CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07580/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in margine al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], alla via Germanico n. 107 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 930, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Torino il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 25.9.2015; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. Il professionista [OSCURATO:PERSONA] presentava la dichiarazione dei redditi per l’anno 2007 indicando la detraibilità di costi sostenuti Oggetto: Detrazione per ristrutturazione immobili -Unica domanda per più immobili - Oneri non distinti per singola unità immobiliare - Conseguenze. per interventi di ristrutturazione edilizia, nella misura di Euro 240.000,00. L’Amministrazione finanziaria rilevava, per quanto ancora d’interesse, che il contribuente aveva inviato un’unica comunicazione in relazione a cinque immobili insistenti nel medesimo fabbricato, e richiedeva pertanto documentazione giustificativa al dichiarante. Ricevuta la documentazione e ritenuta la stessa inadeguata, l’Ente impositivo inviava al contribuente avviso bonario, e quindi notificava, in relazione al tributo dell’Irpef, la cartella di pagamento n. 037 2012 0003254974 a seguito di controllo formale eseguito ai sensi dell’art. 36 ter del Dpr n. 600 del 1973, ritenendo che al contribuente, il quale aveva fornito un’unica comunicazione in relazione ai lavori edili eseguiti in tutti e cinque gli immobili, e prodotto documentazione relativa al complessivo intervento di ristrutturazione edilizia, senza che fosse possibile distinguere gli interventi effettuati su ciascuna unità immobiliare, potesse essere riconosciuto l’accesso soltanto ad una quota di deduzione, pari nel massimo ad Euro 48.000,00, e non la somma di Euro 240.000,00, richiesta dal contribuente per essere intervenuto con lavori di ristrutturazione su cinque unità immobiliari. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella esattoriale, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Cuneo, e la CTP riteneva fondati i suoi argomenti ed annullava la cartella di pagamento. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel giudizio di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte, che riformava la pronuncia di primo grado e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’atto impoesattivo. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla CTR, il contribuente, affidandosi a tre strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, nonché dell’art. 36 ter del Dpr n. 600 del 1973, per avere la CTR erroneamente accolto le ragioni dell’Amministrazione finanziaria, sebbene le stesse fossero state esposte solo successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, mentre è soltanto in relazione a quanto riportato in quest’ultima che il contribuente doveva difendersi. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione dell’art. 1 della legge n. 449 del 1997, e dell’art. 4 del Dm [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 41, per non avere il giudice dell’appello rilevato che egli aveva inviato tutta la documentazione prevista dalla legge, la quale non richiede la trasmissione di separate comunicazioni in relazione ai lavori di ristrutturazione edilizia da operare su più unità immobiliari che si trovano nel medesimo fabbricato. 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione dell’art. 36 terdel Dpr n. 600 del 1973, per avere la CTR ritenuto legittima la procedura di controllo automatizzato e conseguente invio di cartella di pagamento seguita dall’Amministrazione finanziaria mentre, nel caso di specie, avrebbe dovuto necessariamente ricorrersi alla procedura ordinaria, mediante l’invio di avviso di accertamento. 4. Con il primo strumento di impugnazione il contribuente critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello per non aver rilevato l’illegittimità della condotta dell’Amministrazione finanziaria, che ha integrato la propria motivazione dell’atto impoesattivo in corso di causa. 4.1. Occorre preliminarmente ricordare che, in materia di agevolazioni fiscali, compete al contribuente, il quale invochi il proprio diritto ad avervi accesso, provare di possedere i requisiti richiesti dalla legge. Tanto premesso, la CTR ha fondato la propria decisione osservando che “il comportamento del contribuente” è “stato tale da giustificare il recupero a tassazione effettuato dall’Ufficio … ha omesso di documentare, in maniera idonea per ciascun alloggio o unità abitativa, la spettanza delle detrazioni d’imposta previste dalla Legge ed ha impedito all’Ufficio l’effettivo controllo dell’entità delle detrazioni consentite, con ciò integrando un comportamento arbitrario volto ad attribuire, senza alcuna effettiva prova, a ciascuno dei cinque interventi di ristrutturazione il massimo della detrazione consentita per legge” (sent. CTR, p. IV). Pertanto il giudice dell’appello ha motivato la propria decisione, fondandola sul difetto di prova documentale fornita dal contribuente. 4.2. La cartella esattoriale è stata predisposta ai sensi dell’art. 36 ter del Dpr n. 600 del 1973, e non risulta in contestazione che l’Amministrazione finanziaria abbia richiesto, proprio come previsto dalla norma, chiarimenti e documentazione al contribuente. Ritenuta la documentazione fornita inadeguata a giustificare la detrazione nella misura richiesta di Euro 240.000,00, pertanto nella misura massima possibile in relazione a cinque immobili, perché la documentazione fornita atteneva ad un intervento di ristrutturazione complessivo, e non consentiva di distinguere gli interventi eseguiti in relazione a ciascuna unità immobiliare, e non risultava pertanto possibile calcolare la detrazione (eventualmente) spettante per ciascuna di esse, l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto un’unica detrazione, per un complessivo intervento di ristrutturazione edilizia, nella misura massima consentita dalla legge, pari ad Euro 48.000,00 (cfr. controric., p. 3). Pertanto, per la stessa natura della cartella emessa ex art. 36 ter cit., la questione fatta valere dall’Amministrazione finanziaria, insieme ad altre che non rilevano più in questa sede, fin dai primi contatti tra le parti, è stata il difetto della documentazione giustificativa della detrazione nella misura indicata dal contribuente. Questa documentazione non è stata fornita, in questa sede il contribuente neppure prospetta di averla prodotta, e per tale ragione la CTR ha condivisibilmente ritenuto fondate le valutazioni operate dall’Amministrazione finanziaria. Il fatto che l’Agenzia delle Entrate nel corso del giudizio abbia proposto ulteriori argomenti per motivare la propria condotta ha solo arricchito il dibattito processuale, ma non ha integrato una motivazione “postuma” dell’atto impoesattivo, che è stato ritenuto legittimo sul fondamento della sua originaria giustificazione. Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato, e deve essere rigettato. 5. Con il secondo motivo di impugnazione il contribuente lamenta alla CTR di non aver rilevato che egli aveva inviato tutte le comunicazioni previste dalla legge per avere accesso alla detrazione fiscale invocata. 5.1. Il motivo di ricorso risulta mal proposto, perché non critica una delle ragioni su cui si fonda la decisione impugnata. Il giudice dell’appello non ha affermato che fosse indispensabile per fruire della detrazione inviare cinque distinte comunicazioni in relazione alle diverse unità immobiliari. Sul punto la CTR ha scritto: “prescindendo dalla effettiva gravità in se stessa dell’invio di una sola complessiva comunicazione di esecuzione dei lavori” (sent. CTR, p. III), mostrando con chiarezza di non voler fondare la propria decisione su questa questione. Ha quindi affermato che la detrazione, come invocata dal contribuente, non poteva essere concessa perché egli aveva omesso di documentare quali spese avesse sostenuto in relazione alle diverse unità immobiliari, perché solo ove l’avesse fornita avrebbe potuto avere accesso al riconoscimento di una pluralità di detrazioni, nella misura massima di Euro 48.000,00 ciascuna. Il secondo strumento di impugnazione proposto dal contribuente non sottopone acritica una delle ragioni fondanti della decisione impugnata, e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 6. Mediante il terzo strumento d’impugnazione il contribuente lamenta la violazione di legge che sarebbe dipesa dall’avere l’Amministrazione finanziaria fatto ricorso al controllo formale, e conseguente invio di cartella esattoriale emessa ai sensi dell’art. 36 ter del Dpr n. 600 del 1973, sebbene “l’amministrazione ha proposto una diversa ricostruzione in termini di an e quantum della detrazione, ha ricostruito la normativa, statuendo la necessità di diverse comunicazioni per le unità abitative, e reinterpretato le norme relative …” (ric., p. 24). 6.1. La critica proposta dal contribuente non appare condivisibile. L’Amministrazione finanziaria ha disconosciuto l’agevolazione fiscale invocata dal contribuente, per non avere [OSCURATO:PERSONA] fornito la documentazione idonea a giustificarla, una delle funzioni proprie e tipiche dell’accertamento di cui all’art. 36 ter, comma 2, del Dpr n. 600 del 1973, che può essere utilizzata dall’Ente impositore per “b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti …” Non solo. La cartella esattoriale è stata inviata dopo che l’Amministrazione finanziaria aveva richiesto specifica documentazione giustificativa, e successivamente l’Ente impositore ha inviato l’avviso bonario, regolarmente ricevuto dal contribuente, il cui diritto di difesa è stato pertanto completamente rispettato. Il terzo motivo di ricorso appare quindi infondato, e deve essere rigettato. 7. In definitiva, il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto. 8. Le spese del giudizio seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della causa. 8.1. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il vers