CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07040/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25905/2017 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procuraspeciale rilasciata in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bernardino;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria dellaPuglia, Sezione Staccata di Taranto, n. 1868/28/2017, depositata indata 25 maggio 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25905/2017Numero sezionale 1656/2026Numero di raccolta generale 7040/20261. La contribuente impugnava gli avvisi di accertamento nn.Data pubblicazione 24/03/2026RFK010500171 e RFK010500212, con i quali le veniva imputato,nella sua veste di socia al 100% delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA]., e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEFper gli anni 2004 e 2005, un reddito di capitale pari rispettivamentead Euro 2.149.378,00 ed Euro 446.553,00.Gli avvisi traevano origine da altri atti impositivi, con i qualil’Ufficio aveva rideterminato (rispettivamente in Euro 5.400.962,54ed Euro 1.179.984,92) il reddito imponibile della società, a ristrettabase; il reddito non dichiarato andava considerato quale utileextracontabile oggetto di distribuzione a favore del socio unico.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Taranto accoglieva ilricorso.2. L’Ufficio proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Puglia, Sezione Staccata di Taranto,chiedendo la riunione del giudizio (pendente in secondo grado)instaurato dalla società avverso gli avvisi societari relativi all’IRES;nel merito, evidenziava la correttezza del proprio agire, operando,nelle società di capitali a ristretta base, la presunzione didistribuzione degli utili extracontabili ai soci.La CTR rigettava l’appello: dopo aver rilevato che lacontroversia era ‘collegata’ e ‘subordinata’ a quella avente adoggetto gli avvisi societari (chiamata alla medesima udienza),inferiva dal rigetto dell’appello proposto dall'Ufficio in quel giudizio ilrigetto del gravame: ‘il Collegio è esonerato dal procedere oltre, e,per quanto fin qui motivato, definitivamente decidendo, rigettal’appello e conferma la sentenza impugnata’.3. Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazionel’Ufficio, affidato a tre motivi. La contribuente resiste concontroricorso eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità deisingoli motivi.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 19 febbraio2026.Numero registro generale 25905/2017Numero sezionale 1656/2026Numero di raccolta generale 7040/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 24/03/20261. Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 132 c.p.c.». Sostiene che la CTR avrebbe nellaspecie condiviso il proprio decisum (tra l’altro, non definitivo) suipregressi avvisi di accertamento societari, con cui erano statiannullati gli atti impositivi, senza riportarne i contenuti e senzarenderli oggetto di autonoma valutazione.1.1. Il motivo, subito superando l’eccezione di inammissibilitàproposta dalla contribuente atteso che l’Ufficio non ha affatto dedottoil vizio di insufficienza della motivazione, è fondato.1.2. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questaCorte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053).Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nullaquando benché graficamente esistente, non renda percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosiNumero registro generale 25905/2017Numero sezionale 1656/2026lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,Numero di raccolta generale 7040/2026ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.). Data pubblicazione 24/03/2026Si è, più recentemente, precisato che «in seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012,non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza dimerito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).1.3. Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale perrelationem questa Corte ha ripetutamente affermato che dettamotivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fattioggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisionerisultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U.,4/6/2008 n. 14814). Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare leragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardoai motivi di impugnazione proposti (ex multis, Cass., 7/8/2015 n.16612) sicché deve considerarsi nulla – in quanto meramenteapparente – una motivazione per relationem alla sentenza di primogrado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso dispecie, non consenta di appurare che alla condivisione delladecisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraversol’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame,previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazionidifensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (ex multis,Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112).Numero registro generale 25905/2017Numero sezionale 1656/2026Numero di raccolta generale 7040/20261.4. Nella specie la CTR ha ritenuto che la propria decisione,Data pubblicazione 24/03/2026resa in pari data nel diverso giudizio relativo agli avvisi societari enon ancora definitiva, comporti il rigetto dell’appello propostodall’Ufficio nel giudizio relativo agli avvisi personale del sociototalitario in quanto detto giudizio è ‘subordinato’ all’altro.Trattasi di affermazioni, apodittiche ed assertive, che nonconsentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto afondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni chehanno indotto la CTR a ritenere condivisibile la propria decisioneemessa in pari data nell’altro giudizio (tra l’altro, nelle moreannullata da questa Corte con ordinanza resa il 15 marzo 2023, n.7526, su ricorso dell’Ufficio).2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimentodel secondo, con il quale l’Ufficio deduce la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.»,lamentando la mancata sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio,e del terzo, con il quale l’Ufficio deduce la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»,proposto in via subordinata rispetto al primo.3. Il primo motivo di ricorso va, quindi, accolto, assorbiti glialtri; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia, Sezione Staccata di Taranto,in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio ed allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 25905/2017Numero sezionale 1656/2026Numero di raccolta generale 7040/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiOggetto: Società di capitali - Ristretta basepartecipativa - Presunzione di distribuzionedegli utili ai soci - Distinti ricorsi della societàavverso l’avviso di recupero IRES e del sociol’avviso di recupero IRPEF - Sentenza nelgiudizio relativo al socio - Motivazione perrelationem - Alla sentenza nel giudizioPaolo [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - societario - S ufficienza - Esclusione.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. - R.G.N. 25905/2017Cesare Taraschi - Consigliere - AC – 19/02/2026Andrea Antonio - Consigliere -Salemmeha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25905/2017 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procuraspeciale rilasciata in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bernardino;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria dellaPuglia, Sezione Staccata di Taranto, n. 1868/28/2017, depositata indata 25 maggio 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25905/2017Numero sezionale 1656/2026Numero di raccolta generale 7040/20261. La contribuente impugnava gli avvisi di accertamento nn.Data pubblicazione 24/03/2026RFK010500171 e RFK010500212, con i quali le veniva imputato,nella sua veste di socia al 100% delle quote della società [OSCURATO:SOCIETA]., e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEFper gli anni 2004 e 2005, un reddito di capitale pari rispettivamentead Euro 2.149.378,00 ed Euro 446.553,00.Gli avvisi traevano origine da altri atti impositivi, con i qualil’Ufficio aveva rideterminato (rispettivamente in Euro 5.400.962,54ed Euro 1.179.984,92) il reddito imponibile della società, a ristrettabase; il reddito non dichiarato andava considerato quale utileextracontabile oggetto di distribuzione a favore del socio unico.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Taranto accoglieva ilricorso.2. L’Ufficio proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Puglia, Sezione Staccata di Taranto,chiedendo la riunione del giudizio (pendente in secondo grado)instaurato dalla società avverso gli avvisi societari relativi all’IRES;nel merito, evidenziava la correttezza del proprio agire, operando,nelle società di capitali a ristretta base, la presunzione didistribuzione degli utili extracontabili ai soci.La CTR rigettava l’appello: dopo aver rilevato che lacontroversia era ‘collegata’ e ‘subordinata’ a quella avente adoggetto gli avvisi societari (chiamata alla medesima udienza),inferiva dal rigetto dell’appello proposto dall'Ufficio in quel giudizio ilrigetto del gravame: ‘il Collegio è esonerato dal procedere oltre, e,per quanto fin qui motivato, definitivamente decidendo, rigettal’appello e conferma la sentenza impugnata’.3. Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazionel’Ufficio, affidato a tre motivi. La contribuente resiste concontroricorso eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità deisingoli motivi.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 19 febbraio2026.Numero registro generale 25905/2017Numero sezionale 1656/2026Numero di raccolta generale 7040/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 24/03/20261. Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio deduce, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 132 c.p.c.». Sostiene che la CTR avrebbe nellaspecie condiviso il proprio decisum (tra l’altro, non definitivo) suipregressi avvisi di accertamento societari, con cui erano statiannullati gli atti impositivi, senza riportarne i contenuti e senzarenderli oggetto di autonoma valutazione.1.1. Il motivo, subito superando l’eccezione di inammissibilitàproposta dalla contribuente atteso che l’Ufficio non ha affatto dedottoil vizio di insufficienza della motivazione, è fondato.1.2. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questaCorte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. inlegge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzioneal "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053).Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nullaquando benché graficamente esistente, non renda percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosiNumero registro generale 25905/2017Numero sezionale 1656/2026lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,Numero di raccolta generale 7040/2026ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.). Data pubblicazione 24/03/2026Si è, più recentemente, precisato che «in seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012,non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza dimerito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del«minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).1.3. Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale perrelationem questa Corte ha ripetutamente affermato che dettamotivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fattioggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisionerisultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U.,4/6/2008 n. 14814). Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare leragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardoai motivi di impugnazione proposti (ex multis, Cass., 7/8/2015 n.16612) sicché deve considerarsi nulla – in quanto meramenteapparente – una motivazione per relationem alla sentenza di primogrado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso dispecie, non consenta di appurare che alla condivisione delladecisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraversol’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame,previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazionidifensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (ex multis,Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112).Numero registro generale 25905/2017Numero sezionale 1656/2026Numero di raccolta generale 7040/20261.4. Nella specie la CTR ha ritenuto che la propria decisione,Data pubblicazione 24/03/2026resa in pari data nel diverso giudizio relativo agli avvisi societari enon ancora definitiva, comporti il rigetto dell’appello propostodall’Ufficio nel giudizio relativo agli avvisi personale del sociototalitario in quanto detto giudizio è ‘subordinato’ all’altro.Trattasi di affermazioni, apodittiche ed assertive, che nonconsentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto afondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni chehanno indotto la CTR a ritenere condivisibile la propria decisioneemessa in pari data nell’altro giudizio (tra l’altro, nelle moreannullata da questa Corte con ordinanza resa il 15 marzo 2023, n.7526, su ricorso dell’Ufficio).2. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimentodel secondo, con il quale l’Ufficio deduce la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.»,lamentando la mancata sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio,e del terzo, con il quale l’Ufficio deduce la «violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»,proposto in via subordinata rispetto al primo.3. Il primo motivo di ricorso va, quindi, accolto, assorbiti glialtri; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia, Sezione Staccata di Taranto,in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio ed allaliquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Puglia, Sezione Staccata di Taranto, perché indiversa composizione proceda a nuovo giudizio, provvedendo anchea regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026.Il PresidentePaolo Di MarzioP.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Puglia, Sezione Staccata di Taranto, perché indiversa composizione proceda a nuovo giudizio, provvedendo anchea regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]