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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19656/2022

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ente 1 9 MAG 2222 SENTENZA ERTO sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 21.4.2021 della Corte di Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Brescia, nel giudicare due procedimenti contro lo stesso imputato pendenti nella medesima fase di appello e riuniti ai sensi dell'art. 17 cod. proc. pen., ha confermato entrambe le pronunce di primo grado per effetto delle quali [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato dalla sentenza del 13.5.2020 alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione in quanto responsabile dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti commesso nell'anno 2015 e di dichiarazione infedele commesso il 4.10.2016 avvinti tra loro dal vincolo della continuazione e dalla sentenza resa in data 15.7.2020 che gli aveva inflitto la pena di un anno e sei mesi di reclusione per indebite compensazioni fiscali ex art. 10-quater d.

Igs. 74/2000 riferite agli anni di imposta 2015, 2016 e 2017.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta il vizio di violazione di legge riferito all'art. 81 cod. pen. per non avere la Corte di appello applicato l'istituto della continuazione tra i reati contestati nei due procedimenti riuniti, rilevando che si trattava di fatti da lui commessi tutti nella veste di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. nel medesimo periodo di tempo per essere i fatti accertati con la sentenza n. 359/2020 risalenti all'anno 2015, e che pure i reati per i quali aveva riportato condanna giusta pronuncia n. 660/2020 riguardavano l'anno 2015 oltre alle due annualità successive, e perciò oggetto del medesimo disegno criminoso.

3. Con memoria successiva alla requisitoria del Procuratore Generale la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso, deducendo di aver formulato espressamente 132=3212212 richiesta di applicazione del vincolo della continuazione all'udienza svoltasi innanzi alla Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] Quantunque la richiesta di continuazione sia stata formulata all'udienza svoltasi innanzi alla Corte distrettuale al momento delle conclusioni da parte del difensore, comunque impossibilitato ad articolarla precedentemente tenuto conto che i due procedimenti erano stati riuniti solo in fase di appello, non può ritenersi che l'istanza risponda ai requisiti di specificità che devono corredare, nell'ambito dei mezzi di impugnazione non totalmente devolutivi tra le quali si iscrive tkit~ CA.:. 4»appello, la richiesta rivolta ai giudici del gravame.

In applicazione del principio di ordine generale che impone la specifica indicazione degli elementi in fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento delle singole richieste indirizzate al giudice di merito, incombeva sull'appellante, limitatosi ad invocare il riconoscimento della "continuazione tra i reati contestati" senza null'altro aggiungere, l'onere di una puntuale prospettazione degli elementi che, a suo avviso, avrebbero potuto giustificare l'esistenza di un preventivo disegno criminoso unitario, presupponendo la continuazione - a differenza dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa - l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti, almeno a grandi linee, nella mente del reo (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 -dep. 18/04/2016, PG in proc.

Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014 - dep. 24/09/2014, B, Rv. 260896; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, dep. 12/11/2010, Marigliano, Rv. 248862).

Va in questa sede ribadito che, in tema di continuazione, l'identità del disegno criminoso non può presumersi, incombendo perciò sull'interessato l'allegazione di concreti elementi dai quali possa desumersi, attraverso un ragionamento condotto alla stregua di rigorosi criteri di ordine logico, la sussistenza delle condizioni cui l'art. 81 c.p. subordina l'applicazione della disciplina della continuazione (Sez. 2, Sentenza n. 2224 del 05/12/2017 - dep. 19/01/2018, Pellicoro, Rv. 271768; Sez. 6, Sentenza n. 43441 del 24/11/2010 - dep. 07/12/2010, Podda, Rv. 248962).

Invero, pur essendo demandato al giudice della cognizione il giudizio ricostruttivo dei fatti sottoposti al suo esame e con essi dell'unica trama finalistica che eventualmente li avvinca, grava ciò nondimeno sulla difesa l'indicazione quanto meno degli indici significativi del dato progettuale sottostante alle condotte tenute, quali la tipologia dei reati, il bene giuridico offeso, le condotte poste a fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, la causale delle violazioni, la loro omogeneità, la sistematicità, il contesto spaziale e il contenuto intervallo temporale, sui quali fondare la prospettazione dell'assunta programmazione unitaria, rivelatrice dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso.

Ciò chiarito, di nessuna censura è passibile l'omessa pronuncia sul punto ad opera della Corte lombarda investita dall'appellante da una richiesta del tutto generica, priva di qualsiasi indicazione a supporto del beneficio solo astrattamente invocato.

Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile, seguendo a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non sussistendo elementi, alla luce della sentenza del 13 giugno 2000 n.186, per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente 1 9 MAG 2222 SENTENZA ERTO sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 21.4.2021 della Corte di Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Brescia, nel giudicare due procedimenti contro lo stesso imputato pendenti nella medesima fase di appello e riuniti ai sensi dell'art. 17 cod. proc. pen., ha confermato entrambe le pronunce di primo grado per effetto delle quali [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato dalla sentenza del 13.5.2020 alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione in quanto responsabile dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti commesso nell'anno 2015 e di dichiarazione infedele commesso il 4.10.2016 avvinti tra loro dal vincolo della continuazione e dalla sentenza resa in data 15.7.2020 che gli aveva inflitto la pena di un anno e sei mesi di reclusione per indebite compensazioni fiscali ex art. 10-quater d. Igs. 74/2000 riferite agli anni di imposta 2015, 2016 e 2017. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta il vizio di violazione di legge riferito all'art. 81 cod. pen. per non avere la Corte di appello applicato l'istituto della continuazione tra i reati contestati nei due procedimenti riuniti, rilevando che si trattava di fatti da lui commessi tutti nella veste di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. nel medesimo periodo di tempo per essere i fatti accertati con la sentenza n. 359/2020 risalenti all'anno 2015, e che pure i reati per i quali aveva riportato condanna giusta pronuncia n. 660/2020 riguardavano l'anno 2015 oltre alle due annualità successive, e perciò oggetto del medesimo disegno criminoso. 3. Con memoria successiva alla requisitoria del Procuratore Generale la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso, deducendo di aver formulato espressamente 132=3212212 richiesta di applicazione del vincolo della continuazione all'udienza svoltasi innanzi alla Corte di appello [OSCURATO:PERSONA] Quantunque la richiesta di continuazione sia stata formulata all'udienza svoltasi innanzi alla Corte distrettuale al momento delle conclusioni da parte del difensore, comunque impossibilitato ad articolarla precedentemente tenuto conto che i due procedimenti erano stati riuniti solo in fase di appello, non può ritenersi che l'istanza risponda ai requisiti di specificità che devono corredare, nell'ambito dei mezzi di impugnazione non totalmente devolutivi tra le quali si iscrive tkit~ CA.:. 4»appello, la richiesta rivolta ai giudici del gravame. In applicazione del principio di ordine generale che impone la specifica indicazione degli elementi in fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento delle singole richieste indirizzate al giudice di merito, incombeva sull'appellante, limitatosi ad invocare il riconoscimento della "continuazione tra i reati contestati" senza null'altro aggiungere, l'onere di una puntuale prospettazione degli elementi che, a suo avviso, avrebbero potuto giustificare l'esistenza di un preventivo disegno criminoso unitario, presupponendo la continuazione - a differenza dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa - l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti, almeno a grandi linee, nella mente del reo (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 -dep. 18/04/2016, PG in proc. Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014 - dep. 24/09/2014, B, Rv. 260896; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, dep. 12/11/2010, Marigliano, Rv. 248862). Va in questa sede ribadito che, in tema di continuazione, l'identità del disegno criminoso non può presumersi, incombendo perciò sull'interessato l'allegazione di concreti elementi dai quali possa desumersi, attraverso un ragionamento condotto alla stregua di rigorosi criteri di ordine logico, la sussistenza delle condizioni cui l'art. 81 c.p. subordina l'applicazione della disciplina della continuazione (Sez. 2, Sentenza n. 2224 del 05/12/2017 - dep. 19/01/2018, Pellicoro, Rv. 271768; Sez. 6, Sentenza n. 43441 del 24/11/2010 - dep. 07/12/2010, Podda, Rv. 248962). Invero, pur essendo demandato al giudice della cognizione il giudizio ricostruttivo dei fatti sottoposti al suo esame e con essi dell'unica trama finalistica che eventualmente li avvinca, grava ciò nondimeno sulla difesa l'indicazione quanto meno degli indici significativi del dato progettuale sottostante alle condotte tenute, quali la tipologia dei reati, il bene giuridico offeso, le condotte poste a fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, la causale delle violazioni, la loro omogeneità, la sistematicità, il contesto spaziale e il contenuto intervallo temporale, sui quali fondare la prospettazione dell'assunta programmazione unitaria, rivelatrice dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso. Ciò chiarito, di nessuna censura è passibile l'omessa pronuncia sul punto ad opera della Corte lombarda investita dall'appellante da una richiesta del tutto generica, priva di qualsiasi indicazione a supporto del beneficio solo astrattamente invocato. Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile, seguendo a tale esito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non sussistendo elementi, alla luce della sentenza del 13 giugno 2000 n.186, per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore
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