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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 20339/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e, su richiesta del Presidente, ha motivato la legittimazione della parte civile in Cassazione, e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 21 giugno 2022 la Corte di assise di appello di Napoli, confermando quella emessa in data 31 maggio 2021 dalla Corte di assise di Napoli, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quindici anni di reclusione, con le sanzioni accessorie e la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, per il reato di cui agli artt. 110, 575, 577, primo comma nn. 3 e 7, 416-bis.1 cod. pen. da lui commesso il 29/10/1992 per avere, in concorso con altri, cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], colpito con undici proiettili sparati da una pistola cal.9 parabellum. [OSCURATO:PERSONA] è contestato di avere partecipato al delitto compiendo le ricerche della vittima e seguendo l'auto che trasportava i suoi esecutori materiali, con le aggravanti della finalità mafiosa dell'azione in quanto diretta ad agevolare il clan del casalesi, della premeditazione, del numero dei partecipi e del motivo abietto (quest'ultima ritenuta assorbita in quella di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen.), ma con l'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod.pen.

La Corte di assise di appello ha ricostruito sommariamente i particolari della collaborazione dell'imputato, anche in relazione all'omicidio del Borriello, da lui riferito a partire dall'interrogatorio reso il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La Corte ha valutato «importante» il contributo da lui fornito per la ricostruzione dell'organigramma del clan dei casalesi e per l'attribuzione delle responsabilità di numerosi delitti, tra cui quello in questione, in ordine al quale egli ha fornito una ricostruzione precisa e puntuale, indicando nel dettaglio l'identità dei soggetti coinvolti e il loro ruolo.

Ha però respinto la richiesta del Misso di applicazione nella massima estensione della diminuente della dissociazione attuosa, dando atto della «singolarità della scelta processuale di procedere a rito ordinario» e della notevole diminuzione di pena a lui già concessa in virtù di detta attenuante.

Non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, pur riportando il relativo motivo di appello.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo censura la violazione dell'art. 606, primo comma lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod.pen.

La Corte di appello non ha fornito alcuna motivazione in merito alla richiesta di applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., da valutare come prevalenti sulle aggravanti, ed ha liquidato con una mera formula di stile la richiesta di applicarle nella massima estensione.

I giudici di merito hanno infatti tenuto conto solo della gravità del delitto commesso, mentre doveva essere valutato positivamente il significativo contributo fornito dal ricorrente, dimostrativo, stante la scelta della collaborazione, del proprio ravvedimento e della volontà di rompere con il proprio passato criminale. 2.2 Con il secondo motivo censura la violazione dell'art. 606, primo comma lett. b), cod.proc.pen. in relazione all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod.pen.

Anche sulla richiesta di applicare detta attenuante nella massima estensione la Corte di assise di appello ha fornito una motivazione viziata.

Le dichiarazioni del collaborante Misso sono risultate attendibili e riscontrate, ed hanno rappresentato una importante fonte di conoscenza dell'organizzazione criminale a cui partecipava, avendo egli, all'epoca, un rapporto confidenziale con i suoi capi promotori.

E' quindi integrato il requisito richiesto per la concessione dell'attenuante stessa.

La sentenza impugnata si limita a dichiarare inconsistenti le critiche formulate dall'imputato, e non assolve adeguatamente all'obbligo motivazionale.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.

4. La parte civile ha chiesto la conferma della sentenza, rappresentando di avere interesse alla pronuncia sotto un profilo di tutela del senso di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto. 1.1 II primo motivo di ricorso è fondato in quanto la sentenza impugnata ha omesso di esaminare il motivo di appello con cui veniva censurata la mancata concessione delle attenuanti generiche, pur riportando che il Misso aveva «chiesto la concessione delle circostanze attenuanti generiche atteso il ravvedimento e la revisione critica delle scelte criminali».

Tale motivo di appello era quindi sufficientemente specifico, ed imponeva una valutazione da parte dei giudici di secondo grado, da esplicitare nel corpo della motivazione.

Questa è invece priva di qualunque riferimento in merito alla concessione o meno di dette circostanze attenuanti.

E' noto il principio della Corte di cassazione secondo cui «L'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella 1/*A2- motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la 'ratio decidendi' della sentenza medesima.» (Sez. 2, n.46261 del 18/09/2019, Rv. 277593).

Nel presente caso, però, tale principio non è applicabile perché la motivazione, incentrata sulla posizione del coimputato del Misso, valorizza la collaborazione di quest'ultimo, le cui dichiarazioni sono state ritenute fondamentali per la ricostruzione dell'omicidio e per l'attribuzione al coimputato della responsabilità per esso, e non fornisce quindi elementi da cui dedurre una implicita volontà di respingere la predetta richiesta di concessione delle attenuanti generiche.

La motivazione deve quindi essere ritenuta mancante in relazione a questo motivo di appello, e la sentenza deve essere annullata. 1.2 Anche il secondo motivo di ricorso deve essere accolto.

La motivazione è infatti contraddittoria in ordine alla richiesta di applicazione dell'attenuante della 'dissociazione attuosa' nella misura massima.

Nel valutare la posizione del coimputato le dichiarazioni del collaboratore Misso vengono, come detto, ampiamente valorizzate, riportando brevemente il contenuto dei vari interrogatori da lui resi e di quanto ripetuto in questo procedimento, e vengono ritenute totalmente attendibili, diversamente da quelle di un altro collaboratore, nonché fondamentali per dimostrare la responsabilità del coimputato quale mandante dell'omicidio in questione.

La richiesta di applicare nella massima estensione la diminuente prevista dall'ad 416-bis.1, terzo comma, cod.pen. viene però respinta solamente asserendo che il Misso ha già «ampiamente beneficiato» di tale attenuante, aggiungendo la irrilevante nota circa la singolarità della sua scelta del rito processuale ordinario.

Non viene, in particolare, motivato perché la misura della diminuente già riconosciuta venga ritenuta congrua, ovvero per quale specifica ragione la norma premiale non debba essere applicata nel massimo possibile, nonostante l'importanza della collaborazione, come poco sopra ritenuto.

Deve ricordarsi che, secondo il condivisibile principio della Corte di cassazione, «La circostanza attenuante speciale per la dissociazione di cui all'art. 8 legge 12 luglio 1991, n. 203 si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato, ovvero alle motivazioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione» (Sez. 2, n. 18875 del 30/04/2021, Rv. 281287).

La decisione di non concedere tale attenuante nella misura massima deve quindi essere specificamente motivata, risultando altrimenti contraddittoria alla luce della affermata utilità e rilevanza della collaborazione fornita dal Misso.

2. La sentenza impugnata risulta quindi carente e contraddittoria nella motivazione sui due elementi censurati con il ricorso, e deve perciò essere annullata, in accoglimento di entrambi i motivi proposti, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli per un nuovo giudizio.

3. Non si provvede in ordine alle richieste della parte civile in quanto essa, pur presentatasi, non aveva interesse all'esito del giudizio, stanti i motivi del ricorso, attinenti esclusivamente al trattamento sanzionatorio.

Deve infatti applicarsi il costante principio della Corte di cassazione, secondo cui «Qualora dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, nella parte relativa alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, la sentenza emessa all'esito di giudizio di rinvio concernente esclusivamente questioni inerenti l'entità della pena).» (Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, Rv. 279514).

Nel presente caso l'accoglimento del ricorso proposto dal Misso non ha alcuna incidenza sull'accertamento della sua responsabilità e sul conseguente diritto della parte civile al risarcimento del danno, né potrà averne il giudizio di rinvio, relativo solo alle questioni incidenti sull'entità della pena qui esaminate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, relativamente alla misura dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod.pen. e alle attenuanti generiche, e rinvia per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e, su richiesta del Presidente, ha motivato la legittimazione della parte civile in Cassazione, e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 21 giugno 2022 la Corte di assise di appello di Napoli, confermando quella emessa in data 31 maggio 2021 dalla Corte di assise di Napoli, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quindici anni di reclusione, con le sanzioni accessorie e la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, per il reato di cui agli artt. 110, 575, 577, primo comma nn. 3 e 7, 416-bis.1 cod. pen. da lui commesso il 29/10/1992 per avere, in concorso con altri, cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA], colpito con undici proiettili sparati da una pistola cal.9 parabellum. [OSCURATO:PERSONA] è contestato di avere partecipato al delitto compiendo le ricerche della vittima e seguendo l'auto che trasportava i suoi esecutori materiali, con le aggravanti della finalità mafiosa dell'azione in quanto diretta ad agevolare il clan del casalesi, della premeditazione, del numero dei partecipi e del motivo abietto (quest'ultima ritenuta assorbita in quella di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen.), ma con l'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod.pen. La Corte di assise di appello ha ricostruito sommariamente i particolari della collaborazione dell'imputato, anche in relazione all'omicidio del Borriello, da lui riferito a partire dall'interrogatorio reso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La Corte ha valutato «importante» il contributo da lui fornito per la ricostruzione dell'organigramma del clan dei casalesi e per l'attribuzione delle responsabilità di numerosi delitti, tra cui quello in questione, in ordine al quale egli ha fornito una ricostruzione precisa e puntuale, indicando nel dettaglio l'identità dei soggetti coinvolti e il loro ruolo. Ha però respinto la richiesta del Misso di applicazione nella massima estensione della diminuente della dissociazione attuosa, dando atto della «singolarità della scelta processuale di procedere a rito ordinario» e della notevole diminuzione di pena a lui già concessa in virtù di detta attenuante. Non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, pur riportando il relativo motivo di appello. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo censura la violazione dell'art. 606, primo comma lett. b) ed e), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod.pen. La Corte di appello non ha fornito alcuna motivazione in merito alla richiesta di applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., da valutare come prevalenti sulle aggravanti, ed ha liquidato con una mera formula di stile la richiesta di applicarle nella massima estensione. I giudici di merito hanno infatti tenuto conto solo della gravità del delitto commesso, mentre doveva essere valutato positivamente il significativo contributo fornito dal ricorrente, dimostrativo, stante la scelta della collaborazione, del proprio ravvedimento e della volontà di rompere con il proprio passato criminale. 2.2 Con il secondo motivo censura la violazione dell'art. 606, primo comma lett. b), cod.proc.pen. in relazione all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod.pen. Anche sulla richiesta di applicare detta attenuante nella massima estensione la Corte di assise di appello ha fornito una motivazione viziata. Le dichiarazioni del collaborante Misso sono risultate attendibili e riscontrate, ed hanno rappresentato una importante fonte di conoscenza dell'organizzazione criminale a cui partecipava, avendo egli, all'epoca, un rapporto confidenziale con i suoi capi promotori. E' quindi integrato il requisito richiesto per la concessione dell'attenuante stessa. La sentenza impugnata si limita a dichiarare inconsistenti le critiche formulate dall'imputato, e non assolve adeguatamente all'obbligo motivazionale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. 4. La parte civile ha chiesto la conferma della sentenza, rappresentando di avere interesse alla pronuncia sotto un profilo di tutela del senso di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto. 1.1 II primo motivo di ricorso è fondato in quanto la sentenza impugnata ha omesso di esaminare il motivo di appello con cui veniva censurata la mancata concessione delle attenuanti generiche, pur riportando che il Misso aveva «chiesto la concessione delle circostanze attenuanti generiche atteso il ravvedimento e la revisione critica delle scelte criminali». Tale motivo di appello era quindi sufficientemente specifico, ed imponeva una valutazione da parte dei giudici di secondo grado, da esplicitare nel corpo della motivazione. Questa è invece priva di qualunque riferimento in merito alla concessione o meno di dette circostanze attenuanti. E' noto il principio della Corte di cassazione secondo cui «L'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella 1/*A2- motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la 'ratio decidendi' della sentenza medesima.» (Sez. 2, n.46261 del 18/09/2019, Rv. 277593). Nel presente caso, però, tale principio non è applicabile perché la motivazione, incentrata sulla posizione del coimputato del Misso, valorizza la collaborazione di quest'ultimo, le cui dichiarazioni sono state ritenute fondamentali per la ricostruzione dell'omicidio e per l'attribuzione al coimputato della responsabilità per esso, e non fornisce quindi elementi da cui dedurre una implicita volontà di respingere la predetta richiesta di concessione delle attenuanti generiche. La motivazione deve quindi essere ritenuta mancante in relazione a questo motivo di appello, e la sentenza deve essere annullata. 1.2 Anche il secondo motivo di ricorso deve essere accolto. La motivazione è infatti contraddittoria in ordine alla richiesta di applicazione dell'attenuante della 'dissociazione attuosa' nella misura massima. Nel valutare la posizione del coimputato le dichiarazioni del collaboratore Misso vengono, come detto, ampiamente valorizzate, riportando brevemente il contenuto dei vari interrogatori da lui resi e di quanto ripetuto in questo procedimento, e vengono ritenute totalmente attendibili, diversamente da quelle di un altro collaboratore, nonché fondamentali per dimostrare la responsabilità del coimputato quale mandante dell'omicidio in questione. La richiesta di applicare nella massima estensione la diminuente prevista dall'ad 416-bis.1, terzo comma, cod.pen. viene però respinta solamente asserendo che il Misso ha già «ampiamente beneficiato» di tale attenuante, aggiungendo la irrilevante nota circa la singolarità della sua scelta del rito processuale ordinario. Non viene, in particolare, motivato perché la misura della diminuente già riconosciuta venga ritenuta congrua, ovvero per quale specifica ragione la norma premiale non debba essere applicata nel massimo possibile, nonostante l'importanza della collaborazione, come poco sopra ritenuto. Deve ricordarsi che, secondo il condivisibile principio della Corte di cassazione, «La circostanza attenuante speciale per la dissociazione di cui all'art. 8 legge 12 luglio 1991, n. 203 si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato, ovvero alle motivazioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione» (Sez. 2, n. 18875 del 30/04/2021, Rv. 281287). La decisione di non concedere tale attenuante nella misura massima deve quindi essere specificamente motivata, risultando altrimenti contraddittoria alla luce della affermata utilità e rilevanza della collaborazione fornita dal Misso. 2. La sentenza impugnata risulta quindi carente e contraddittoria nella motivazione sui due elementi censurati con il ricorso, e deve perciò essere annullata, in accoglimento di entrambi i motivi proposti, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli per un nuovo giudizio. 3. Non si provvede in ordine alle richieste della parte civile in quanto essa, pur presentatasi, non aveva interesse all'esito del giudizio, stanti i motivi del ricorso, attinenti esclusivamente al trattamento sanzionatorio. Deve infatti applicarsi il costante principio della Corte di cassazione, secondo cui «Qualora dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione proposta dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel conseguente giudizio, pur se esercita il suo diritto di partecipare allo stesso, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, nella parte relativa alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, la sentenza emessa all'esito di giudizio di rinvio concernente esclusivamente questioni inerenti l'entità della pena).» (Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, Rv. 279514). Nel presente caso l'accoglimento del ricorso proposto dal Misso non ha alcuna incidenza sull'accertamento della sua responsabilità e sul conseguente diritto della parte civile al risarcimento del danno, né potrà averne il giudizio di rinvio, relativo solo alle questioni incidenti sull'entità della pena qui esaminate. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, relativamente alla misura dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod.pen. e alle attenuanti generiche, e rinvia per nuovo giudizio sui predetti punti ad altra s
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