CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12168/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA 03T6R.LOC_uTC) sul ricorso iscritto al n. 27849 del ruolo generale dell'anno 2014 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico, in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] •'c, Taranto, per procura speciale a margine del controricorso, zo27- domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] del medesimo difensore; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 655/34/2014, depositata in data 26 febbraio 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento con il quale aveva contestato, per l'anno 2004, maggiori ricavi e rideterminato il reddito complessivo ai fini Ires e Irap e, ai fini Iva, aveva recuperato l'imposta indebitamente detratta; avverso l'atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Ragusa; l'Agenzia delle entrate aveva quindi proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che: l'amministrazione finanziaria che contesta la falsità delle fatture per inesistenza delle operazioni deve dare adeguata prova e, nel caso di specie, nessuna prova era stata fornita, essendo meramente generica e basata su elementi negativi; d'altro lato, le fatture contestate, relative ad acconti per la compravendita di un immobile ed a prestazioni da eseguire, erano state successivamente annullate mediante note di credito a causa del venir meno dell'interesse all'acquisto e del mancato pagamento di quanto dovuto; la società, peraltro, aveva fornito la prova dell'effettività del rapporto economico tra la stessa e le società interessate; non era stata data prova, inoltre, del danno erariale; avverso la suddetta pronuncia ha quindi proposto ricorso l'Agenzia delle entrate affidato a due motivi di censura, cui ha resistito la contribuente depositando controricorso, illustrato con successiva memoria; considerato che: con la memoria del 17 gennaio 2022, la società ha evidenziato che, "in una vicenda attigua che ha riguardato la società [OSCURATO:SOCIETA]. che per il periodo 01/01/2004 al 01/03/05, controllava la [OSCURATO:SOCIETA]. per la quale è stata contestata la indebita detrazione Iva quale società controllante che ha optato per il regime dell'Iva di gruppo (...) si è odiernamente pronunciata favorevolmente Codesta Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 1148 depositata il 17.2022"; parte controricorrente, in particolare, ha precisato che, con la suddetta pronuncia, "è stata definitivamente comprovata la mancata dimostrazione dell'inesistenza delle operazioni contestate afferenti la cessione di immobili coinvolgenti [OSCURATO:SOCIETA]."; la suddetta memoria è stata depositata oltre il termine di cui all'art. 380 bis.1, cod. proc. civ., non consentendo alla ricorrente di potere controdedurre sul punto; si rende necessario verificare la rilevanza della suddetta pronuncia, in particolare se l'accertamento di fatto in essa compiuto abbia o meno effetti di giudicato esterno sulla presente controversia; P.Q.M. La Corte: dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, addì 25 gennaio 2022. Il Presidente ,e. /— DEPOS