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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00383/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 17951-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 9, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; 2022 - ricorrenti - 4107 contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 69/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/06/2015 R.G.N. 1197/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che, con sentenza del 15 febbraio 2017, la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Siena, sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca rigettava quella relativa alla declaratoria di illegittimità dei contratti a termine in virtù dei quali avevano prestato servizio presso il Ministero ed al risarcimento del danno correlato all'abusiva reiterazione degli stessi e dichiarava il diritto degli istanti alla progressione stipendiale prevista dalla contrattazione di comparto tempo per tempo applicabile in base all'anzianità maturata nei periodi effettivamente lavorati e fino alla loro avvenuta stabilizzazione, nei limiti della prescrizione; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, da un lato, sussistente l'abusiva reiterazione dei contratti a termine ma non dovuto neppure il risarcimento del danno a quella relativo per essere l'immissione in ruolo di cui la gli istanti avevano fruito misura, proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e idonea perciò a sanzionare l'abuso; che per la cassazione di tale decisione ricorrono gli originari istanti, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il MIUR; CONSIDERATO che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 434 c.p.c., lamentano la non conformità a diritto della decisione di rigetto dell'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso in appello del MIUR; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE, del preambolo della stessa, delle Considerazioni generali dell'Accodo quadro allegato alla medesima, delle clausole, 1, lett.

B, 2, punto 1, e 5, punto 1, dello stesso Accordo nonché degli artt. 1, 4, 5, 10 e 11, d.lgs. n. 368/2001, anche in combinato disposto con l'art. 4,

I. n. 124/1999 e 36, d.lgs. n. 165/2001, i ricorrenti lamentano la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale intesa ad escludere la ricorrenza nella specie dell'illegittimità dei contratti a termine conclusi tra le parti; che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE, delle clausole, 1, 2, punto 1, 4 e 5, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva nonché degli artt. 1, 4, 5, d.lgs. n. 368/2001 e 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, i ricorrenti lamentano la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale intesa a sancire l'essere in ogni caso intervenuta a seguito della stabilizzazione dei rapporti di lavoro dei ricorrenti, la riparazione dell'illecito insito nella reiterazione abusiva delle assunzioni precarie; che il primo motivo, deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte con la decisione assunta a sezioni unite n. 1717/2020, secondo cui ai fini dell'operatività del termine breve è necessario che la notificazione della sentenza costituisca espressione della volontà di porre fine al processo, attraverso il compimento di un atto chiaramente preordinato a far decorrere i termini per l'impugnazione nei confronti sia del notificato che del notificante, manifestazione di volontà non rilevabile in relazione all'atto nella specie fatto oggetto di notifica rubricato "Atto di istanza e di accesso da adempiere nel termine di 90 giorni" con allegata la sentenza poi impugnata; che parimenti infondati risultano il secondo ed il terzo motivo di ricorso, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, e ciò alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte con la decisione n. 22552/2016 secondo cui nelle ipotesi di reiterazione abusiva realizzateksi dal 10.7.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13.7.2015 n. 107, rispettivamente con il personale e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna 01M iricorrentEk al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 17951-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 9, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; 2022 - ricorrenti - 4107 contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 69/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/06/2015 R.G.N. 1197/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con sentenza del 15 febbraio 2017, la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Siena, sulla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca rigettava quella relativa alla declaratoria di illegittimità dei contratti a termine in virtù dei quali avevano prestato servizio presso il Ministero ed al risarcimento del danno correlato all'abusiva reiterazione degli stessi e dichiarava il diritto degli istanti alla progressione stipendiale prevista dalla contrattazione di comparto tempo per tempo applicabile in base all'anzianità maturata nei periodi effettivamente lavorati e fino alla loro avvenuta stabilizzazione, nei limiti della prescrizione; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, da un lato, sussistente l'abusiva reiterazione dei contratti a termine ma non dovuto neppure il risarcimento del danno a quella relativo per essere l'immissione in ruolo di cui la gli istanti avevano fruito misura, proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e idonea perciò a sanzionare l'abuso; che per la cassazione di tale decisione ricorrono gli originari istanti, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il MIUR; CONSIDERATO che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 434 c.p.c., lamentano la non conformità a diritto della decisione di rigetto dell'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso in appello del MIUR; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE, del preambolo della stessa, delle Considerazioni generali dell'Accodo quadro allegato alla medesima, delle clausole, 1, lett. B, 2, punto 1, e 5, punto 1, dello stesso Accordo nonché degli artt. 1, 4, 5, 10 e 11, d.lgs. n. 368/2001, anche in combinato disposto con l'art. 4, I. n. 124/1999 e 36, d.lgs. n. 165/2001, i ricorrenti lamentano la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale intesa ad escludere la ricorrenza nella specie dell'illegittimità dei contratti a termine conclusi tra le parti; che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della direttiva 1999/70/CE, delle clausole, 1, 2, punto 1, 4 e 5, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva nonché degli artt. 1, 4, 5, d.lgs. n. 368/2001 e 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, i ricorrenti lamentano la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale intesa a sancire l'essere in ogni caso intervenuta a seguito della stabilizzazione dei rapporti di lavoro dei ricorrenti, la riparazione dell'illecito insito nella reiterazione abusiva delle assunzioni precarie; che il primo motivo, deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte con la decisione assunta a sezioni unite n. 1717/2020, secondo cui ai fini dell'operatività del termine breve è necessario che la notificazione della sentenza costituisca espressione della volontà di porre fine al processo, attraverso il compimento di un atto chiaramente preordinato a far decorrere i termini per l'impugnazione nei confronti sia del notificato che del notificante, manifestazione di volontà non rilevabile in relazione all'atto nella specie fatto oggetto di notifica rubricato "Atto di istanza e di accesso da adempiere nel termine di 90 giorni" con allegata la sentenza poi impugnata; che parimenti infondati risultano il secondo ed il terzo motivo di ricorso, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, e ciò alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte con la decisione n. 22552/2016 secondo cui nelle ipotesi di reiterazione abusiva realizzateksi dal 10.7.2001 e prima dell'entrata in vigore della legge 13.7.2015 n. 107, rispettivamente con il personale e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso e a "cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione", la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna 01M iricorrentEk al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a
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