CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 35112/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA \ sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natoo TORINO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di IVREA iv 0 t) dato avviso alle parti; ti'"/ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea ha dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione proposta avverso il decreto penale di condanna n. 234 del 2021, reso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in data 4 giugno 2021 in relazione al reato di cui all'art. 660 cod. proc. pen., con conseguente esecutività del decreto penale di condanna indicato. 2. Considerato che avverso il decreto indicato ricorre la condannata, personalmente, depositando anche motivi a sostegno. 3. Ritenuto che, a fronte di impugnazione proposta personalmente senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, si impone l'inammissibilità del ricorso. 3.1. Rilevato, infatti, che la descritta modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione e considerato che questa Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in cassazione personale, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, in considerazione dell'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in sede di legittimità, rispetto al quale l'esclusione della difesa personale appare ragionevole (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). 3.2. Considerato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio