CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 15931/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30016/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n.30, pres so lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura su foglio separato da intendersi apposto in calce al ricorso per cassazione; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n.2, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale- - C.C. 14.03.2024 N. R.G. 30016/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. per la cassazione dellasentenza n. 636/2021 della CORTE di APPELLO di GENOVA, pubblicata il 7 giugno 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 marzo2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S paziani . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], agendo in proprio e quale erede del padre [OSCURATO:PERSONA], convenne dinanzi al Tribunale di Genova la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il magistrato [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente ai sensi degli artt. 2 e 13 della leggen. 117 del 1988, chiedendoneil risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in Euro 2.000.000,00, subiti da lei e dal defunto padre a seguito della vendita del [OSCURATO:PERSONA] di Firenze (immobile di proprietà suaper il 70% e del padre per il 30% ), dispos ta dal Puliga, quale giudice dell’esecuzione, nell’ambito di una procedura espropriativa immobiliare svoltasi preso il Tribunale di Firenze. Espose che la vendita era avvenuta ad un prezzo non adeguato in conseguenza di una condotta corruttiva e di turbativa d’asta per la quale il magistrato era stato sottoposto a procedimento penale, esitato in una pronuncia di condanna in primo grado e di non doversi procedere per prescrizione in appello, con riconoscimento della pretesa risarcitoria della parte civile. I convenuti, costituitisi in giudizio , oltre a contestare il merito in senso proprio della domanda proposta nei loro confronti, sollevarono questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito. In particolare, SebastianoPuliga eccepì: a) la nullità della citazione per incertezza della causa petendi; b) la litispe n denza con la causa risarcitoria introdotta dallastessa attrice , quale erede d i [OSCURATO:PERSONA], presso il Tribunale di Forlì; c)l’inammissibilità o l’ improponibilità della C.C. 14.03.2024 N. R.G. 30016/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. domanda proposta dall’attrice in proprio, in quanto già decisa negativamente con efficacia di giudicato nel procedimento penale in cui la Gori si era costituita parte civile, conclusosi con la revoca di ogni statuizione civile da parte della Corte di cassazione; d)la prescrizione della pretesa risarcitoria. Con sentenza parziale n. 23/2018, il Tribunale di Genova r igettò, unitamente alle eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito sollevate daSebastiano Puliga , la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri , per intervenuta decadenza ex art. 4 legge n.117/1988. Con s entenza definitiva n.1170/2019 lo stesso Tribunale, in accoglimentodella domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] G ori nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannò quest’ultimo a pagarealla primala somma di Euro 1.340.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, nonché la somma di Euro 50.000 ,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre al rimborso delle spese di lite. 2. Quest’ultima decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Genova, la quale, con sentenza 7 giugno 2021, n. 636 – rigettati i motivi di gravame con cui Sebast iano Puliga aveva riproposto le questioni pregiudiziali e preliminari della nullità della citazione, della litispendenza, della improponibilità o inammissibilità della domanda e della prescrizione del diritto risarcitorio, ha invece parzialmenteaccolto le doglianze attinen t i al merito in senso proprio , escludendo la prova del danno patrimoniale e circoscrivendo l a condanna del magistrato al risarci mento del solo danno non patrimoniale, nella misura già liquidata dal primo giudice. C.C. 14.03.2024 N. R.G. 30016/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 3.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sette motivi ; r isponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA], proponendo altresì ricorso incidentalefondato su cinque motivi. La trattazione del ricorso, già fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., per l’adunanza camerale dell’11 ottobre 2023 (in vista della quale il controricorrente e ricorrente incidentale aveva depositato memoria), è stata rinviata, con ordinanza interlocutoria 31/10/2023, n. 30327, all’odierna adunanza camerale, per consentirne la trattazione congiuntamente al ricorso iscritto al n. 13662/2021, avuto riguardo alle possibili ragioni lato sens u di connessione esistenti tra i due procedimenti. Il pubblico ministeronon ha presentato conclusioni scritte . In vista della odierna adunanza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] A. Preliminarmente, sebbene in questa sede non abbia formato oggetto di espressa eccezione, va rilevato che non vale ad inficiare la validità della procura speciale, rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] su foglio separato, materialmente congiunto al ricorso per cassazione, la circostanza che l’atto sia privo di data e contenga la descrizione di attività difensive proprie delle fasi di merito, atteso, sul piano oggettivo, che il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ., emerge proprio dalla sua collocazione topografica, e considerato, sulpiano soggettivo, che la sovrabbondante descrizione delle predette attività difensive non incide sull’evidente riferibilità dell’atto al giudizio di cassazione (Cass, Sez. Un., 09/12/2022, n. 36057; Cass.,Sez. Un., 19 gennaio 2024, n. 2075). C.C. 14.03.2024 N. R.G. 30016/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. B.1.con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata , ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1226 cod. civ., in tema di liquidazione equitativa del danno patrimoniale. B.2.Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia , sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,violazione dell’art.2729 cod. civ.,in tema di presunzioni semplici, in relazione all’art. 2727 cod. civ.. B.3.Con il terzo motivo viene denunciato « error in iudicando (art.112 cpc) per non aver ritenuto doverosa e/o assolutamente necessaria la vendita attraverso modalità differenti tramite cioè agenti internazionali». B.3.1. I primi tre motivi del ricorso principale – da esaminarsi congiuntamente in ragione dell’evidente connessione – sono inammissibili. B.3.1.a.La Corte d’appello ha accertato , sulla base delle risultanze istruttorie documentali (ed in particolare in base agliatti del precedente procedimento esecutivo immobiliare), che [OSCURATO:PERSONA] era stato «venduto all’asta per 16.500.000.000,00 Lire … e che il valore del bene come da perizia disposta d’ufficio era di circa 10 miliardi di Lire … mentre il prezzo base dell’asta, fissato da Puliga era di 13.102.000.000 di Lire»(pp.18-19 della sentenza impugnata). Sulla base di questo accertamento, la Corte territoriale – evidenziato che «il prezzo finale fu superiore di 3 miliardi rispetto alla base d’asta e superiore del 30% rispetto a quanto indicato nella perizia, oltre al fatto che già la precedente vendita, disposta nell'ottobre 1998, in cui il bene era diviso in distinti lotti …, ebbe esito negativo» (pp.18- 19 della sentenza impugnata) – ha escluso la sussistenza del danno patrimoniale allegato come conseguen za della condotta illecita del C.C. 14.03.2024 N. R.G. 30016/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. magistrato [OSCURATO:PERSONA] (circoscrivendone la condanna al risarcimento del solo danno non patrimoniale), osservando che la prova del pregiudizio patrimoniale non poteva essere desunta né – come sostenuto dall’attrice-appellata –dalle modalità della vendita ( svolta in un unico lotto e senza incanto) , né –come ritenuto dal giudice di prime cure (che lo aveva equitativamente liquidato in Euro 1.340.000) – dal «modus operandi di Puliga nella fase di pubblicizzazione dell’immobile sottoposto ad esecuzione», in assenza della dimostrazione che tali modalità operative, peraltro formalmente conformi al la normativa vigente, avesseroinciso negativamente sul prezzo del bene conseguito nell'asta. In proposito, la Corte di merito ha reputato che l’ assunto del Tribunale – se c ondo cui « una pubblicità più adeguata avrebbe consentito una maggiore partecipazione e, quindi, rilanci per un ulteriore aumento rispetto al prezzo base d'asta del 20% e, in definitiva un ulteriore aumento di 2,6 miliardi di lire, poi arrotondati in €.1.340.000,00» – era meramente ipotetico , atteso che non vi era alcuna prova (neppure di carattere presuntivo) «che vi fossero soggetti concretamente interessati all'acquisto del bene, pronti ad un rilancio, ma che non avevano potuto partecipare all'asta per le ristrettezze dei tempi in cui si era svolta», sicché, mancando «alla radice la prova di un fatto noto da cui poter inferire, in una concatenazione logica, seppure presuntiva, altri fatti da cui emerga la sussistenza di un danno.» (pagg.20 - 21 della sentenza impugnata ) , il ricorso al criterio equitativo era stato indebitamente compiuto dal primo giudice in assenza dei relativi presupposti. B.3.1.b. Nel censurare l’illustrata ratio decidendi della sentenza d’appello, la ricorrente, con i motivi in esame, sostiene che essa: a) C.C. 14.03.2024 N. R.G. 30016/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. avrebbe mancato di esaminare la « notevole difficoltà probatoria » (pag.9 del ricorso) che avrebbe invece consentito di procedere al la liquidazione equitativa del danno; b) avrebb e rifiutato di « sussumere sotto la norma dell’art. 2729 c.c. fatti che avrebbero avuto le caratteristiche per esservi sussunti»(pag. 11 del ricorso), omettendo di attribuireil carattere di gravità , precis i one e concordanza agli indizi desumibili dalla brevità e dalla inadeguatezza della fase di pubblicizzazione della vendita dell’immobile; c) avrebbe ignorato la peculiare natura storica e monumentale del bene, che avrebbe imposto un diverso approccio, mediante la previa valutazione ad opera «di agenzie internazionali e non di periti locali spesso in accordo con i compratori e pubblicità mondiale e non italiano» (pag. 12 del ricorso). B.3.1.c.Tutte le censure – come è evidente – al di là della formale intestazione, attengono a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte territoriale, la quale non solo ha motivatamente escluso che l’attrice avesse fornito la prova che dalla condotta illecita tenuta del magistrato in occasione della vendita all’asta di [OSCURATO:PERSONA], fosse derivato a lei e al suo dante causa (oltre al liquidato danno non patrimoniale,anche) l’allegato pregiudizio patrimoniale, ma ha altresì evidenziato che era stata piuttosto raggiunta la prova contraria dell’ insussistenza di tale pregiudizio (sul rilievo che il prezzo realizzato era ragguardevolmente superiore al la base d’asta, a sua volta già superiore a quello fissato nella perizia d i stima) e ha correttamente stigmatizzato l’erroredel Tribunale, il quale aveva ri tenuto di presumere la sussistenza del danno patrimoniale muovendo, non già dal rilievo di una circostanzadi fatto debitamente provata, ma da un assunto meramente ipotetico ( ovverosia, C.C. 14.03.2024 N. R.G. 30016/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dall’assunto che unapiù incisiva pubblicizzazione della vendita avrebbe ampliato la platea dei partecipantialla gara e, con essa, il numero dei rilanci, con conseguenterialzo del prezzo), così violando sia i limiti del ragionamento presuntivo, sia quelli di operatività del criterio equitativo di liquidazione del danno. Le esaminate censure sono dunque inammissibili, poiché omettono di considerare che la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento – ad essa funzionale – delle risultanze istruttorie sono attività riservat e al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass.04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). B.4.Con il quarto motivo la ricorrente principale deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza «per non aver considerato i fatti emersi nell’ambito del procedimento penale ex art.116 cod. proc. civ.». B.5.Con il quinto motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione di legge, «per non aver considerato gli atti del procedimento penale come elementi certi del danno patrimoniale e non». Il quarto e il quinto motivo devono essere esaminati congiuntamenteper ragioni di connessione. Con essi, in estrema sintesi, la ricorrente principale rimprovera alla Corte d’appello di non avere tratto elementi di prova, in funzione della sussistenza del danno subito da lei e da [OSCURATO:PERSONA], suo dante causa, dagli atti del precedente procedimento penale celebrato a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di altri soggetti (atti consistenti in conteggi relativi C.C. 14.03.2024 N. R.G. 30016/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. a pagamenti effettuati, interrogatori, verbali di [OSCURATO:PERSONA], tutti ritualmenteprodotti nell’ambito del giudizio civile), ove sarebbe stata accertata la turbativa d’asta posta in essere in occasione della vendita di [OSCURATO:PERSONA] e l’accordo corruttivo che aveva coinvolto il magistrato. B.5.1. I motivi in esame sono inammissibili, in quanto non si confrontano con la ratio decidendi della statuizione impugnata. B.5.1.a. Il rigetto della domanda risarcitoria (limitatamente al danno patrimoniale) non è stato fondato dalla Corte d’appello sul rilievo che non potesse attribuirsi inferenza probatoria agli atti del processo e del procedimento penale, rifluiti quali prove documentali precostituite atipiche nel giudizio civile, bensì –come si è sopra veduto – sul diverso rilievo della mancata dimostrazione del pregiudizio allegato come conseguenza della condotta illecita del magistrato in occasione della vendita all’asta dell’immobile esecutato, nonché della prova positiva dell’insussistenza di detto pregiudizio, in ragione della accertata congruità del prezzo pagato per la vendita. B.5.1.b. Giova, tuttavia, osservare che, se l’appena enunciata ragione di inammissibilità non ne precludesse lo scrutinio nel merito, il quarto e il quinto motivo di ricorso sarebbero pure infondati, poiché il principio per cui il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione,non esclude – anzi, implica – che le prove assunte in un pre cedente giudizio penale contro il convenuto restino soggette al libero apprezzamento del giudice civile, il quale non è obbligato a trarne elementi di prova a carico del l’ex C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 30016/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. imputato, potendo trarne anche elementi a favore o restringerne o escluderne la concreta inferenza probatoria nellafattispecie concreta . Ciò,specialmente in una vicenda – come quella in esame – in cui il processo penale non si è concluso con un giudicato di condanna, ma con una pronuncia (la sentenza n.441/2014 della Corte d’appello di Genova) di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione, alla quale, al di là della libera apprezzabilità, ai fini probatori, in favore o contro l’imputato, non è attribuita alcuna formale efficacia preclusiva nel successivo giudizio civile restitutorio e risarcitorio, a differenza di quanto accade per le sentenze di condanna o di assoluzione pronunciate a seguito di dibattimento (artt. 651 e 552 cod. proc. pen.) . Non è controverso, tral ’altro – ed e merge comunque dagli atti – che, a fronte della definitività dell’ accertamento della causa estintiva del reato , contenuto nella richiamata sentenza , si è posto l’annullamento del capo civile della stessa, contenente la condanna generica al risarcimento del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA], costituita partecivile, annullamento operato dalla Corte di cassazione con la sentenzan.15951/2015. Il quarto e il quinto motivo, in definitiva, vanno dichiarati inammissibili. B.6.Con il sesto motivo M aria [OSCURATO:PERSONA] deduce nuovamente la nullità della sentenza , « per mancata specificazione dell’omesso ingresso di ctu percipiente». B.6.1.Il motivo è manifestamente inammissibile. Questa Corte ha ripetutamente affermato (Cass. 23/03/2017, n.7472; Cass. 25/08/2023, n.25281: in precedenza v. Cass.01/09/2015, n. 17399) che il giudizio sulla necessità e utilità di far C.C. 14.03.2024 N. R.G. 30016/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Nel caso di specie, la ricorrente non ha formulato la censura di omesso esame, indicando l’esistenza di uno o più fatti specifici, la cui considerazione sarebbe stata omessa, nonché il dato, testuale o extratestuale, da cui essi sarebbero risultati, il “come” ed il “quando” tali fatti sarebberostati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività; essa, invece, si è limitata , assertivamente, a dedurre che «doveva essere disposta CTU percipiente» (pag. 17 del ricorso), senza enunciare le ragioni per le quali il giudice del merito avrebbe malamente esercitato il proprio potere discrezionale, né prima ancora, le ragioni specifiche –al di là di generici riferimenti alla natura e alla funzione dell’istituto –per le quali sarebbe stato necessario, nella fattispecie, disporre una consulenza tecnica d’ufficio. B.7.Con il settimo motivo del ricorso principale viene nuovamente denunciatala violazione dell’art. 1226 cod. civ. . La ricorrente deduce che, per l’ipotesi in cui il diniego di CTU percipiente fosse reputato implicitamente motivato, residuerebbe la violazionedella predetta norma di legge. B.7.1.Anche questo motivo è inammissibile, per molteplici ragioni. Esso, anzitutto, difetta di s pecificità in relazione al tenore della statuizione impugnata; in secondo luogo, pur denunciando il vizio di cui all’art.360 n.3 cod. proc. civ., in relazione all’art.1226 cod. civ., resta del tutto carente con riguardo alla prospettazione delle ragioni della censura, sia sotto il profilo della violazione di legge che della falsa applicazione; infine, quanto al nucleo sostanziale della doglianza C.C. 14.03.2024 N. R.G. 30016/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. (l’omessa ammissione della CTU), valgono i rilievi già formulati in ordine almotivo precedente. B.8.In definitiva il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. Tale decisione non incide sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui la ricorrente beneficia in base alla delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genovadel 13 ottobre 2021 versata in atti, e la cui revoca –che presupporrebbe l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002 –non competerebbe comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315). C.1.Con il primo motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione degli artt. 164, primo comma, e 163 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all’omesso accoglimento dell’eccezione di nullità della citazione originaria per incertezza della causa petendi. C.2. C on il secondo motivo viene denunciata la violazione dell’art.39 cod. proc. civ., in ordine alla reiezione dell’eccezione di litispendenza con la causa risarcitoria introdotta dinanzi al Tribunale di Forlì, trattata, in grado di appello, dalla Corte territoriale di Bologna ed attualmente pendente presso questa Corte di legittimità per essere stato proposto, avverso la sentenza di appello , il ricorso contrassegnato con il n.13662/2021 R.G., già oggetto di trattazione, da parte di questo Collegio, nella stessa odierna adunanza camerale. C.3.Con il terzo motivo del ricorso incidentale viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., nonché degli artt.1175 e 1375 cod. civ., in ordine al rigetto dell’eccezione di inammissibilità e improponibilità della domanda. C.C. 14.03.2024 N. R.G. 30016/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. C.4.Con il quarto motivo è prospettata la violazione dell’art. 2947 cod. civ., con riguardo al rigetto dell’eccezione di prescrizione. C.5.Con il quinto motivo – violazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché dell’art. 2059 cod. civ. – viene impugnata la statuizione di merito che ha confermato la condanna del convenuto (attuale controricorrente e ricorrente incidentale) al risarcimento del danno non patrimoniale. C.5.1. I motivi appena sopra illustrati non possono essere scrutinati, dovendosi dichiarare inefficace il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Va rilevato che il controricorso, con cui esso è stato proposto, è stato notificato alla controparte il 9 gennaio 2022, nell’osservanza della regola che impone tale notifica nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, avvenuta il 1° dicembre 2021(artt. 370, primo comma, e 371 cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis), ma oltre il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. (atteso che la sentenza d’appello, non notificata, era stata depositata il 7 giugno 2021), per modo che il ricorso incidentale si qualifica come impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ.. Pertanto, deve, farsi applicazione del principio – reiteratamente affermato da questa Corte – secondo cui, alla declaratoria di inammissibilità, per qualsiasi motivo, del ricorso principale per cassazione, segue di diritto l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, proposto, cioè, allorché siano già scaduti, rispetto alla data della notificazione o della pubblicazione della sentenza impugnata, i termini previsti dall’art. 325, comma secondo (ove applicabile), o 327, comma primo, cod. proc. civ., senza che rilevi, in senso contrario, che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla C.C. 14.03.2024 N. R.G. 30016/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. notificazione del ricorso principale, indicato dall’art. 371, comma secondo, cod. proc. civ. (tra le molte, Cass. 20/02/2004, n. 3419; Cass. 26/01/2010, n. 1528; Cass. 26/03/2015, n. 6077; Cass.22/06/2021, n. 17707). Il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] dunque dichiarato inefficace (art.334, secondo comma, cod. proc. civ.). D.In definitiva, il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inefficace. E. L ’esito alterno dei gradi di merito giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. F.La circostanza che la ricorrente risulti ammessa al patrocinio a spese dello Stato non esclude l’obbligo del giudice dell’impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d. “raddoppio del contributo”); ciò perché l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del sopra citato [OSCURATO:PERSONA] sulle Spese di Giustizia (Cass, Sez. U,Sentenza n. 4315 del 20 febbraio 2020, Rv. 657198 - 06; Cass., Sez.3, Sentenza n. 11116 del 10 giugno 2020, Rv. 658146 - 01). Pertanto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale (non anche del C.C. 14.03.2024 N. R.G. 30016/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ricorrente incidentale tardivo: Cass. n. 18384/2017), al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. Tale statuizione lascia impregiudicata la questione della debenza originaria delcontributo in esame, con la conseguenza che il suo raddoppio non sarà consentito qualora venga accertato, nelle sedi competenti, che fin dall'inizio ne era escluso anche il pagamento. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito d