CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 02912/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 del TRIBUNALE di FOGGIA/ dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 4/7/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia applicava ad [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni di reclusione e 4mila euro di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen, 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione quant'affermazione di responsabilità ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Rilevato che la doglianza attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto l'affermazione di responsabilità ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4. Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 I