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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24854/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a N. 10700/25 Gervasio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente all'omesso riconoscimento del vizio totale di mente, risulta meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti logici dal giudice di merito in punto di responsabilità (v. in particolare p. 2 là dove si da atto della logicità delle valutazioni del perito che ha ritenuto presente il solo vizio parziale di mente al momento del fatto); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a N. 10700/25 Gervasio OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente all'omesso riconoscimento del vizio totale di mente, risulta meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti logici dal giudice di merito in punto di responsabilità (v. in particolare p. 2 là dove si da atto della logicità delle valutazioni del perito che ha ritenuto presente il solo vizio parziale di mente al momento del fatto); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/
Sentenza Cassazione n. 24854/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris