CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022
Cassazione n. 03187/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTArdato avv- iso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta ha applicato al predetto la pena concordata per il delitto di cui all'art. 476 comma 2 in relazione all'art. 482 cod. pen.; - che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata e l'inosservanza di norma processuale, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - d'altronde, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2 , n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, non sussiste - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinati de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende e che in ragione della peculiarità della materia nonché dei rapporti tra le parti del processo, è d'obbligo disporre - ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - in caso di diffusione del presente provvedimento, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti medesime P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] s.li e tensore