CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 1991
Cassazione n. 11274/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0501F07) nato il 05/12/1991 [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/09/1988 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato_avviso allearti—_- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA7; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per essere stati proposti avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo nel caso in cui si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, quali quelle di specie articolate nell'interesse di Dashi, inerenti al difetto di motivazione quanto alla responsabilità dell'imputato o alla intervenuta prescrizione trattandosi di questioni assorbite dalla rinunzia sottesa al concordato, peraltro, quanto alla prescrizione, anche manifestamente infondate considerata la data di consumazione delle condotte in contestazione e i reati ascritti al ricorrente e che è manifestamente infondata la censura inerente alla asserita illegittimità costituzionale del trattamento sanzionatorio dettato con riferimento all'art 74 TUS, come confermato dalla Corte Costituzionale definendo per l'appunto la questione sollevata dal Tribunale di Brescia richiamata da entrambi i ricorsi ( sentenza n. 138 del 2024) Ritenuto che la l'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna dei ricorrente' al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. M . Dichiara inammissibile ricorso' e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 dic