CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 44583/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 15/02/2022 del G.i.p. del Tribunale di Velletri, emessa in esito a giudizio abbreviato, ritenuta la continuazione tra i reati di traffico illecito di sostanze stupefacenti sub iudice e i reati oggetto della sentenza del 25/11/2021 della stessa Corte d'appello di Roma (divenuta irrevocabile il 06/07/2022), ha rideterminato in sei anni e otto mesi di reclusione ed € 60.000,00 di multa la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per tutti i predetti detti, confermando la condanna dello stesso imputato per quelli sub iudice. 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Roma, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente deduce che la Corte d'appello di Roma non avrebbe indicato gli elementi dai quali sarebbe emersa la fondatezza dell'accusa e lamenta che la stessa Corte, «in ogni caso, non accenna ai motivi che avrebbero potuto condurre ad un proscioglimento del prevenuto, ex art. 129 c.p.p.», considerato anche che sarebbe risultata «la totale insussistenza del fatto così come ipotizzato». 3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente avanza doglianze relative ai motivi rinunciati sulla responsabilità e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello. Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis - il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle