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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33706/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 28 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Foggia il 20 novembre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole di due distinti episodi del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in Manfredonia fino al 4 novembre 2022.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, valorizzando al contrario la circostanza che l'imputato, peraltro già gravato da numerosi precedenti penali anche specifici, ha continuato a delinquere pur trovandosi in stato di detenzione agli arresti domiciliari per un reato della stessa specie, elemento questo al cospetto del quale sono stati ragionevolmente ritenuti recessivi gli argomenti sostenuti dalla difesa.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bari del 28 febbraio 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Foggia il 20 novembre 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole di due distinti episodi del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatti commessi in Manfredonia fino al 4 novembre 2022. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, valorizzando al contrario la circostanza che l'imputato, peraltro già gravato da numerosi precedenti penali anche specifici, ha continuato a delinquere pur trovandosi in stato di detenzione agli arresti domiciliari per un reato della stessa specie, elemento questo al cospetto del quale sono stati ragionevolmente ritenuti recessivi gli argomenti sostenuti dalla difesa. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33706/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris