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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 31748/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septite le conclusioni del PG

7. E p cstjt_AA.ot LO e efttk C-41.4.1 C C-4/ ree -e c-ok s -tb oe-Lt .>t c_wri)-3 GIA.

I A . . ? 4, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 26 dicembre 2023 il Tribunale di Roma - quale giudice della esecuzione - ha disposto la revoca della pena sospesa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. Dopo aver proposto rituale ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] con atto del 18 aprile 2024 ha rinunziato al ricorso.

3. Va pertanto dichiarato inammissibile per rinunzia l'originario atto di ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il residente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septite le conclusioni del PG 7. E p cstjt_AA.ot LO e efttk C-41.4.1 C C-4/ ree -e c-ok s -tb oe-Lt .>t c_wri)-3 GIA. I A . . ? 4, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 26 dicembre 2023 il Tribunale di Roma - quale giudice della esecuzione - ha disposto la revoca della pena sospesa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Dopo aver proposto rituale ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] con atto del 18 aprile 2024 ha rinunziato al ricorso. 3. Va pertanto dichiarato inammissibile per rinunzia l'originario atto di ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il residente
Sentenza Cassazione n. 31748/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris