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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 luglio 2024

Cassazione n. 24323/2024

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- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22851/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA],la rappresenta e difende ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal l’avv.to [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 2767/2019 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/7/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 22851/2020 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoche, consentenza resa in data 21/11/2019, la Corte d’appello di Firenze haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni pretesamente subiti dall’attrice in conseguenza delle asserite dichiarazioni diffamatorie imputatealla responsabilità del Cecchi; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il giudice di primo grado avesse correttamente escluso il carattere diffamatorio delle dichiarazioni rese dal Cecchi, essendosi lo stesso attenuto ai criteri della verità putativa delle informazioni pubblicamente diffuse, dell’adeguata continenza espressiva e del pubblico interesse della notizia, con la conseguenza integraleascrizione delle relative dichiarazioni al legittimo esercizio del dirittodi critica politica nei confronti dell’attività della Ferrara, nella sua vesteamministratrice comunale, dovendo ritenersi che le affermazioni rese dal Cecchi non fossero intese a colpire la persona della Ferrara bensì, più in generale, lo stile politico della formazione politica di appartenenza della stessa, e che la censurata mancata denuncia dei fatti penalmente rilevanti dalla stessa subiti non si riferisse alla mancata denuncia agli organi pubblici preposti (nella specie tempestivamente inoltrata), bensì alla sola omessa tempestiva informazionedi tali fatti all’opinione pubblica attraverso la stampa; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il depositodi memoria; consideratoche, Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 22851/2020 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri conl’unico motivo di impugnazione proposto, la ricorrente censura lasentenza impugnata per violazione degli artt. 2, 3 e 21 Cost., degli artt.595 e 51 c.p. e della legge n. 47/48, per avere la corte territoriale erroneamenteescluso il valore diffamatorio delle affermazioni rese dal Cecchi, ritenendo legittimo il paragone dallo stesso istituito tra la ricorrente e i ‘brigatisti’ o gli ‘ex travestiti’, nonché ritenendo corrispondentea verità la circostanza di fatto consistita nella mancata denuncia, da parte della Ferrara, dei fatti penalmente rilevanti dalla stessa sofferti, riferendo detta trascuratezza alla sola omessa tempestivainformazione di tali fatti alla stampa; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame,la ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dallenorme di legge richiamate – si sia limitata ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazionedel giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del la ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendopropriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzionedei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; atale ultimo riguardo, è appena il caso di rilevare come , tanto la circostanzadel mancato riferimento dell’accostamento a ‘i brigatisti’ o agli ‘ex travestiti’ alla Ferrara ( viceversa rapportato alla formazione Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 22851/2020 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri politica a cui la stessa apparteneva), quanto la circostanza che la rilevata(dal Cecchi) mancata denuncia, da parte della Ferrara, dei fatti penalmente rilevanti di cui la stessa era stata vittima riguardasse la tempestivainformazione della pubblica opinione (e non già la denuncia agli organi di polizia giudiziaria), costituisc a no apprezzamenti che entrambi i giudici del merito hanno condotto sui contenuti delle dichiarazioniasseritamente diffamatorie del Cecchi, e dunque dei ‘fatti dicausa’; una diversa interpretazione di tali ‘fatti di causa’, incline a prospettarli in termini diversi rispetto a quelli condivisi dai giudici di merito (nel senso che il paragone coi brigatisti e gli ex travestiti avrebberiguardato la Ferrara e che la censurata mancata denuncia si riferissealla denuncia alla polizia giudiziaria ) , non può in nessun caso integrareil vizio di falsa applicazione di legge, poiché il ricorso di tale specificovizio necessariamente postula che l’identità dei ‘fatti di causa’ (così come ricostruiti dal giudice di merito) non sia messa in discussionedall’istante; nelcaso di specie, pertanto, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisitie dei fatti di causa ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 22851/2020 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara i nammissibil e i l ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro, 3.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 22851/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA],la rappresenta e difende ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal l’avv.to [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 2767/2019 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/7/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 22851/2020 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoche, consentenza resa in data 21/11/2019, la Corte d’appello di Firenze haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni pretesamente subiti dall’attrice in conseguenza delle asserite dichiarazioni diffamatorie imputatealla responsabilità del Cecchi; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il giudice di primo grado avesse correttamente escluso il carattere diffamatorio delle dichiarazioni rese dal Cecchi, essendosi lo stesso attenuto ai criteri della verità putativa delle informazioni pubblicamente diffuse, dell’adeguata continenza espressiva e del pubblico interesse della notizia, con la conseguenza integraleascrizione delle relative dichiarazioni al legittimo esercizio del dirittodi critica politica nei confronti dell’attività della Ferrara, nella sua vesteamministratrice comunale, dovendo ritenersi che le affermazioni rese dal Cecchi non fossero intese a colpire la persona della Ferrara bensì, più in generale, lo stile politico della formazione politica di appartenenza della stessa, e che la censurata mancata denuncia dei fatti penalmente rilevanti dalla stessa subiti non si riferisse alla mancata denuncia agli organi pubblici preposti (nella specie tempestivamente inoltrata), bensì alla sola omessa tempestiva informazionedi tali fatti all’opinione pubblica attraverso la stampa; avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il depositodi memoria; consideratoche, Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 22851/2020 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri conl’unico motivo di impugnazione proposto, la ricorrente censura lasentenza impugnata per violazione degli artt. 2, 3 e 21 Cost., degli artt.595 e 51 c.p. e della legge n. 47/48, per avere la corte territoriale erroneamenteescluso il valore diffamatorio delle affermazioni rese dal Cecchi, ritenendo legittimo il paragone dallo stesso istituito tra la ricorrente e i ‘brigatisti’ o gli ‘ex travestiti’, nonché ritenendo corrispondentea verità la circostanza di fatto consistita nella mancata denuncia, da parte della Ferrara, dei fatti penalmente rilevanti dalla stessa sofferti, riferendo detta trascuratezza alla sola omessa tempestivainformazione di tali fatti alla stampa; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame,la ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dallenorme di legge richiamate – si sia limitata ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazionedel giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del la ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendopropriamente la stessa nella prospettazione di una diversa ricostruzionedei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; atale ultimo riguardo, è appena il caso di rilevare come , tanto la circostanzadel mancato riferimento dell’accostamento a ‘i brigatisti’ o agli ‘ex travestiti’ alla Ferrara ( viceversa rapportato alla formazione Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 22851/2020 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri politica a cui la stessa apparteneva), quanto la circostanza che la rilevata(dal Cecchi) mancata denuncia, da parte della Ferrara, dei fatti penalmente rilevanti di cui la stessa era stata vittima riguardasse la tempestivainformazione della pubblica opinione (e non già la denuncia agli organi di polizia giudiziaria), costituisc a no apprezzamenti che entrambi i giudici del merito hanno condotto sui contenuti delle dichiarazioniasseritamente diffamatorie del Cecchi, e dunque dei ‘fatti dicausa’; una diversa interpretazione di tali ‘fatti di causa’, incline a prospettarli in termini diversi rispetto a quelli condivisi dai giudici di merito (nel senso che il paragone coi brigatisti e gli ex travestiti avrebberiguardato la Ferrara e che la censurata mancata denuncia si riferissealla denuncia alla polizia giudiziaria ) , non può in nessun caso integrareil vizio di falsa applicazione di legge, poiché il ricorso di tale specificovizio necessariamente postula che l’identità dei ‘fatti di causa’ (così come ricostruiti dal giudice di merito) non sia messa in discussionedall’istante; nelcaso di specie, pertanto, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisitie dei fatti di causa ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura Cameradi consiglio del 1° luglio 2024 – R.G. n. 22851/2020 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara i nammissibil e i l ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro, 3.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcom
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