifestazioni dì evidente illogicità nell'applicazione dei criteri che sovrintendono alla interpretazione dei dialoghi registrati. E' invero pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che il significato attribuito al linguaggio eventualmente criptico utilizzato dagli interlocutori, e la stessa natura convenzionale conferita ad esso, costituiscano valutazioni di merito insindacabili in cassazione. Di contro, la censura di diritto prospettabile in tale ambito può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa: le valutazioni effettuate dal giudice di merito sul contenuto delle comunicazioni intercettate sono censurabili in sede di legittimità soltanto se ed in quanto si fondino su criteri interpretativi inaccettabili ovvero quando si applichino scorrettamente tali criteri (si veda in argomento Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01, così massimata: "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità"). Quanto alla gravità indiziaria attinente all'ipotizzato ruolo di capo del sodalizio, occorre rilevare la carenza di interesse del ricorrente ad impugnare l'ordinanza. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, da ribadirsi nel caso in esame, "In tema di impugnazioni cautelar', non sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, volto ad escludere la qualifica di organizzatore di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ritenuta sussistente, in quanto già la mera partecipazione al sodalizio integra il fatto costitutivo della presunzione cautelare e, di conseguenza, l'esclusione della suddetta qualifica non produrrebbe per il ricorrente alcuna conseguenza favorevole" (Sez. 3, n. 31633 del 15/03/2019, Irabor, Rv. 276237). Il Tribunale ha comunque offerto puntuale motivazione, mettendo in rilievo l'idoneità del contenuto dei dialoghi intercettati e degli esiti delle attività investigative espletate dagli organi di Polizia a rivelare sia la ricorrenza della fattispecie associativa, sia la intraneità ad essa del ricorrente con ruolo sovraordinato (cfr. pag. 20 e seguenti della ordinanza) 5. Del pari inammissibili risultano le doglianze' proposte in tema di esigenze cautelari. Le argomentazioni difensive tendenti ad escludere la ricorrenza di esigenze cautelari attraverso il confronto con le posizioni di altri coindagati si appalesano del tutto generiche. Quanto al profilo riguardante l'intervallo di tempo trascorso tra l'applicazione della misura e le attività illecite contestate, i giudici hanno sostenuto come non possa attribuirsi rilevanza a tale elemento, alla luce delle circostanze rappresentate in motivazione, suscettibili di rilevare l'ampiezza e la capillarità dell'organizzazione, la incessante attività di smercio di droga a cui essa era dedita, sotto la direzione del ricorrente, nel territorio sottoposto ad osservazione. Trattasi di congrua motivazione non suscettibile di essere sindacata in questa sede di legittimità. Le ulteriori doglianze riguardanti la carenza di motivazione in ordine alla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari a tutelare le esigenze di prevenzione sono inammissibili per sopraggiunta carenza di interesse, avendo la difesa rappresentato in udienza che la misura della custodia cautelare in carcere, originariamente applicata all'indagato, è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari. In materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessí abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (così Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj,Rv. 251694). 4. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali