CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 ottobre 2021
Cassazione n. 38748/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 8 7 4 8 1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A Cron. 33 R.G.N. 27073/2014 SENTENZA sul ricorso 27073/2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nella qualita' di erede di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 11 - Ostia presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -resistente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - intimato - tr:E5) or v..-cke [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in persona del procuratore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 2 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti successivi - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12 presso l'Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza n. 1961/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LATINA, depositata il 27/03/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che la Corte dichiari estinto il giudizio R.G.N. 27073-14 ;109142?' :‘t*--4_ . ,-•",y r -(1" [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]- lucci impugnavano l'avviso di rettifica e liquidazione n. 20061T006870000 ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catasta- li, che accertava il maggior valore di un immobile sito in Terracina, og- getto di contratto di compravendita immobiliare stipulato con la socie- tà [OSCURATO:SOCIETA].. L'atto impositivo era stato emesso sia nei confronti dei ricorrenti, in qualità di venditori, sia nei confronti degli altri venditori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che proponevano impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] di Latina, con sentenza n. 161/6/2010, respingeva il ricorso, ritenendo congrua la motivazione dell'avviso e la valutazione effettuata dall'Ufficio con rife- rimento ad un terreno divenuto edificabile per effetto della variante al PRG, anche se non ancora approvata. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], Fran- cesca [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] appellavano la decisione alla Commissione Tributaria del Lazio che, con sentenza n. 1961/39/14, respingeva l'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]- lucci ricorrono per la cassazione della sentenza, svolgendo due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso successivo avverso la medesima sentenza, affidato a cinque motivi. L'Agenzia del- le entrate si è costituita al solo fine della eventuale partecipazione R.G.N. 27073-14 all'udienza di discussione della causa, ai sensi dell'art. 370, comma 1, c.p.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] più altri, mentre si è costituita con controricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]- ti. La Procura Generale della Corte di Cassazione, con memoria pre- sentata in data 20.9.2021, ha concluso per l'estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Collegio rileva che nelle more del giudizio, [OSCURATO:PERSONA], Fran- cesca [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Andrea hanno presentato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia d.el contendere ex art. 6, comma 14, d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni nella leg- ge n. 136 del 2018. I ricorrenti riferiscono che parte acquirente, la so- cietà [OSCURATO:SOCIETA]., che ha proposto ricorso per cassazione R.G.N. 9849/2013, ha perfezionato la definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con il pagamento della prima rata e presentazione della relativa domanda nel termine perentorio del 31.5.2019. I contribuenti hanno precisato che la stessa società acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato istanza di estinzione del giudizio in data 10.12.2020, allegando la domanda di definizione agevolata e relativa quietanza di versamento della prima rata, corredata dalla contabile del bonifico. Hanno concluso chiedendo l'estensione anche al presente giudizio degli effetti della definizione perfezionata a favore della socie- tà acquirente. 2. [OSCURATO:PERSONA] rileva che tutti i ricorrenti del presente giudizio, ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], Fran- cesca [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sono coobligati tra loro, in quali- tà di venditori, e con la società [OSCURATO:SOCIETA]. parte acquirente. R.G.N. 27073-14 La società coobbligata acquirente ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, conv. con 1. n. 136 del 2018, avendo presentato l'istanza di definizione in relazione al giudizio pen- dente presso questa Corte R.G.N. 9849/1. La contribuente ha effet- tuato il versamento della prima rata, come risulta dalla documentazio- ne versata in atti. L'art. 6, comma 10, del d.l. n. 119 del 2018 stabilisce che: "Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo ,giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli im- porti dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020". L'art. 6, comma 12, del d.l. n. 119 del 2018, precisa che: "L'eventuale di- niego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con /e modalità prevista per la notificazione degli atti processuali Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui /a definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente uni- tamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine". Ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. cit. "In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, i / processo è dichiarato estinto, con de- creto del Presidente. L'impnnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di tratta- zione. Le spese de/processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate". 3. In presenza di più coobligati, la definizione effettuata da parte di uno di essi esplica efficacia anche a favore degli altri. In tal senso di- R.G.N. 27073-14 spone il comma 14 dell'articolo 6, secondo cui: "La defìnif(ione pefeio- nata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la contro- versia non sia più pendente". L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 22/E/2017 riferita al d.l. n. 50 del 2017 - ma t principi espressi sono applicabili anche all'ipotesi disciplinata dal presente condono, atteso che l'art. 6 del dl. n. 118 del 2019 è " norma sostanialmente analoga a quella contenuta ...nel comma 11 dell'art. 11 del d. I. n. 30 del 2017, per cui si rinvia alle indicazioni contenute, sullo specifico punto, nei documenti di prassi con- cernenti le predette disposi_zioni legislative e, da ultimo nella circolare n. 22/E del 2017, paragrago 6.1.1. "(circolare n. 6 del 2019 dell'Agenzia delle entra- te)- ha precisato che "relativamente alle controversie riguardanti una pluralità di soggetti interessati dal medesimo atto impnnto o dalla stessa lite autonomamente definibile" (ad esempio, alienante ed acquirente v. nota della circola- re)...."la regolare defini.zione da parte di uno degli interessati determina auto- maticamente l'estin.zione della controversia anche nei confronti degli altri sogget- ti". Ciò premesso, tenuto conto che non risulta essere stato notificato al- cun diniego di definizione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., la regolare definizione della lite da parte della stessa (società acquirente) determi- na automaticamente l'estinzione della controversia nei confronti di rut- ti i venditori, odierni ricorrenti. 4.In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l'estinzione del giudizio es- sendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: "In tema di processo tri- butario, la defìni.zione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d. 1. n. 119 del 2018, coni'., con modif, in l. n. 136 del 2018 (c. d. "pace fiscale') com- prende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della R.G.N. 27073-14 parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l'estiikione del giudkio per cessata materia del contendere"(Cass. n. 21826 del 2020). P.Q.M. La Corte estingue il giudizio per cessata materia del contendere. Le spese di lite rimang