Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1988
ECLI:EU:C:1988:281
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61987CC0292_IT
Conclusioni dell avvocato generale
Conclusioni dell avvocato generale
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[OSCURATO:PERSONA] Presidente,
[OSCURATO:PERSONA],
Il sig . [OSCURATO:PERSONA] era dipendente del Centro comune di ricerca di Karlsruhe, nella Repubblica federale di Germania, sino al 1° marzo 1970, quando gli fu concessa un' aspettativa per motivi personali fino al 28 febbraio 1971 . Alla scadenza del periodo di aspettativa, il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di essere reintegrato, cosa che la [OSCURATO:PERSONA] non fece . Egli quindi presentava un primo ricorso alla Corte, volto alla propria reintegrazione dal 1° marzo 1971, che veniva respinto ( causa 785/79, Racc . 1981, pag . 969 ).
La Corte comunque richiedeva una perizia sulla questione se il sig . [OSCURATO:PERSONA] avesse le qualifiche richieste per svolgere, fra le altre, le mansioni indicate nell' avviso di posto vacante COM/1531/76 . Dalla perizia risultava che il ricorrente possedeva le qualifiche richieste per detto posto, e quindi il [OSCURATO:PERSONA] presentava un nuovo ricorso alla Corte . In questo caso ( causa 785/79, Racc . 1983, pag . 1343 ), la Corte stabiliva che il [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere reintegrato dal 1° gennaio 1977, e ne poneva obbligo alla [OSCURATO:PERSONA] . Veniva inoltre stabilito che la [OSCURATO:PERSONA] dovesse versare al ricorrente gli importi equivalenti alle retribuzioni nette che questi avrebbe percepito sino al momento della sua effettiva reintegrazione, se fosse stato reintegrato il 1° gennaio 1977, meno il reddito netto tratto dal ricorrente nello stesso periodo dall' esercizio di un' altra attività lavorativa .
Contemporaneamente la Corte, al punto 13 della motivazione della sentenza, osservava che spettava al ricorrente spiegare una ragionevole diligenza per ridurre il danno, eventualmente cercando altre occupazioni . [OSCURATO:PERSONA] si trasferiva in Italia, per lavorare presso un' impresa italiana, l' [OSCURATO:PERSONA] . Dal 1° gennaio 1977 al 30 settembre 1983, la [OSCURATO:PERSONA] gli versava in lire italiane la differenza fra quanto avrebbe percepito, se fosse stato reintegrato il 1° gennaio 1977, e le retribuzioni che riceveva dall' [OSCURATO:PERSONA] . Alla retribuzione che egli avrebbe percepito dalle Comunità veniva applicato il coefficiente correttore per l' Italia .
Il 24 settembre 1983 il [OSCURATO:PERSONA] informava la [OSCURATO:PERSONA] che il suo rapporto di lavoro con l' [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe risolto il 30 settembre 1983 . Pare la [OSCURATO:PERSONA] non abbia risposto sino al 24 febbraio 1984, quando inviò al [OSCURATO:PERSONA] un telegramma, cui seguì una lettera il 27 febbraio . Nel telegramma gli si offriva la reintegrazione in un posto al Centro comune di ricerca di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] . Gli fu detto di rientrare in servizio, per quanto ragionevolmente possibile, al più presto . In effetti, il [OSCURATO:PERSONA] prendeva servizio dal 7 marzo 1984 .
Dal 1° ottobre 1983 data in cui lasciava l' [OSCURATO:PERSONA], fino al 7 marzo 1984, la [OSCURATO:PERSONA] continuava a versargli la differenza fra quanto avrebbe percepito dalla [OSCURATO:PERSONA] e le retribuzioni spettantigli, se avesse continuato a lavorare per l' [OSCURATO:PERSONA] nel periodo considerato . A giudizio della [OSCURATO:PERSONA], egli avrebbe dovuto continuare a lavorare, per ridurre il suo danno, sino al momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] gli avesse offerto la reintegrazione effettiva nel posto .
[OSCURATO:PERSONA] dissentiva dalla soluzione suddetta e presentava alla Corte il ricorso su cui oggi esprimo parere . I vari rilievi che egli sottopone alla Corte possono in sostanza ridursi, in primo luogo, alla richiesta del versamento di un pieno indennizzo per il periodo controverso, vale a dire delle retribuzioni piene che avrebbe percepito dalla [OSCURATO:PERSONA] se fosse stato reintegrato; in secondo luogo, alla richiesta che gli importi dovutigli vengano calcolati in DM, con l' applicazione del coefficiente correttore per la Repubblica federale di Germania .
Senza dubbio il primo punto è quello di maggior rilievo . [OSCURATO:PERSONA] sostiene di non aver potuto attendere sino al 24 febbraio 1984 per comunicare le sue scelte all' [OSCURATO:PERSONA] e che quindi egli era legittimato a risolvere il rapporto in anticipo, dopo aver comunicato le proprie dimissioni, per attendere la vacanza del posto alla [OSCURATO:PERSONA] .
Occorre notare che la data del rientro in servizio non venne specificata dalla [OSCURATO:PERSONA] . Fu il [OSCURATO:PERSONA] a fissare la data del 7 marzo 1984 come momento opportuno per rientrare in servizio . Sulla base degli elementi in possesso della Corte, a me non sembra possa ragionevolmente sostenersi che il ricorrente, al momento delle sue dimissioni dall' [OSCURATO:PERSONA], fosse a conoscenza della concreta vacanza per il posto che, in un secondo momento, gli veniva offerto . Senza dubbio, manca qualsivoglia indicazione quanto ad eventuali comunicazioni della [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA], relative all' offerta del posto vacante; nessuna indicazione gli è stata data quanto all' eventuale data della reintegrazione effettiva .
Ancorché il ricorrente possa a ragione lamentare il lungo periodo trascorso prima che la [OSCURATO:PERSONA] gli offrisse un posto, la vera questione è nel caso di specie se egli abbia diritto ad un pieno indennizzo per il periodo considerato .
A mio parere, non solo egli aveva l' obbligo di cercare altre occupazioni conformemente al punto 13 della motivazione della sentenza della Corte 5 maggio 1983, ma, qualora un' occupazione rispondente alle sue qualifiche fosse stata disponibile, egli doveva continuare a lavorare finché non avesse ricevuto un' offerta, a condizione che la [OSCURATO:PERSONA] non prolungasse i tempi sconsideratamente .
Se avesse atteso sino alla comunicazione di un' offerta, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto concedergli un termine ragionevole per lasciare l' [OSCURATO:PERSONA] e riprendere servizio . Nulla sembra dimostrare che la sua attività presso l' [OSCURATO:PERSONA] fosse tale da giustificare le dimissioni . Non mi pare che il termine ragionevole fosse spirato al momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] ha lasciato l' [OSCURATO:PERSONA], il 24 settembre, alla luce del fatto che, nel frattempo, egli ha percepito un indennizzo .
Neppure mi convincono i rilievi del ricorrente quanto alle sproporzionate lungaggini da parte della [OSCURATO:PERSONA] . La Corte non aveva stabilito che egli fosse immediatamente reintegrato, ma che fosse reintegrato ai sensi dell' art . 40, n . 4, lett . d ), dello statuto del personale . Ciò implicava l' osservanza dell' iter fissato dallo statuto : quindi doveva essergli offerto il primo posto resosi vacante, corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro, sempreché fosse in possesso dei requisiti necessari per quel posto .
Di conseguenza, il ricorrente non può, a mio giudizio, reclamare le intere retribuzioni che avrebbe percepito nel posto in cui la Corte stabiliva dovesse essere reintegrato; egli può unicamente ambire alla differenza tra quanto avrebbe guadagnato, continuando presso l' [OSCURATO:PERSONA], e quanto avrebbe percepito dalla [OSCURATO:PERSONA] .
La seconda richiesta, volta a vedere liquidati gli importi in DM con applicazione del coefficiente correttore per la Repubblica federale di Germania, è fondata sull' affermazione che il ricorrente si sarebbe trasferito, dopo aver lasciato l' impiego in Italia, a [OSCURATO:PERSONA], presso Karlsruhe .
[OSCURATO:PERSONA] contesta che egli abbia effettivamente vissuto lì, nel periodo di cui è causa . Alla Corte è stato prodotto un certificato di residenza datato 18 ottobre 1983 . Dal canto mio, si può pure ritenere che il ricorrente abbia vissuto in Germania nel periodo considerato . Pare avesse lì un' abitazione, e la [OSCURATO:PERSONA] non produce prove contro le sue affermazioni, eccezion fatta per la circostanza che i figli del [OSCURATO:PERSONA] frequentavano ancora l' Università di Bologna . Poiché ciò non sembra essere decisivo, tratterò tale questione assumendo che il ricorrente abbia vissuto dove afferma aver stabilito la propria residenza .
D' altro canto, a mio giudizio, se va accolto il parere da me espresso sulla prima questione, non può comunque accogliersi la tesi del ricorrente quanto alla seconda questione . Se nulla fece per ridurre il suo danno, se lasciò negligentemente il posto di lavoro in Italia, non credo possa essere compensato di una qualche differenza valutaria, di cambio o di coefficiente correttore, risultante dalla sua decisione, del tutto personale, di trasferirsi nella Repubblica federale di Germania .
Il ricorrente comunque sostiene, a prescindere da quanto appena esposto e che egli contesta, di aver diritto all' applicazione del coefficiente per la Germania, per analogia con alcune disposizioni dello statuto del personale . Concordando sul fatto che nulla, all' art . 40, giustifica le sue tesi, egli fa riferimento ad altri articoli, in primo luogo all' art . 41, che disciplina il caso dei dipendenti delle Comunità in disponibilità, in sovrannumero cioè, a causa di una riduzione di organico nella loro istituzione . Questo non è il caso del ricorrente . Questi invoca poi l' art . 63, che fissa l' importo ed i coefficienti correttori per le retribuzioni da versare nella valuta del paese in cui il dipendente presta servizio . Neppure questo è il caso del ricorrente . L' art . 64 riguarda la retribuzione del dipendente espressa in franchi belgi, cui viene attribuito un coefficiente correttore, che varia a seconda delle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio . Nel periodo considerato, il ricorrente non era al servizio della Comunità o, comunque, per quanto se ne sappia, non era presso una sede di servizio in Germania . Pertanto, gli articoli citati non possono certo essere oggetto di applicazione nel caso di specie .
Il ricorrente sostiene poi che, oltre che sugli articoli citati, le sue pretese si fondano sulla sentenza della Corte 31 maggio 1979 ( causa 156/78, Racc . pag . 1941 ). In questo caso, un dipendente, dispensato dall' impiego a norma dell' art . 50 dello statuto del personale, percepiva un' indennità ridotta . La Corte dichiarò che il ricorrente, che aveva prestato servizio in Italia, tornato in Belgio e continuando ad essere pagato con l' applicazione del coefficiente di correzione per l' Italia, finiva col percepire notevolmente meno di un dipendente, in posizione analoga, che avesse lavorato e fosse andato in pensione in Belgio . La Corte dichiarò discriminatoria tale situazione .
A mio giudizio, il [OSCURATO:PERSONA] non può invocare né gli articoli dello statuto del personale e neppure la decisione della Corte nel caso Newth . La sua posizione non pare analoga a nessuna di quelle richiamate . Il ricorrente è un dipendente in una categoria specifica, cui è stato riconosciuto dalla Corte il diritto ad indennizzo; quanto deve ricevere è una somma tale da colmare la differenza tra la retribuzione che avrebbe dovuto percepire e quanto ha realmente guadagnato o avrebbe potuto percepire, spiegando una normale diligenza . La Corte non si è pronunziata quanto alle modalità di calcolo dell' indennizzo od al paese in cui questo va versato . Ma a mio parere, essendo tra le parti pacifico che, mentre svolgeva un' attività lavorativa in Italia, alla retribuzione del ricorrente andasse applicato il coefficiente per l' Italia, ben poteva la [OSCURATO:PERSONA] continuare a versargli gli indennizzi con le stesse modalità fin lì applicate e che sarebbero state ancora applicate, se egli avesse adempiuto l' obbligo di ridurre il suo danno .
Pertanto, a mio giudizio, anche la seconda questione va risolta negativamente . Propongo quindi di respingere il ricorso e che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese ai sensi dell' art . 70 del regolamento di procedura .
(*) Traduzione dall' inglese .