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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 30316/2023

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 227/2023 R.G. proposto da: -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., e-distribuzione S.p.a., in persona dei legali rappresentanti, domiciliate come in atti, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso la SENTENZA n.2512/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO di NAPOLI.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna le part i ricorrent i al pagamento, in favore dell e part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 227/2023 R.G. proposto da: -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., e-distribuzione S.p.a., in persona dei legali rappresentanti, domiciliate come in atti, rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) con domicilio digitale come da Registri di Giustizia -controricorrenti- avverso la SENTENZA n.2512/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO di NAPOLI. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna le part i ricorrent i al pagamento, in favore dell e part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis
Decreto Cassazione n. 30316/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris