Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42315/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato infatti che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere lo scomputo - dalla pena complessiva di anni nove di reclusione - della porzione di mesi quattro applicatagli a titolo di recidiva; Ritenuto che la istanza in oggetto era fondata sulla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.99, comma 5, cod. pen., nella parte in cui prevedeva l'obbligatorietà dell'aumento di pena a tale titolo (sentenza Corte costituzionale n.185/2015); Considerato che la Corte territoriale ha respinto la richiesta del condannato osservando che l'aumento di pena (peraltro per mesi sei e non quattro) era stato applicato ai sensi del comma quarto del citato art.99, con la conseguente inapplicabilità della sopra indicata sentenza; Considerato, altresì, che il ricorrente non si confronta con tale compiuto ragionamento logico e giuridico svolto dal giudice dell'esecuzione, dato che pone in discussione la sussistenza delle condizioni per l'applicabilità della recidiva; Ritenuto che le questioni sollevate con il ricorso sono inammissibili sia perché poste per la prima volta soltanto con il ricorso per cassazione (Cass. Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017 , Galdi, Rv. 270316) ed in quanto, comunque, la sussistenza delle condizioni per applicare la recidiva non può essere messa in discussione in quanto accertata in modo irrevocabile a seguito del giudicato formatosi sulla sentenza di condanna; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato infatti che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere lo scomputo - dalla pena complessiva di anni nove di reclusione - della porzione di mesi quattro applicatagli a titolo di recidiva; Ritenuto che la istanza in oggetto era fondata sulla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.99, comma 5, cod. pen., nella parte in cui prevedeva l'obbligatorietà dell'aumento di pena a tale titolo (sentenza Corte costituzionale n.185/2015); Considerato che la Corte territoriale ha respinto la richiesta del condannato osservando che l'aumento di pena (peraltro per mesi sei e non quattro) era stato applicato ai sensi del comma quarto del citato art.99, con la conseguente inapplicabilità della sopra indicata sentenza; Considerato, altresì, che il ricorrente non si confronta con tale compiuto ragionamento logico e giuridico svolto dal giudice dell'esecuzione, dato che pone in discussione la sussistenza delle condizioni per l'applicabilità della recidiva; Ritenuto che le questioni sollevate con il ricorso sono inammissibili sia perché poste per la prima volta soltanto con il ricorso per cassazione (Cass. Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017 , Galdi, Rv. 270316) ed in quanto, comunque, la sussistenza delle condizioni per applicare la recidiva non può essere messa in discussione in quanto accertata in modo irrevocabile a seguito del giudicato formatosi sulla sentenza di condanna; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2