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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40392/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 75/RG 16975 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di furto aggravato e resistenza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio non quantificato sui minimi edittali.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto la sentenza impugnata a pag. 7 risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e fornisce adeguato esame delle deduzioni difensive ritenute superate dalla gravità del fatto consistito nella pluralità di pubblici ufficiali qggrediti, cp...cu.kLe c."( dall'entità della violenza esercitata e dalla personalità dell'imputato iti=ititedi numerosi precedenti penali.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 settembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 75/RG 16975 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di furto aggravato e resistenza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio non quantificato sui minimi edittali. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto la sentenza impugnata a pag. 7 risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e fornisce adeguato esame delle deduzioni difensive ritenute superate dalla gravità del fatto consistito nella pluralità di pubblici ufficiali qggrediti, cp...cu.kLe c."( dall'entità della violenza esercitata e dalla personalità dell'imputato iti=ititedi numerosi precedenti penali. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 202
Sentenza Cassazione n. 40392/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris