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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07006/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 16156/2017 R.G. proposto da:C.S.L. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] principale –controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cuidomicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 7105/2016 depositata il 19/12/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16156/2017Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 7006/2026Data pubblicazione 24/03/2026La contribuente [OSCURATO:PERSONA] socità cooperativa, poi inliquidazione coatta amministrativa, era oggetto di verifica generale in situsull’anno d’imposta 2010, con p.v.c. notificato il 7 marzo 2013, cui seguivaavviso di accertamento in data 29 luglio 2014, con ripresa a tassazione afini Ires, Iva e Irap per maggior reddito derivante, per quanto interessa ilprosieguo, principalmente per il disconoscimento di costi non inerenti, nondocumentati, temporalmente eccentrici, nonché per ritenute su redditi dalavoro dipendente non versate.I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente, con integraleconferma della pretesa impositiva.Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso la Cooperativa,agitando quattro motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con il patrociniodell’Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso einterponendo, altresì, ricorso incidentale, affidato ad unico motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Vengono proposti quattro motivi di ricorso principale.1.1.

Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5 del codice di procedura civile, per omessa motivazionecirca un fatto controverso, per mancata indicazione dei fatti da cui il giudiceha tratto il proprio convincimento, senza approfondita disamina, con falsaapplicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990.

Nella sostanza criticando ilriferimento generico alle ragioni di primo grado che hanno recepitoacriticamente le tesi dell’Ufficio.1.2.

Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5 del codice di procedura civile, per omessa motivazionecirca un fatto controverso, in violazione altresì dell’art. 5 bis del d.lgs. n.218/1997, nella sostanza contestando la ripresa n. 5, relativa a nondeducibilità di somma per difetto di competenza, non avendo pronunciatosulla richiesta di compensazione.Numero registro generale 16156/2017Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 7006/2026Data pubblicazione 24/03/20261.3.

Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 del codice di procedura civile, per omessa motivazione circaun fatto controverso, per mancata indicazione dei fatti da cui il giudice hatratto il proprio convincimento, in relazione alla fattura emessa dalla “FullService Logistic” ritenuta per prestazioni oggettivamente inesistenti.1.4.

Con il quarto ed ultimo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 e 4 del codice di procedura civile per violazionedell’art. 111 Costituzione, art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 1,2, 7, 36, 53 e 54 d.lgs. n. 546/1992, per motivazione apparente dellasentenza di secondo grado, nella sostanza censurando il rinvio adocumentazione e rilievi dell’Ufficio, facendo così proprie le argomentazionidi parte pubblica.2.

I quattro motivi possono essere trattati congiuntamente, essendostrettamente legati e riferendosi a profili di motivazione o di mancataconsiderazione di argomenti rappresentati dalla difesa privata, ovvero diriferimento alla difesa pubblica e sono inammissibili.Si tratta in realtà di una richiesta di revisione del compendio probatorioofferto dalle parti, per giungere ad una conclusione opposta a quella cuisono pervenuti i collegi di merito, proponendo una cognizione fattualeinibita a questa Suprema Corte di legittimità.

Sotto l’usbergo dell’omessoesame di fatto si propone una diversa valutazione di una prova o di unargomento, relativamente ad una sentenza che, come si dirà, supera il“minimo costituzionale” della motivazione, richiesto da S.U. n. 8053/2014.2.1.

Ed infatti, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenzaimpugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice dilegittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicendaprocessuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sottoil profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delleargomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta ilcompito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere eNumero registro generale 16156/2017Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 7006/2026Data pubblicazione 24/03/2026valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, didare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno oall'altro dei mezzi di prova acquisiti (v.

Cass., IV, n. 8718/2005, n.4842/2006, Cass.

V, n. 5583/2011).In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento,posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul pianodell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché ladenuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice delmerito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di normeprocessuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso ilcorretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiticonsentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass.III, n. 23940/2017).2.2.

Non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora lasoluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzionelogico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v.Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n.2355).

Quando cioè ladecisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla partecomporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, anche se manchi unaspecifica argomentazione in proposito (v.

Cass., 21/10/1972, n. 3190;Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n.1537).

Secondo risalenteinsegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsidi avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o laparticolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenutisignificativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfal'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento comeNumero registro generale 16156/2017Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 7006/2026Data pubblicazione 24/03/2026nella specie risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte leprospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelleritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

In altri termini, nonsi richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esamedi tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesiprospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguatadell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti asuffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass.

V, n. 5583/2011).Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di meritosollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata,risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesadell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezionemedesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già qualeomessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento(art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, inmodo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge delladecisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione(Cass.

III, n. 24953/2020).2.3.

Deve premettersi che è ormai principio consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass.

VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione dellasentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementida cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzaun'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento.

In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d."minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite diquesta Corte (Cass.

S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.

VI - 5, n.5209/2018).

In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass.Sez.

L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenutoNumero registro generale 16156/2017Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 7006/2026Data pubblicazione 24/03/2026che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.,ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione sifonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi inargomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n.24313/2018).Sotto altro profilo è stato ribadito essere inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass.

S.U. n.34476/2019).2.4.

È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di leggeconsiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnatodella fattispecie astratta recata da una norma di legge implicandonecessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa,l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediantele risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito lacui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio dimotivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre2015, n. 26610).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimitànon il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, masolo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito,al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere,tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n.Numero registro generale 16156/2017Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 7006/2026Data pubblicazione 24/03/202624679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921;Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione deglialtri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.:Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio dimotivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo ilgiorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testodell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile2014 n. 8053).3.

In definitiva, il ricorso principale è inammissibile e tale va dichiarato.Può quindi procedersi all’esame del ricorso incidentale.4.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale si prospetta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazionedegli articoli 53 e 54 del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art 2909 del codiceNumero registro generale 16156/2017Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 7006/2026Data pubblicazione 24/03/2026civile, nella sostanza lamentando che la sentenza in scrutinio abbia ritenutoformatosi un giudicato interno per non aver l’Agenzia delle entrate propostoappello sul capo di sentenza di primo grado di propria soccombenza.4.1.

Il motivo è infondato.

Ed infatti, la sentenza di primo grado non havisto integralmente vittoriosa la parte pubblica, che era quindi tenuta aproporre impugnazione incidentale avverso il capo di sua soccombenza,specificamente contenuto alla fine di pag. 3 ed inizio di pag. 4 della sentenzadella CTP di Como, ove è stata annullata la ripresa n. 4 per €.62.153,00 suicosti relativi a missioni e trasferte del personale.

L’assenza di impugnazione(incidentale) da parte dell’Erario ha visto consolidata tale statuizione.

Donde ilricorso incidentale è infondato e dev’essere rigettato.5.

In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, quelloincidentale va rigettato.

Le spese possono essere compensate in ragione dellareciproca soccombenza.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito delcontributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30maggio 2002 n. 115.Numero registro generale 16156/2017Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 7006/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*IRPEG IRESRoberta [OSCURATO:PERSONA] PresidenteACCERTAMENTOAndreina [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCMaria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGianluca [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMarcello [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 16156/2017 R.G. proposto da:C.S.L. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] principale –controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cuidomicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 7105/2016 depositata il 19/12/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16156/2017Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 7006/2026Data pubblicazione 24/03/2026La contribuente [OSCURATO:PERSONA] socità cooperativa, poi inliquidazione coatta amministrativa, era oggetto di verifica generale in situsull’anno d’imposta 2010, con p.v.c. notificato il 7 marzo 2013, cui seguivaavviso di accertamento in data 29 luglio 2014, con ripresa a tassazione afini Ires, Iva e Irap per maggior reddito derivante, per quanto interessa ilprosieguo, principalmente per il disconoscimento di costi non inerenti, nondocumentati, temporalmente eccentrici, nonché per ritenute su redditi dalavoro dipendente non versate.I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente, con integraleconferma della pretesa impositiva.Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso la Cooperativa,agitando quattro motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con il patrociniodell’Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso einterponendo, altresì, ricorso incidentale, affidato ad unico motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Vengono proposti quattro motivi di ricorso principale.1.1.

Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5 del codice di procedura civile, per omessa motivazionecirca un fatto controverso, per mancata indicazione dei fatti da cui il giudiceha tratto il proprio convincimento, senza approfondita disamina, con falsaapplicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990.

Nella sostanza criticando ilriferimento generico alle ragioni di primo grado che hanno recepitoacriticamente le tesi dell’Ufficio.1.2.

Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5 del codice di procedura civile, per omessa motivazionecirca un fatto controverso, in violazione altresì dell’art. 5 bis del d.lgs. n.218/1997, nella sostanza contestando la ripresa n. 5, relativa a nondeducibilità di somma per difetto di competenza, non avendo pronunciatosulla richiesta di compensazione.Numero registro generale 16156/2017Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 7006/2026Data pubblicazione 24/03/20261.3.

Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 del codice di procedura civile, per omessa motivazione circaun fatto controverso, per mancata indicazione dei fatti da cui il giudice hatratto il proprio convincimento, in relazione alla fattura emessa dalla “FullService Logistic” ritenuta per prestazioni oggettivamente inesistenti.1.4.

Con il quarto ed ultimo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 e 4 del codice di procedura civile per violazionedell’art. 111 Costituzione, art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 1,2, 7, 36, 53 e 54 d.lgs. n. 546/1992, per motivazione apparente dellasentenza di secondo grado, nella sostanza censurando il rinvio adocumentazione e rilievi dell’Ufficio, facendo così proprie le argomentazionidi parte pubblica.2.

I quattro motivi possono essere trattati congiuntamente, essendostrettamente legati e riferendosi a profili di motivazione o di mancataconsiderazione di argomenti rappresentati dalla difesa privata, ovvero diriferimento alla difesa pubblica e sono inammissibili.Si tratta in realtà di una richiesta di revisione del compendio probatorioofferto dalle parti, per giungere ad una conclusione opposta a quella cuisono pervenuti i collegi di merito, proponendo una cognizione fattualeinibita a questa Suprema Corte di legittimità.

Sotto l’usbergo dell’omessoesame di fatto si propone una diversa valutazione di una prova o di unargomento, relativamente ad una sentenza che, come si dirà, supera il“minimo costituzionale” della motivazione, richiesto da S.U. n. 8053/2014.2.1.

Ed infatti, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenzaimpugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice dilegittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicendaprocessuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sottoil profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delleargomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta ilcompito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere eNumero registro generale 16156/2017Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 7006/2026Data pubblicazione 24/03/2026valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, didare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno oall'altro dei mezzi di prova acquisiti (v.

Cass., IV, n. 8718/2005, n.4842/2006, Cass.

V, n. 5583/2011).In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento,posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul pianodell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché ladenuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice delmerito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di normeprocessuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso ilcorretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiticonsentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass.III, n. 23940/2017).2.2.

Non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora lasoluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzionelogico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v.Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n.2355).

Quando cioè ladecisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla partecomporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, anche se manchi unaspecifica argomentazione in proposito (v.

Cass., 21/10/1972, n. 3190;Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n.1537).

Secondo risalenteinsegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsidi avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o laparticolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenutisignificativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfal'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento comeNumero registro generale 16156/2017Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 7006/2026Data pubblicazione 24/03/2026nella specie risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte leprospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelleritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

In altri termini, nonsi richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esamedi tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesiprospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguatadell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti asuffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass.

V, n. 5583/2011).Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di meritosollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata,risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesadell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezionemedesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già qualeomessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento(art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, inmodo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge delladecisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione(Cass.

III, n. 24953/2020).2.3.

Deve premettersi che è ormai principio consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass.

VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione dellasentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementida cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzaun'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento.

In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d."minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite diquesta Corte (Cass.

S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.

VI - 5, n.5209/2018).

In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass.Sez.

L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenutoNumero registro generale 16156/2017Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 7006/2026Data pubblicazione 24/03/2026che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.,ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione sifonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi inargomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n.24313/2018).Sotto altro profilo è stato ribadito essere inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass.

S.U. n.34476/2019).2.4.

È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di leggeconsiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnatodella fattispecie astratta recata da una norma di legge implicandonecessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa,l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediantele risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito lacui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio dimotivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre2015, n. 26610).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimitànon il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, masolo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito,al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere,tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n.Numero registro generale 16156/2017Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 7006/2026Data pubblicazione 24/03/202624679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921;Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione deglialtri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.:Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio dimotivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo ilgiorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testodell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile2014 n. 8053).3.

In definitiva, il ricorso principale è inammissibile e tale va dichiarato.Può quindi procedersi all’esame del ricorso incidentale.4.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale si prospetta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazionedegli articoli 53 e 54 del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art 2909 del codiceNumero registro generale 16156/2017Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 7006/2026Data pubblicazione 24/03/2026civile, nella sostanza lamentando che la sentenza in scrutinio abbia ritenutoformatosi un giudicato interno per non aver l’Agenzia delle entrate propostoappello sul capo di sentenza di primo grado di propria soccombenza.4.1.

Il motivo è infondato.

Ed infatti, la sentenza di primo grado non havisto integralmente vittoriosa la parte pubblica, che era quindi tenuta aproporre impugnazione incidentale avverso il capo di sua soccombenza,specificamente contenuto alla fine di pag. 3 ed inizio di pag. 4 della sentenzadella CTP di Como, ove è stata annullata la ripresa n. 4 per €.62.153,00 suicosti relativi a missioni e trasferte del personale.

L’assenza di impugnazione(incidentale) da parte dell’Erario ha visto consolidata tale statuizione.

Donde ilricorso incidentale è infondato e dev’essere rigettato.5.

In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, quelloincidentale va rigettato.

Le spese possono essere compensate in ragione dellareciproca soccombenza.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito delcontributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30maggio 2002 n. 115.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso principale inammissibile, rigetta il ricorsoincidentale, compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.Il PresidenteRoberta CRUCITTIP.Q.MLa Corte dichiara il ricorso principale inammissibile, rigetta il ricorsoincidentale, compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.Il PresidenteRoberta CRUCITTI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 16156/2017 R.G. proposto da:C.S.L. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] principale –controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cuidomicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 7105/2016 depositata il 19/12/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16156/2017Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 7006/2026Data pubblicazione 24/03/2026La contribuente [OSCURATO:PERSONA] socità cooperativa, poi inliquidazione coatta amministrativa, era oggetto di verifica generale in situsull’anno d’imposta 2010, con p.v.c. notificato il 7 marzo 2013, cui seguivaavviso di accertamento in data 29 luglio 2014, con ripresa a tassazione afini Ires, Iva e Irap per maggior reddito derivante, per quanto interessa ilprosieguo, principalmente per il disconoscimento di costi non inerenti, nondocumentati, temporalmente eccentrici, nonché per ritenute su redditi dalavoro dipendente non versate.I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente, con integraleconferma della pretesa impositiva.Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso la Cooperativa,agitando quattro motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con il patrociniodell’Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso einterponendo, altresì, ricorso incidentale, affidato ad unico motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Vengono proposti quattro motivi di ricorso principale.1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5 del codice di procedura civile, per omessa motivazionecirca un fatto controverso, per mancata indicazione dei fatti da cui il giudiceha tratto il proprio convincimento, senza approfondita disamina, con falsaapplicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Nella sostanza criticando ilriferimento generico alle ragioni di primo grado che hanno recepitoacriticamente le tesi dell’Ufficio.1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5 del codice di procedura civile, per omessa motivazionecirca un fatto controverso, in violazione altresì dell’art. 5 bis del d.lgs. n.218/1997, nella sostanza contestando la ripresa n. 5, relativa a nondeducibilità di somma per difetto di competenza, non avendo pronunciatosulla richiesta di compensazione.Numero registro generale 16156/2017Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 7006/2026Data pubblicazione 24/03/20261.3. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 del codice di procedura civile, per omessa motivazione circaun fatto controverso, per mancata indicazione dei fatti da cui il giudice hatratto il proprio convincimento, in relazione alla fattura emessa dalla “FullService Logistic” ritenuta per prestazioni oggettivamente inesistenti.1.4. Con il quarto ed ultimo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 e 4 del codice di procedura civile per violazionedell’art. 111 Costituzione, art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 1,2, 7, 36, 53 e 54 d.lgs. n. 546/1992, per motivazione apparente dellasentenza di secondo grado, nella sostanza censurando il rinvio adocumentazione e rilievi dell’Ufficio, facendo così proprie le argomentazionidi parte pubblica.2. I quattro motivi possono essere trattati congiuntamente, essendostrettamente legati e riferendosi a profili di motivazione o di mancataconsiderazione di argomenti rappresentati dalla difesa privata, ovvero diriferimento alla difesa pubblica e sono inammissibili.Si tratta in realtà di una richiesta di revisione del compendio probatorioofferto dalle parti, per giungere ad una conclusione opposta a quella cuisono pervenuti i collegi di merito, proponendo una cognizione fattualeinibita a questa Suprema Corte di legittimità. Sotto l’usbergo dell’omessoesame di fatto si propone una diversa valutazione di una prova o di unargomento, relativamente ad una sentenza che, come si dirà, supera il“minimo costituzionale” della motivazione, richiesto da S.U. n. 8053/2014.2.1. Ed infatti, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenzaimpugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice dilegittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicendaprocessuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sottoil profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delleargomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta ilcompito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere eNumero registro generale 16156/2017Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 7006/2026Data pubblicazione 24/03/2026valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, didare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno oall'altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., IV, n. 8718/2005, n.4842/2006, Cass. V, n. 5583/2011).In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento,posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul pianodell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché ladenuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice delmerito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di normeprocessuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso ilcorretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiticonsentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass.III, n. 23940/2017).2.2. Non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora lasoluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzionelogico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v.Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n.2355). Quando cioè ladecisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla partecomporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, anche se manchi unaspecifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190;Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n.1537). Secondo risalenteinsegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsidi avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o laparticolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenutisignificativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfal'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento comeNumero registro generale 16156/2017Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 7006/2026Data pubblicazione 24/03/2026nella specie risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte leprospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelleritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, nonsi richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esamedi tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesiprospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguatadell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti asuffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. V, n. 5583/2011).Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di meritosollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata,risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesadell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezionemedesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già qualeomessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento(art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, inmodo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge delladecisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione(Cass. III, n. 24953/2020).2.3. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione dellasentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementida cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzaun'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d."minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite diquesta Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n.5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass.Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenutoNumero registro generale 16156/2017Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 7006/2026Data pubblicazione 24/03/2026che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.,ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione sifonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi inargomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n.24313/2018).Sotto altro profilo è stato ribadito essere inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n.34476/2019).2.4. È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di leggeconsiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnatodella fattispecie astratta recata da una norma di legge implicandonecessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa,l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediantele risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito lacui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio dimotivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre2015, n. 26610).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimitànon il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, masolo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito,al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere,tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n.Numero registro generale 16156/2017Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 7006/2026Data pubblicazione 24/03/202624679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921;Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione deglialtri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.:Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio dimotivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo ilgiorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testodell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile2014 n. 8053).3. In definitiva, il ricorso principale è inammissibile e tale va dichiarato.Può quindi procedersi all’esame del ricorso incidentale.4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale si prospetta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazionedegli articoli 53 e 54 del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art 2909 del codiceNumero registro generale 16156/2017Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 7006/2026Data pubblicazione 24/03/2026civile, nella sostanza lamentando che la sentenza in scrutinio abbia ritenutoformatosi un giudicato interno per non aver l’Agenzia delle entrate propostoappello sul capo di sentenza di primo grado di propria soccombenza.4.1. Il motivo è infondato. Ed infatti, la sentenza di primo grado non havisto integralmente vittoriosa la parte pubblica, che era quindi tenuta aproporre impugnazione incidentale avverso il capo di sua soccombenza,specificamente contenuto alla fine di pag. 3 ed inizio di pag. 4 della sentenzadella CTP di Como, ove è stata annullata la ripresa n. 4 per €.62.153,00 suicosti relativi a missioni e trasferte del personale. L’assenza di impugnazione(incidentale) da parte dell’Erario ha visto consolidata tale statuizione. Donde ilricorso incidentale è infondato e dev’essere rigettato.5. In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, quelloincidentale va rigettato. Le spese possono essere compensate in ragione dellareciproca soccombenza.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito delcontributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30maggio 2002 n. 115.Numero registro generale 16156/2017Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 7006/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*IRPEG IRESRoberta [OSCURATO:PERSONA] PresidenteACCERTAMENTOAndreina [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCMaria [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGianluca [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMarcello [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 16156/2017 R.G. proposto da:C.S.L. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] principale –controAgenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cuidomicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 7105/2016 depositata il 19/12/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16156/2017Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 7006/2026Data pubblicazione 24/03/2026La contribuente [OSCURATO:PERSONA] socità cooperativa, poi inliquidazione coatta amministrativa, era oggetto di verifica generale in situsull’anno d’imposta 2010, con p.v.c. notificato il 7 marzo 2013, cui seguivaavviso di accertamento in data 29 luglio 2014, con ripresa a tassazione afini Ires, Iva e Irap per maggior reddito derivante, per quanto interessa ilprosieguo, principalmente per il disconoscimento di costi non inerenti, nondocumentati, temporalmente eccentrici, nonché per ritenute su redditi dalavoro dipendente non versate.I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente, con integraleconferma della pretesa impositiva.Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso la Cooperativa,agitando quattro motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con il patrociniodell’Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso einterponendo, altresì, ricorso incidentale, affidato ad unico motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Vengono proposti quattro motivi di ricorso principale.1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5 del codice di procedura civile, per omessa motivazionecirca un fatto controverso, per mancata indicazione dei fatti da cui il giudiceha tratto il proprio convincimento, senza approfondita disamina, con falsaapplicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Nella sostanza criticando ilriferimento generico alle ragioni di primo grado che hanno recepitoacriticamente le tesi dell’Ufficio.1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5 del codice di procedura civile, per omessa motivazionecirca un fatto controverso, in violazione altresì dell’art. 5 bis del d.lgs. n.218/1997, nella sostanza contestando la ripresa n. 5, relativa a nondeducibilità di somma per difetto di competenza, non avendo pronunciatosulla richiesta di compensazione.Numero registro generale 16156/2017Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 7006/2026Data pubblicazione 24/03/20261.3. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 del codice di procedura civile, per omessa motivazione circaun fatto controverso, per mancata indicazione dei fatti da cui il giudice hatratto il proprio convincimento, in relazione alla fattura emessa dalla “FullService Logistic” ritenuta per prestazioni oggettivamente inesistenti.1.4. Con il quarto ed ultimo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 e 4 del codice di procedura civile per violazionedell’art. 111 Costituzione, art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 1,2, 7, 36, 53 e 54 d.lgs. n. 546/1992, per motivazione apparente dellasentenza di secondo grado, nella sostanza censurando il rinvio adocumentazione e rilievi dell’Ufficio, facendo così proprie le argomentazionidi parte pubblica.2. I quattro motivi possono essere trattati congiuntamente, essendostrettamente legati e riferendosi a profili di motivazione o di mancataconsiderazione di argomenti rappresentati dalla difesa privata, ovvero diriferimento alla difesa pubblica e sono inammissibili.Si tratta in realtà di una richiesta di revisione del compendio probatorioofferto dalle parti, per giungere ad una conclusione opposta a quella cuisono pervenuti i collegi di merito, proponendo una cognizione fattualeinibita a questa Suprema Corte di legittimità. Sotto l’usbergo dell’omessoesame di fatto si propone una diversa valutazione di una prova o di unargomento, relativamente ad una sentenza che, come si dirà, supera il“minimo costituzionale” della motivazione, richiesto da S.U. n. 8053/2014.2.1. Ed infatti, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenzaimpugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice dilegittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicendaprocessuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sottoil profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delleargomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta ilcompito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere eNumero registro generale 16156/2017Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 7006/2026Data pubblicazione 24/03/2026valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, didare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno oall'altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., IV, n. 8718/2005, n.4842/2006, Cass. V, n. 5583/2011).In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento,posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul pianodell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché ladenuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice delmerito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di normeprocessuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso ilcorretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiticonsentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass.III, n. 23940/2017).2.2. Non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora lasoluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzionelogico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v.Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n.2355). Quando cioè ladecisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla partecomporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, anche se manchi unaspecifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190;Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n.1537). Secondo risalenteinsegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsidi avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o laparticolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenutisignificativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfal'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento comeNumero registro generale 16156/2017Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 7006/2026Data pubblicazione 24/03/2026nella specie risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte leprospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelleritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, nonsi richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esamedi tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesiprospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguatadell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti asuffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. V, n. 5583/2011).Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di meritosollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata,risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesadell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezionemedesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già qualeomessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento(art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, inmodo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge delladecisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione(Cass. III, n. 24953/2020).2.3. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nellagiurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI-5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione dellasentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementida cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzaun'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suoragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d."minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite diquesta Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n.5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass.Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenutoNumero registro generale 16156/2017Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 7006/2026Data pubblicazione 24/03/2026che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.,ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione sifonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi inargomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n.24313/2018).Sotto altro profilo è stato ribadito essere inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n.34476/2019).2.4. È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di leggeconsiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnatodella fattispecie astratta recata da una norma di legge implicandonecessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa,l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediantele risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito lacui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio dimotivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre2015, n. 26610).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimitànon il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, masolo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito,al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere,tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n.Numero registro generale 16156/2017Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 7006/2026Data pubblicazione 24/03/202624679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921;Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione deglialtri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.:Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio dimotivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo ilgiorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testodell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile2014 n. 8053).3. In definitiva, il ricorso principale è inammissibile e tale va dichiarato.Può quindi procedersi all’esame del ricorso incidentale.4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale si prospetta censura ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile per violazionedegli articoli 53 e 54 del d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art 2909 del codiceNumero registro generale 16156/2017Numero sezionale 2560/2026Numero di raccolta generale 7006/2026Data pubblicazione 24/03/2026civile, nella sostanza lamentando che la sentenza in scrutinio abbia ritenutoformatosi un giudicato interno per non aver l’Agenzia delle entrate propostoappello sul capo di sentenza di primo grado di propria soccombenza.4.1. Il motivo è infondato. Ed infatti, la sentenza di primo grado non havisto integralmente vittoriosa la parte pubblica, che era quindi tenuta aproporre impugnazione incidentale avverso il capo di sua soccombenza,specificamente contenuto alla fine di pag. 3 ed inizio di pag. 4 della sentenzadella CTP di Como, ove è stata annullata la ripresa n. 4 per €.62.153,00 suicosti relativi a missioni e trasferte del personale. L’assenza di impugnazione(incidentale) da parte dell’Erario ha visto consolidata tale statuizione. Donde ilricorso incidentale è infondato e dev’essere rigettato.5. In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, quelloincidentale va rigettato. Le spese possono essere compensate in ragione dellareciproca soccombenza.Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito delcontributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocaturagenerale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30maggio 2002 n. 115. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso principale inammissibile, rigetta il ricorsoincidentale, compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.Il PresidenteRoberta CRUCITTIP.Q.MLa Corte dichiara il ricorso principale inammissibile, rigetta il ricorsoincidentale, compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/03/2026.Il PresidenteRoberta CRUCITTI
Sentenza Cassazione n. 07006/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris