CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 37899/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ./-czz,,, ‹ ,t/eA,e4-scrii, • avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Iiitfe/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catania ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo delle società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei beni immobili riferibili ai componenti della famiglia Siverino ed intestati ai tre figli dell'indagato, nonché dei rapporti finanziari intestati agli stessi; decreto emesso ai sensi dell'art 321 co 2 cpp e 240 bis cp, 416 bis /7 cp e finalizzato alla confisca di beni, per il delitto di cui agli artt 110, 416 bis cp, in relazione all'associazione mafiosa clan Scalisi, accertato con condotta perdurante. Tra le società sequestrate vi è anche Ag. oil srls, costituita nel Febbraio 2019, il cui socio unico e rappresentante legale è l'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA] e madre di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], quale intestataria dei beni in sequestro, tramite i difensori di fiducia'articolando due motivi. 1.Con il primo motivo ha lamentato la violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del fumus del delitto presupposto della misura relativamente agli elementi costitutivi del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa con riferimento al ritenuto contributo fornito dall'indagato al sodalizio. Il Tribunale aveva limitato la portata del contributo alle elargizioni in denaro, escludendo che fossero dovute ad imposizione ma non giustificando le ragioni che avrebbero determinato le elargizioni e la loro destinazione al rafforzamento dell'associazione, né la frequenza delle stesse. In proposito sarebbero generiche - a parere della difesa - le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia prese in considerazione dal Tribunale. 2. Col secondo motivo si lamenta la violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del fumus del delitto presupposto della misura relativamente agli elementi costitutivi del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa con riferimento al ritenuto vantaggio ricevuto dall'associazione, che integra il rapporto sinallagmatico tra i Siverino e le cosche mafiose. A seguito di tempestiva richiesta dì trattazione orale è stata fissata l'odierna udienza nel corso della quale il PG, drssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità ed i difensori presenti, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Latino, hanno insistito nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Il ricorso è inammissibile. 1.Deve premettersi che dalla chiara disposizione di cui all'art 325 cpp e dall'interpretazione costantemente operatane da questa Corte si ricava che il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari reali è proponibile solo per il vizio di violazione di legge. In tal senso è costante l'elaborazione di questo Giudice di legittimità, anche nella sua composizione più autorevole. Ex multis Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. (dep. 26/06/2008) Rv. 239692, secondo la quale, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio è stato in epoca più recente ribadito da Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Cc. (dep. 11/02/2013 ) Rv. 254893, secondo la quale il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato. In senso conforme Sez. 3, Sentenza n. 4919 del 14/07/2016 Cc. (dep. 02/02/2017 ) Rv. 269296;Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017. 2. Dopo tale premessa va osservato che il Tribunale ha dato atto che era stato annullato, per carenza dell'elemento soggettivo del reato, il provvedimento di sequestro del Giudice per le indagini preliminari relativamente al delitto ex art 512 bis cp di intestazione fittizia della società suindicata,attribuito alla attuale ricorrente; tuttavia i Giudici del provvedimento cautelare hanno esattamente annotato che il sequestro è stato disposto anche in relazione al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa attribuito a [OSCURATO:PERSONA] e Francesco, rispetto al quale opera il sequestro finalizzato alla confisca ai sensi dell'art 240 bis cp ( ex art 12 sexies D.L. 306/92), puntualizzando che le evidenze di indagine dimostravano che tutte le società erano riconducibili ai due familiari della ricorrente ( marito e figlio) e da essi stessi erano gestite. Si è, altresì, dato atto dell'accertamento del requisito della sproporzione tra le molteplici attività imprenditoriali svolte, il patrimonio posseduto, le ingenti movimentazioni di denaro, i volumi di affari e gli acquisti effettuati nell'ambito societario, ed i redditi dichiarati che negli anni di riferimento erano appena sufficienti alla sopravvivenza del nucleo familiare. A fronte di tale ampia ed adeguata motivazione le difese si limitano a ripetere i motivi di doglianza sviluppati con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo del tutto genericamente - alle pagine 14 e 15 dell'atto di ricorso - che il tenore di vita degli indagati sarebbe attribuibile alle attività imprenditoriali esercitate senza alcun vantaggio proveniente da ambienti mafiosi. 2.1 Le doglianze avanzate dalla ricorrente, pertanto, risultano inidonee a scalfire la tenuta logica e la correttezza delle argomentazioni sviluppate dal Tribunale, che si riferiscono, quanto alla presenza del fumus del reato presupposto della misura ablativa - art 110, 416 bis cp - al provvedimento emesso in pari data, ex art 309 cpp, in tema di misura personale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],nel quale è stata positivamente valutata la gravità indiziaria del delitto associativo di stampo mafioso nei confronti dell'indagato. Nel provvedimento acquisito agli atti a disposizione del Collegio si dà conto in maniera estesa ed approfondita dei plurimi elementi indiziari a carico dell'indagato, costituiti da una molteplicità di convergenti dichiarazioni di collaboranti e da alcune conversazioni intercettate in carcere ed intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra Scarvaglieri e suo cognato [OSCURATO:PERSONA]. Dalla logica valutazione di tali dialoghi il Tribunale ha coerentemente dedotto la conclusione della protezione accordata dal clan di Scarvaglieri a Siverino e della conseguente ascesa imprenditoriale di quest'ultimo.2.2 II lineare percorso argomentativo sviluppato dal Tribunale - dalla pagina 2 alla pagina 12 - ha adeguatamente dato conto e razionalmente valutato le emergenze procedimentali ed all'esito dello stesso si è ritenuto provato sia il contributo fornito dai Severino al clan Scalisi, sotto forma di finanziamento periodico di denaro, sia la controprestazione ricevutane dal sodalizio, individuata nella protezione da parte della famiglia mafiosa, concretatasi in aiuti di vario genere, dalla esclusione della lista di imprenditori da sottoporre ad estorsione, alla possibilità di interloquire con membri di spessore della famiglia mafiosa per la risoluzione di qualunque tipo di problema, all'avvalersi della estrema vicinanza a diversi esponenti del sodalizio per incrementare la potenza imprenditoriale. Si è opportunamente concluso che grazie all'apparato strumentale mafioso le attività dei Siverino si erano di molto sviluppate. 3.Tutte le doglianza difensive, sotto l'apparente veste della violazione di legge - peraltro mancante di indicazione della norma violata - hanno sviluppato critiche che riguardano in pieno il merito del discorso argomentativo del Tribunale, come del resto esplicitamente dedotto in più passaggi dell'atto di ricorso. Per altro profilo le difese hanno in sostanza ignorato il testo del provvedimento che hanno inteso censurare, in alcun modo confrontandosi con esso, riproponendo al Collegio le argomentazioni già disattese dai Giudici del merito cautelare. I motivi sono, quindi, inammissibili anche per difetto di specificità estrinseca, mancando la necessaria correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). Al lume delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de