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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10926/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1112/06/2000 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] affida al proprio difensore i'rnpugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo, che ne ha confermato !a custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione, con i! ruolo di 'Q romotore, direttore ed organizzatore, ad un'associazione finalizzata ai traffico di sostanze stupefacenti, prevalentemente del tipo hashish e mar:tr u.-3n,::: (cado 9 deli'lncoipazione provvisoria), e per vari "reali-scopo" (capi da i C Ei

2. Il ricorso consta di cinque motivi, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria per tutti i reati, nonché in punto di esigenze cautelari.

2.1. Il primo motivo si concentra sul delitto associativo, denunciando anzitutto la contraddittorietà intrinseca della motivazione riguardante il ruolo apicale del ricorrente.

Tale posizione di supremazia - secondo la costruzione accusatoria, recepita dal Tribunale, che altri elementi non indica - gli sarebbe derivata dal suo inserimento nell'associazione mafiosa "Cosa nostra": rispetto al quale, però, lo stesso Tribunale ha escluso un quadro di gravità indiziaria, annullando l'ordinanza custodiale per tale addebito, nonché escludendo l'ipotizzata aggravante dell'art. 416-bis.1, cod, pen., per l'associazione dedita al narcotraffico.

Il ricorso dubita, inoltre, dell'esistenza dell'associazione, sostenendo che gli elementi a tal fine valorizzati in motivazione (struttura gerarchica, ripartizione dei ruoli, cassa comune, disponibilità di un luogo dedicato alla custodia ed al trattamento delle sostanze, assistenza gli arrestati ed ai loro familiari, circolarità dei contatti fra i singoli) non siano comunque dimostrativi del necessario accordo reciproco e stabile tra più persone, sui cui la motivazione tace e che, invece, deve ritenersi smentito dall'assenza del carattere ripetitivo dei singoli reati, i quali sono stati consumati con soggetti ed in contesti diversi.

2.2. Le successive doglianze, riguardanti i singoli reati-scopo, si articolano tutte secondo un identico schema, consistente nella riproduzione grafica dei relativi passaggi dell'ordinanza custodiale genetica e di quella impugnata e nelia denuncia dell'assenza di una valutazione autonoma dei dati indiziari da parte del primo giudice e della mera apparenza o, quanto meno, della manifesta incoerenza logica di quella del Tribunale.

E così, in particolare, per la coltivazione di canapa indiana e la correlata detenzione di marijuana, di cui ai capi 10) e 11), il Tribunale avrebbe valorizzato unicamente il dato, di per sé inconcludente, della semplice presenza del Profeta in quel luogo, tacendo, invece, o comunque non spiegando logicamente, l'assenza di contatti tra lui ed altri soggetti in tesi coinvolti, a cominciare dal proprietario del terreno, autoaccusatosi del fatto.

Per la cessione di cui al capo 12), l'interpretazione del Tribunale, secondo cui l'affermazione «quelli che... ci rimangono sani (...) dieci», contenuta in un dialogo tra Profeta ed altro indagato, si riferiva a "panetti" di droga, sarebbe frutto di un travisamento e sarebbe smentita dal riferimento, nella medesima conversazione, ad una cosa «sfusa».

Per i fatti di cui ai capi 13)-15), poi, dai dati valorizzati nell'ordinanza impugnata non si rileverebbe nemmeno che le ipotizzate cessioni si siano in realtà perfezionate.Infine, per le incolpazioni di cui ai capi 16) e 17), il Tribunale si sarebbe limitato a rinviare all'ordinanza genetica, tuttavia priva di autonoma valutazione del giudicante, in quanto a sua volta puramente ripetitiva della richiesta del Pubblico ministero.

In particolare, il Tribunale non spiega perché il luogo ov'è stato rinvenuto lo stupefacente debba identificarsi nella "casuzza" menzionata nelle conversazioni tra i coindagati (ed individuata dagli investigatori solo approssimativamente e per deduzione), né perché questa dovesse ritenersi nella continuativa disponibilità del Profeta.

2.3. Analoga struttura presenta l'ultima censura, in punto di esigenze cautelari, relativamente alle quali il Tribunale si sarebbe limitato a ripiegarsi sulle valutazioni del primo giudice, senza la valutazione di attualità, necessaria in presenza di condotte risalenti nel tempo.

3. Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso.

Essi presentano tutti il medesimo limite: quello, cioè, di chiedere al giudice di legittimità nient'altro che una rivalutazione della valenza dimostrativa delle risultanze probatorie valorizzate dal provvedimento impugnato, e dunque un giudizio sul fatto, che - com'è noto - esula dalla sua competenza, limitata alla verifica della completezza e della non manifesta incoerenza logica del percorso giustificativo della decisione avversata.

Peraltro, il ricorso non va oltre generiche espressioni di dissenso dalla lettura di quegli elementi di prova offerta dal Tribunale, senza nemmeno indicare emergenze investigative ulteriori e di segno diverso, eventualmente trascurate da quei giudici.

In realtà, sia in punto di gravità indiziaria, per tutti i reati oggetto d'incolpazione, sia per quel che attiene le esigenze cautelari, la motivazione dell'ordinanza impugnata si presenta dettagliata, completa e priva di incongruenze logiche.

Infatti, l'unica incoerenza denunciata in ricorso - quella, cioè, tra ruolo apicale in ragione della militanza in "Cosa nostra" ed assenza di gravità indiziaria per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa - in realtà non è tale, perché l'attribuzione di quella posizione primaria al Profeta in senso all'associazione in materia di stupefacenti viene giustificata dal Tribunale del riesame anche, ed anzi principalmente, sul ruolo direttivo di costui rispetto ai suoi collaboratori nella gestione e nello svolgimento di quell'attività illecita (vds. pag. 8).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle censure rassegnate, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1112/06/2000 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] affida al proprio difensore i'rnpugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo, che ne ha confermato !a custodia cautelare in carcere per il delitto di partecipazione, con i! ruolo di 'Q romotore, direttore ed organizzatore, ad un'associazione finalizzata ai traffico di sostanze stupefacenti, prevalentemente del tipo hashish e mar:tr u.-3n,::: (cado 9 deli'lncoipazione provvisoria), e per vari "reali-scopo" (capi da i C Ei 2. Il ricorso consta di cinque motivi, con i quali si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria per tutti i reati, nonché in punto di esigenze cautelari. 2.1. Il primo motivo si concentra sul delitto associativo, denunciando anzitutto la contraddittorietà intrinseca della motivazione riguardante il ruolo apicale del ricorrente. Tale posizione di supremazia - secondo la costruzione accusatoria, recepita dal Tribunale, che altri elementi non indica - gli sarebbe derivata dal suo inserimento nell'associazione mafiosa "Cosa nostra": rispetto al quale, però, lo stesso Tribunale ha escluso un quadro di gravità indiziaria, annullando l'ordinanza custodiale per tale addebito, nonché escludendo l'ipotizzata aggravante dell'art. 416-bis.1, cod, pen., per l'associazione dedita al narcotraffico. Il ricorso dubita, inoltre, dell'esistenza dell'associazione, sostenendo che gli elementi a tal fine valorizzati in motivazione (struttura gerarchica, ripartizione dei ruoli, cassa comune, disponibilità di un luogo dedicato alla custodia ed al trattamento delle sostanze, assistenza gli arrestati ed ai loro familiari, circolarità dei contatti fra i singoli) non siano comunque dimostrativi del necessario accordo reciproco e stabile tra più persone, sui cui la motivazione tace e che, invece, deve ritenersi smentito dall'assenza del carattere ripetitivo dei singoli reati, i quali sono stati consumati con soggetti ed in contesti diversi. 2.2. Le successive doglianze, riguardanti i singoli reati-scopo, si articolano tutte secondo un identico schema, consistente nella riproduzione grafica dei relativi passaggi dell'ordinanza custodiale genetica e di quella impugnata e nelia denuncia dell'assenza di una valutazione autonoma dei dati indiziari da parte del primo giudice e della mera apparenza o, quanto meno, della manifesta incoerenza logica di quella del Tribunale. E così, in particolare, per la coltivazione di canapa indiana e la correlata detenzione di marijuana, di cui ai capi 10) e 11), il Tribunale avrebbe valorizzato unicamente il dato, di per sé inconcludente, della semplice presenza del Profeta in quel luogo, tacendo, invece, o comunque non spiegando logicamente, l'assenza di contatti tra lui ed altri soggetti in tesi coinvolti, a cominciare dal proprietario del terreno, autoaccusatosi del fatto. Per la cessione di cui al capo 12), l'interpretazione del Tribunale, secondo cui l'affermazione «quelli che... ci rimangono sani (...) dieci», contenuta in un dialogo tra Profeta ed altro indagato, si riferiva a "panetti" di droga, sarebbe frutto di un travisamento e sarebbe smentita dal riferimento, nella medesima conversazione, ad una cosa «sfusa». Per i fatti di cui ai capi 13)-15), poi, dai dati valorizzati nell'ordinanza impugnata non si rileverebbe nemmeno che le ipotizzate cessioni si siano in realtà perfezionate.Infine, per le incolpazioni di cui ai capi 16) e 17), il Tribunale si sarebbe limitato a rinviare all'ordinanza genetica, tuttavia priva di autonoma valutazione del giudicante, in quanto a sua volta puramente ripetitiva della richiesta del Pubblico ministero. In particolare, il Tribunale non spiega perché il luogo ov'è stato rinvenuto lo stupefacente debba identificarsi nella "casuzza" menzionata nelle conversazioni tra i coindagati (ed individuata dagli investigatori solo approssimativamente e per deduzione), né perché questa dovesse ritenersi nella continuativa disponibilità del Profeta. 2.3. Analoga struttura presenta l'ultima censura, in punto di esigenze cautelari, relativamente alle quali il Tribunale si sarebbe limitato a ripiegarsi sulle valutazioni del primo giudice, senza la valutazione di attualità, necessaria in presenza di condotte risalenti nel tempo. 3. Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso. Essi presentano tutti il medesimo limite: quello, cioè, di chiedere al giudice di legittimità nient'altro che una rivalutazione della valenza dimostrativa delle risultanze probatorie valorizzate dal provvedimento impugnato, e dunque un giudizio sul fatto, che - com'è noto - esula dalla sua competenza, limitata alla verifica della completezza e della non manifesta incoerenza logica del percorso giustificativo della decisione avversata. Peraltro, il ricorso non va oltre generiche espressioni di dissenso dalla lettura di quegli elementi di prova offerta dal Tribunale, senza nemmeno indicare emergenze investigative ulteriori e di segno diverso, eventualmente trascurate da quei giudici. In realtà, sia in punto di gravità indiziaria, per tutti i reati oggetto d'incolpazione, sia per quel che attiene le esigenze cautelari, la motivazione dell'ordinanza impugnata si presenta dettagliata, completa e priva di incongruenze logiche. Infatti, l'unica incoerenza denunciata in ricorso - quella, cioè, tra ruolo apicale in ragione della militanza in "Cosa nostra" ed assenza di gravità indiziaria per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa - in realtà non è tale, perché l'attribuzione di quella posizione primaria al Profeta in senso all'associazione in materia di stupefacenti viene giustificata dal Tribunale del riesame anche, ed anzi principalmente, sul ruolo direttivo di costui rispetto ai suoi collaboratori nella gestione e nello svolgimento di quell'attività illecita (vds. pag. 8). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle censure rassegnate, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,
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