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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13016/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 5 giugno 1996; avverso la sentenza del 13 giugno 2022, della Corte d'appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Ancona, pur escludendo la recidiva e rideterminando, conseguentemente, la pena irrogata, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto pluriaggravato ascrittogli in rubrica.

Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di un unico motivo di censura e deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione nei quali sarebbe incorsa la corte territoriale che, sul generico riferimento ai precedenti penali dei quali sarebbe gravato l'imputato, avrebbe immotivatamente escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., senza considerare, invece, il fatto concreto contestato e la relativa offensività. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

L'art. 133-bis cod. pen. (nella formulazione vigente ratione temporis) delinea l'ambito applicativo dell'istituto ricollegandosi non solo alla gravità del reato (desunta dalla pena edittale), ma anche ad un profilo soggettivo, afferente alla non abitualità del comportamento, attraverso il quale sono stati esclusi dai limiti applicativi quei comportamenti "seriali" che si concretizzano in una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis.

La norma è tassativa e non lascia spazio per diverse valutazioni.

Cosicché, il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all'applicazione dell'istituto (Sez.

U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593, in motivazione).

Ciò considerato, in concreto, dal certificato penale del Graja emerge l'esistenza di una precedente condanna per furto (commesso in Latina il 4 luglio 2014 e divenuta irrevocabile il 16 aprile 2015) e di un'ulteriore condanna per detenzione e cessione di sostanza stupefacente (reato accertato in Roma, il 21 settembre 2015, divenuta irrevocabile il 7 aprile 2016).

E tanto, per come si è

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 5 giugno 1996; avverso la sentenza del 13 giugno 2022, della Corte d'appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Ancona, pur escludendo la recidiva e rideterminando, conseguentemente, la pena irrogata, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto pluriaggravato ascrittogli in rubrica. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di un unico motivo di censura e deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione nei quali sarebbe incorsa la corte territoriale che, sul generico riferimento ai precedenti penali dei quali sarebbe gravato l'imputato, avrebbe immotivatamente escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., senza considerare, invece, il fatto concreto contestato e la relativa offensività. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. L'art. 133-bis cod. pen. (nella formulazione vigente ratione temporis) delinea l'ambito applicativo dell'istituto ricollegandosi non solo alla gravità del reato (desunta dalla pena edittale), ma anche ad un profilo soggettivo, afferente alla non abitualità del comportamento, attraverso il quale sono stati esclusi dai limiti applicativi quei comportamenti "seriali" che si concretizzano in una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis. La norma è tassativa e non lascia spazio per diverse valutazioni. Cosicché, il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all'applicazione dell'istituto (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593, in motivazione). Ciò considerato, in concreto, dal certificato penale del Graja emerge l'esistenza di una precedente condanna per furto (commesso in Latina il 4 luglio 2014 e divenuta irrevocabile il 16 aprile 2015) e di un'ulteriore condanna per detenzione e cessione di sostanza stupefacente (reato accertato in Roma, il 21 settembre 2015, divenuta irrevocabile il 7 aprile 2016). E tanto, per come si è
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