CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32855/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali insistono per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Roma confermava l'ordinanza con la quale il ricorrente era sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, in relazione al reato di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, operante nella zona di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nell'interesse del ricorrente sono stati presentati due ricorsi, rispettivamente a firma degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, quanto meno con riguardo al primo motivo, possono essere congiuntamente sintetizzati. 2.1. Entrambi i difensori hanno proposto ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla sussistenza della gravità indiziaria. Sia pur con diversità di prospettazione, in entrambi i motivi si censura il fatto che l'ordinanza impugnata avrebbe erroneamente valutato gli elementi indiziari, essenzialmente incentrando la motivazione sul ruolo di [OSCURATO:PERSONA], posto a capo dell'associazione, per poi individuare dati probatori del tutto generici e privi di riscontro per sostenere la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, le dichiarazioni dei collaboratori rilevanti nei confronti del ricorrente sarebbero essenzialmente quelle rese dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali, tuttavia, riferivano fatti risalenti a condotte antecedenti il 2019/2020, peraltro privi di adeguati riscontri. Per il periodo successivo, invece, non risultavano dati indiziari rilevanti, né erano state accertate cessioni di stupefacenti coinvolgenti [OSCURATO:PERSONA], né vi erano intercettazioni telefoniche coinvolgenti direttamente il ricorrente. Il Tribunale del riesame, a fronte di tale frammentario quadro indiziario, aveva del tutto pretermesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] era stato già condannato, con sentenza definitiva, per analoga condotta associativa da ritenersi commessa fino al 2 marzo 2021 (data della sentenza di primo grado). I fatti narrati dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], ove ritenuti dimostrati, dovevano essere necessariamente riferiti all'attività associativa per la quale il ricorrente era stato già condannato, il che impediva l'emissione di una nuova misura cautelare per i medesimi fatti. 2.2. Con il secondo motivo, formulato nel ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA], si contesta l'attualità delle esigenze cautelari, posto che le condotte per le quali era stata ritenuta la gravità indiziaria erano in ogni caso risalenti nel tempo. Peraltro, all'indagato, anche nell'ambito del procedimento già definito, era stata applicata la misura degli arresti domiciliari con autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa. Tali elementi, congiuntamente valutati, ben avrebbero imposto una più attenta valutazione sia in merito alla attualità delle esigenze cautelari, che all'esclusiva idoneità della custodia cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato.2. I ricorsi proposti con riferimento alla sussistenza della gravità indiziaria sono infondati, riproponendo questioni in fatto adeguatamente valutate dal Tribunale del riesame. Per consolidata giurisprudenza, quando è denunciato, con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie ( Sez.U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012). Restano fuori dal vaglio del giudice di legittimità, dunque, le censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 25217801; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 269884; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). 2.1. Nel caso di specie, non si rinvengono i vizi denunciati dal ricorrente, posto che il Tribunale ha compiutamente valutato le fonti dichiarative, rinvenendo anche riscontri esterni, nonché precisando che l'attività di spaccio contestata all'indagato doveva ritenersi riferita anche ad epoca successiva al 2021 e, quindi, non coperta dalla precedente sentenza di condanna. In particolare, si è dato atto di come i collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno riferito della perdurante attività di spaccio svolta dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] fino all'epoca in cui hanno reso le loro dichiarazioni (2023), specificando anche che la gestione della piazza di spaccio sita in [OSCURATO:PERSONA] avveniva unitamente a [OSCURATO:PERSONA], con ripartizione degli utili (pg.13/14). Tale specifica circostanza trovava conferma anche nella conversazione intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 7 gennaio 2021, nel corso della quale i predetti discutevano del fatto che i proventi dello spaccio erano ripartiti nella misura del 60% in favore di [OSCURATO:PERSONA], mentre ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] spettava rispettivamente la quota del 40%• Il provvedimento impugnato, in definitiva, ha fornito una ricostruzione logica e coerente del quadro indiziario, basato principalmente sugli apporti dichiarativi dei collaboranti, in relazione ai quali sono stati forniti adeguati elementi di riscontro. 2.2. Rispetto a tale quadro, è infondata la censura difensiva secondo cui non sarebbero stati accertati elementi indiziari riferiti ad epoca successiva al marzo 2021 (data della sentenza di primo grado relativa alla condanna per altra ipotesi associativa). Si tratta di un profilo che è stato specificamente esaminato dal Tribunale che, con motivazione immune da censure, ha ritenuto il perdurante svolgimento dell'attività associativa, proseguita anche dopo la citata sentenza di primo grado, come chiaramente riferito dai collaboranti. 3. Una volta ritenuta la sussistenza della gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ne consegue l'infondatezza delle censure mosse relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della custodia in carcere, stante l'applicabilità della presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen. Il Tribunale ha dato conto delle ragioni per cui non vi siano elementi che consentano il superamento di detta presunzione, non potendosi neppure valorizzare il dato temporale posto che, nella prospettazione recepita nell'ordinanza impugnata, la condotta illecita si è svolta senza soluzione di continuità fino all'attualità. 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. atto. cod. pr