CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 06173/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta da! Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [N DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 02/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata da! GIP TRIBUNALE di CATANIA, in data 14/07/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorrente contestava sia la qualificazione giuridica che il riconoscimento della recidiva. Entrambe le doglianze sono manifestamente infondate. contrariamente a quanto dedotto dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze conformi di merito emerge con chiarezza la responsabilità del ricorrete per il fatto contestato ovvero per l'impossessamento dei denaro effettuato dopo la minaccia atta cassiera. Le censure avanzate con il ricorso si risolvono in una reiterata ed inammissibile richiesta di rivalutazione della capacità dimostrative delle prove che i giudici dei due gradi di merito avevano ritenuto univocamente indicative della consumazione della rapina. Anche le doalianze avanzate nei confronti del riconoscimento della recidiva sono manifestamente infondate. La recidiva è stata ritenuta in ragione della gravità del fatto e dei precedenti specifici, elementi richimati a sostegno della quantificazione della pena, che è stata effettuata ritenendo l'aggravante della recidiva (unitamente alle altre) equivalente alle attenuanti Alla inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 07/12/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]