CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 gennaio 2026
Cassazione n. 14675/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE di APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria diinammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 26 maggio 2025 la Corte d’Appello di Romaconfermava la sentenza emessa il 12 ottobre 2016 dal Tribunale di Roma con laquale l’imputato [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole delreato di rapina aggravata e condannato alle pene di legge.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando duemotivi di doglianza.3. Con il primo motivo deduceva contraddittorietà della motivazione,assumendo che la Corte d’Appello si era limitata a fare proprie leargomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, omettendo di valutarei motivi di appello dedotti.4. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge, rassegnando che ilnuovo difensore di fiducia dell’imputato aveva chiesto un termine a difesa e chel’istanza era stata rigettata dalla Corte d’Appello, che aveva proceduto con il ritocamerale, in tal modo violando il diritto di difesa dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è del tutto generico.Il ricorrente, invero, non ha dedotto alcunché di specifico in relazioneall’individuazione di uno o più motivi di appello che non sarebbero stati valutatidalla Corte territoriale nonché agli esatti termini di tale assunta omessavalutazione.2. Manifestamente infondato, è il secondo motivo.Deve essere richiamato il principio, espresso dalla Corte di legittimità nellacomposizione più prestigiosa e condiviso da questo Collegio, secondo il quale ildiniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto aquelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non possono darluogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna realeesigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnicadell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione(Sez. U,n. 155 del 29/09/2011, Rossi e altri, Rv. 251497 – 01, che ha trattatodi una fattispecie relativa ad un reiterato avvicendamento di difensori - posto inessere in chiusura del dibattimento, secondo una strategia non giustificata daalcuna reale esigenza difensiva, ma con la sola funzione di ottenere unadilatazione dei tempi processuali con il conseguente effetto della declaratoria diestinzione dei reati per prescrizione - in cui la S.C. ha ravvisato un abuso dellefacoltà processuali, inidoneo a legittimare ex post la proposizione di eccezioni dinullità; in tema di impossibilità di concessione di un termine a difesa nel caso ditrattazione cartolare si veda Sez. 5, n. 2655 del 05/10/2021, Chelucci,Rv. 282647 – 01, secondo cui nel giudizio per cassazione, nel caso di revoca delprecedente difensore e di nomina di uno nuovo verificatesi nell'immediatezzadella celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine adifesa poiché, in tale giudizio, l'intervento del difensore è meramente eventualeper i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza ed è escluso per quelli incamera di consiglio in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamentedisposto, è meramente cartolare).Nel caso di specie il ricorrente, lamentando la mancata concessione di untermine a difesa in ragione dell’avvicendamento dei difensori, non ha dedottoalcunché di specifico in relazione a una menomazione della difesa tecnicadell’imputato, lamentata soltanto in maniera del tutto generica.Deve, peraltro, osservarsi che la consultazione degli atti, ai quali la Corte haaccesso in ragione della natura processuale della doglianza, consente diapprezzare cheil giudizio di appello si è svolto a trattazione scritta, che la difesaha avuto la possibilità di una piena interlocuzione depositando conclusioniscritte e che la richiesta di un termine a difesa è intervenuta solo tre giorniprima dell’udienza camerale non partecipata, pertanto successivamente allascadenza dei termini stabiliti dall’art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen. per lapresentazione di motivi nuovi, memorie (quindici giorni prima dell’udienza) ememorie di replica (cinque giorni prima dell’udienza).3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 29/01/2026Il Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]