CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 07205/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Milano con la sentenza impugnata parzialmente confermando la sentenza resa il 29 gennaio 2019 dal Tribunale di Milano, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di ricettazione di un camper e riconosciuta l'attenuante speciale del fatto di particolare tenuità ha rideterminato la pena inflitta in mesi tre di reclusione ed euro 200 di multa. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge in relazione all'articolo 62 bis codice penale poiché la corte avrebbe confermato la condanna alla pena di anno uno mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa e non avrebbe riconosciuto le attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla corte d'appello, che ha negato le circostanze attenuanti generiche in ragione dei plurimi precedenti penali dell'imputato e, tuttavia, ha ritenuto di concedere la attenuante, ben più favorevole, del fatto di particolare tenuità, senza tener conto della negativa personalità dell'imputato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]