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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 02876/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 14690 / 20 20 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N. 269 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1788 / 19 della [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], depositatail 4 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate accertò, in relazione all’anno di imposta 1993, maggiori redditi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e della società semplice [OSCURATO:PERSONA], conseguentemente rettificando, fra gli altri, il reddito da partecipazione ad entrambe le società di [OSCURATO:PERSONA].

Gli atti impositivi conseguentemente notificati al contribuente traevano origine, a loro volta, da una rettifica del reddito di Co.Pro.Zoo. soc. coop. a r.l., sul presupposto della distribuzione dei relativi utili da parte delle indicate società, trattandosi di società a ristretta base azionaria.

Gli avvisi furono impugnati dalle società e da alcuni dei soc i innanzi alla CTP di Ferrara; quest’ultima, per quanto in questa sede di interesse, accolse il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 125/2002.

2. La CTR dell’Emilia - Romagna, investita dall’appello dell’Amministrazione, riformò integralmente la decisione di primo grado; sul successivo ricorso per cassazione, proposto dal contribuente, intervenne l’ordinanza n. 22796/2010 di questa Corte che dichiarò la nullità del giudizio per la parte inerente ai redditi di partecipazione nella società di persone ravvisando una violazione del principio del contraddittorio, poiché vi avrebbero dovuto partecipare tutti i soci delle due società.

3. Il giudiziofu riassunto innanzi alla CTP di Ferrara dal [OSCURATO:PERSONA] , il quale evidenziò che medio tempore le società [OSCURATO:SOCIETA]. ed Eredi di [OSCURATO:PERSONA] aveva no definito il contenzioso mediante ricorso alla procedura di condono di cui all’art.16 della l. 27 dicembre 2002, n. 289, e chiedendo l’estensione a sé dei relativi effetti, in particolare mediante la riduzione del proprio debito pro quota in misura corrispondente all’importo condonato alle società.

La CTP rigettò la domanda del contribuente, il quale propose appello innanzi alla CTR dell’Emilia-Romagna.

Quest’ultima respinse il gravame, ritenendo, per quanto qui ancora di interesse, che il contribuente non potesse estendere a proprio vantaggio gli effetti del condono operato dalle società, in quanto l’Amministrazione conservava il potere di procedere al relativo accertamento, ed anche perché difettava, nel caso di specie, il fondamentale requisito della partecipazione di tutti i soggetti coinvolti (società e soci) al relativo giudizio, vertendosi in fattispecie di litisconsorzio necessario, che in questo caso era venuto meno proprio per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere nei confronti delle società che avevano definito la lite mediante condono.

4. La sentenza d’appello è impugnata dal [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.

Considerato che:

1. Con il primo, articolatomotivo il ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 40 del TUIR – motivazione contraddittoria».

Al riguardo, osserva in premessa che i ricorsi proposti dalle società [OSCURATO:SOCIETA] ed Eredi di [OSCURATO:PERSONA] contro gli avvisi di accertamento erano stati accolti dalla CTP di Ferrara, e tale accertamento giudiziale era rimasto immodificato in quanto il successivo giudizio di appello, promosso dall’Amministrazione, era stato definito mediante procedura di chiusura della lite fiscale ai sensi dell’art. 16 della l. n. 289/2002.Da tanto assume di poter invocare, a proprio vantaggio, un effetto caducatorio dell’atto impositivo, richiamandosi ai principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 14185/2008, resa a Sezioni Unite, e successivamente confermata dall’ordinanza n. 33486/2018, relativa ad un’analoga fattispecie di condono.

Critica, pertanto, la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’estensione di tale effetto, che assume essere naturale conseguenza dell’applicazione alle società di persone e ai loro soci del principio di unitarietà dell’accertamento sancito dall’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.), in base al quale l’an e il quantum del reddito della società devono intendersi indissolubilmente legati a quello dei soci, essendo entrambi espressione degli elementi comuni di un’unica fattispecie costituiva dell’obbligazione dedotta nell’atto impositivo.

Ancora, ad avviso del ricorrente la CTR avrebbe errato nel ritenere ostativa all’accoglimento delle proprie tesi la mancanza del litisconsorzio necessario dal quale aveva tratto origine la rimessione al primo giudice; il litisconsorzio, infatti, non funge da presupposto, ma da conseguenza processuale del principio di unitarietà dell’accertamento e, in ogni caso, l’impossibilità di instaurare il contraddittorio con tutti i soci non può impedire ad uno di essi di giovarsi dell’accertamento del reddito definito nei confronti della società.

2. Con il secondo motivo, formulato in via di subordine, il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo che la CTR avrebbe omesso di pronunziarsi sul suo secondo motivo di gravame, avente ad oggetto il merito della pretesa fiscale.

3. Va preliminarmente osservato che il 19 gennaio 2023 la difesa del contribuente ha depositato istanza di rinvio della controversia, sul presupposto della pendenza del giudizio di revocazione – distinto al n.r.g. 23954/2020 –promosso dal socio [OSCURATO:PERSONA] e volto al rilievo dell’esistenza di un giudicato circa il fatto che Co.Pro.Zoo. soc. coop. a r.l. (società nei cui riguardi venne operata la prima rettifica da parte dell’Erario, sul presupposto dell’effettiva insussistenza di scopo mutualistico) non sia qualificabile come società a ristretta base partecipativa. [OSCURATO:PERSONA], ritenuta l’opportunità di una trattazione congiunta del presente giudizio con quello più sopra indicato, ne dispone pertanto il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 14690 / 20 20 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N. 269 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 1788 / 19 della [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], depositatail 4 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate accertò, in relazione all’anno di imposta 1993, maggiori redditi nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e della società semplice [OSCURATO:PERSONA], conseguentemente rettificando, fra gli altri, il reddito da partecipazione ad entrambe le società di [OSCURATO:PERSONA]. Gli atti impositivi conseguentemente notificati al contribuente traevano origine, a loro volta, da una rettifica del reddito di Co.Pro.Zoo. soc. coop. a r.l., sul presupposto della distribuzione dei relativi utili da parte delle indicate società, trattandosi di società a ristretta base azionaria. Gli avvisi furono impugnati dalle società e da alcuni dei soc i innanzi alla CTP di Ferrara; quest’ultima, per quanto in questa sede di interesse, accolse il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 125/2002. 2. La CTR dell’Emilia - Romagna, investita dall’appello dell’Amministrazione, riformò integralmente la decisione di primo grado; sul successivo ricorso per cassazione, proposto dal contribuente, intervenne l’ordinanza n. 22796/2010 di questa Corte che dichiarò la nullità del giudizio per la parte inerente ai redditi di partecipazione nella società di persone ravvisando una violazione del principio del contraddittorio, poiché vi avrebbero dovuto partecipare tutti i soci delle due società. 3. Il giudiziofu riassunto innanzi alla CTP di Ferrara dal [OSCURATO:PERSONA] , il quale evidenziò che medio tempore le società [OSCURATO:SOCIETA]. ed Eredi di [OSCURATO:PERSONA] aveva no definito il contenzioso mediante ricorso alla procedura di condono di cui all’art.16 della l. 27 dicembre 2002, n. 289, e chiedendo l’estensione a sé dei relativi effetti, in particolare mediante la riduzione del proprio debito pro quota in misura corrispondente all’importo condonato alle società. La CTP rigettò la domanda del contribuente, il quale propose appello innanzi alla CTR dell’Emilia-Romagna. Quest’ultima respinse il gravame, ritenendo, per quanto qui ancora di interesse, che il contribuente non potesse estendere a proprio vantaggio gli effetti del condono operato dalle società, in quanto l’Amministrazione conservava il potere di procedere al relativo accertamento, ed anche perché difettava, nel caso di specie, il fondamentale requisito della partecipazione di tutti i soggetti coinvolti (società e soci) al relativo giudizio, vertendosi in fattispecie di litisconsorzio necessario, che in questo caso era venuto meno proprio per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere nei confronti delle società che avevano definito la lite mediante condono. 4. La sentenza d’appello è impugnata dal [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. Considerato che: 1. Con il primo, articolatomotivo il ricorrente denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 40 del TUIR – motivazione contraddittoria». Al riguardo, osserva in premessa che i ricorsi proposti dalle società [OSCURATO:SOCIETA] ed Eredi di [OSCURATO:PERSONA] contro gli avvisi di accertamento erano stati accolti dalla CTP di Ferrara, e tale accertamento giudiziale era rimasto immodificato in quanto il successivo giudizio di appello, promosso dall’Amministrazione, era stato definito mediante procedura di chiusura della lite fiscale ai sensi dell’art. 16 della l. n. 289/2002.Da tanto assume di poter invocare, a proprio vantaggio, un effetto caducatorio dell’atto impositivo, richiamandosi ai principi affermati da questa Corte con la sentenza n. 14185/2008, resa a Sezioni Unite, e successivamente confermata dall’ordinanza n. 33486/2018, relativa ad un’analoga fattispecie di condono. Critica, pertanto, la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’estensione di tale effetto, che assume essere naturale conseguenza dell’applicazione alle società di persone e ai loro soci del principio di unitarietà dell’accertamento sancito dall’art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.), in base al quale l’an e il quantum del reddito della società devono intendersi indissolubilmente legati a quello dei soci, essendo entrambi espressione degli elementi comuni di un’unica fattispecie costituiva dell’obbligazione dedotta nell’atto impositivo. Ancora, ad avviso del ricorrente la CTR avrebbe errato nel ritenere ostativa all’accoglimento delle proprie tesi la mancanza del litisconsorzio necessario dal quale aveva tratto origine la rimessione al primo giudice; il litisconsorzio, infatti, non funge da presupposto, ma da conseguenza processuale del principio di unitarietà dell’accertamento e, in ogni caso, l’impossibilità di instaurare il contraddittorio con tutti i soci non può impedire ad uno di essi di giovarsi dell’accertamento del reddito definito nei confronti della società. 2. Con il secondo motivo, formulato in via di subordine, il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo che la CTR avrebbe omesso di pronunziarsi sul suo secondo motivo di gravame, avente ad oggetto il merito della pretesa fiscale. 3. Va preliminarmente osservato che il 19 gennaio 2023 la difesa del contribuente ha depositato istanza di rinvio della controversia, sul presupposto della pendenza del giudizio di revocazione – distinto al n.r.g. 23954/2020 –promosso dal socio [OSCURATO:PERSONA] e volto al rilievo dell’esistenza di un giudicato circa il fatto che Co.Pro.Zoo. soc. coop. a r.l. (società nei cui riguardi venne operata la prima rettifica da parte dell’Erario, sul presupposto dell’effettiva insussistenza di scopo mutualistico) non sia qualificabile come società a ristretta base partecipativa. [OSCURATO:PERSONA], ritenuta l’opportunità di una trattazione congiunta del presente giudizio con quello più sopra indicato, ne dispone pertanto il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazio
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