CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 aprile 2024
Cassazione n. 18882/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26073/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 40, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso la sentenza n. 3571/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. La vicenda processuale, per quel che qui ancora rileva, può riassumersi nei termini seguenti: - la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] ottenne decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] l’adito Tribunale rigettò l’opposizione dell’ingiunta; - la Corte d’appello di Napoli, accolta l’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza di primo grado, revocò l’ingiunzione. 1. 1. In sintesi, queste le ragioni del diverso opinamento: - la fattura posta a base dell’ingiunzione recava in calce firma per ricevuta, pur vero – assume la sentenza – che il rilascio di essa, per valere come quietanza, deve implicare inequivoca attestazione dell’intervenuto pagamento a riguardo di uno specifico titolo. Sennonché la stessa creditrice [OSCURATO:PERSONA] sia in primo grado (“controparte dimentica di produrre in giudizio e/o quantomeno indicare le copie dei titoli dati in pagamento”), sia in grado di appello ha allegato che “la firma apposta alla fattura “x ricezione” era riferita al ritiro del titolo e non ad altro”, laddove “solo in un momento successivo, ivi all’esito dell’incasso dei titoli, veniva eseguita l’imputazione del pagamento da parte dei rispettivi amministratori” . - Gli assegni prodotti dall’appellata, asserendo riferirsi al pagamento di cinque fatture, per importi complessivi quasi coincidenti , non erano utili a dimostrare la sussistenza del credito per più ordini di ragioni: astrattezza dei titoli, non corrispondenza di data tra assegni e fatture, estrazione dei titoli da un ampio arco temporale. - Il risultato della prova per testi non aveva smentito l’asserto secondo il quale il pagamento di quella fattura fosse avvenuto per contanti. 2. La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorre sulla base di quattro motivi. La controparte è rimasta intimata 3. Per comodità espositiva conviene esaminare prioritariamente il secondo, terzo e quarto motivo. 3. 1. Con il secondo motivo viene denunciata nullità della sentenza e del procedimento per travisamento della prova, in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Si afferma che la motivazione della sentenza sopra riportata risultava contrastare irriducibilmente con gli stessi atti difensivi della [OSCURATO:PERSONA], che per tutto il giudizio di primo grado (dall’atto di opposizione alla comparsa conclusionale) e in appello aveva sostenuto di avere effettuato il pagamento in contanti. In definitiva, il dato fattuale valorizzato dal Giudice confliggeva irrimediabilmente con tutti gli atti processuali richiamati, nonché con l’esito dell’interrogatorio formale del rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che il pagamento era stato effettuato in contanti. 3. 2. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, co. 2, anche in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. La Corte d’appello, dopo essere partita dalla corretta affermazione che alla dicitura “per ricevuta” non poteva attribuirsi il valore di quietanza, tuttavia, ipotizzando la consegna di un assegno di conto corrente (peraltro in contrasto con gli atti di causa, siccome evidenziato nel motivo che precede) ne ha tratto la conseguenza che in tal modo fosse stato estinto il debito. Una tale consegna, ad ammettere che fosse avvenuta, non poteva avere l’effetto dell’adempimento, conseguente solo all’effettivo incasso del titolo, secondo pacifiche indicazioni giurisprudenziali. Anche la motivazione, resa “ad abundantiam”, secondo la quale non sarebbe rimasto smentita l’eventualità di un pagamento per contanti, contrastava con l’assenza di una regolare quietanza di pagamento. 3. 3. Con il quarto motivo viene denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. La ricorrente precisa che l’istruttoria orale (di cui riporta le parti interessate), al contrario di quel che aveva affermato la sentenza, aveva acclarato che i pagamenti venivano sempre effettuati a mezzo assegno (testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Il teste Forleo (indicato dalla controparte) aveva dichiarato che i pagamenti per lo più avvenivano per contanti e in parte per titoli e, specificatamente, la fattura per cui è causa era stata saldata in contanti. 4. L’insieme censorio merita di essere accolto. In effetti la Corte di merito omette di prendere in esame talune emergenze decisive, delle quali si era dibattuto: la stessa debitrice aveva più volte affermato di avere pagato per contanti e l’asserto aveva trovato conferma nelle dichiarazioni del rappresentante legale di questa rese in sede d’interrogatorio formale. Pagamento che, sulla base dello stesso ragionamento del Giudice, non sarebbe rimasto provato. Sotto altro rilevante profilo si riscontra il vizio di travisamento della prova. La ricorrente, riportando la parte saliente degli atti richiamati, rileva che con la citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, con la memoria ex art. 183, con la comparsa conclusionale di primo grado, con la memoria conclusionale di replica, con l’atto d’appello e attraverso la dichiarazione resa dal rappresentante legale dell’odierna controricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato di aver saldato il debito in contanti. A fronte di una tale emergenza la sentenza d’appello assume che il pagamento fosse avvenuto tramite assegno. Tuttavia, equivocamente chiosando: Giova soggiungere come il risultato della prova orale neppure abbia smentito l’eventualità che il pagamento della fattura 4201/2006 fosse stato effettuato per contanti . Manca, per vero, un apprezzabile ordito motivazionale che dia conto delle emergenze di causa, risolvendone logicamente le aporie. Di recente le Sezioni unite di questa Corte, affrontando il tema del travisamento probatorio, hanno enunciato il seguente principio di diritto. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (sentenza n. 5792, 05/03/2024, Rv. 670391 -01). Nel caso in esame non si tratta di interpretare l’esito della prova, compito ovviamente non appropriato al giudizio di legittimità, ma, diversamente, di dar conto e tener conto d’una informazione probatoria (il pagamento sarebbe avvenuto per contati) contrastante con la decisione. 5. Il primo motivo con il quale la ricorrente denuncia nullità della sentenza e del procedimento per omessa motivazione resta assorbito in senso proprio dall’accoglimento degli altri nei limiti e termini di cui sopra. 6. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche il capo delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso nei limiti di cui in motivazione e dichiara assorbito il primo; cassa e rinvia la sentenza impu