Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21913/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena da lui concordata con il Procuratore generale, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva, documentale e preferenziale.

2. Avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo il vizio di inosservanza di norme processuali.

La Corte di appello, secondo il ricorrente, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., avrebbe dovuto prosciogliere l'imputato, atteso che egli, alla data del fallimento, non avrebbe più ricoperto la carica di amministratore della società.

3. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti dalla legge.

Invero, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone, Rv. 277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258).

4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena da lui concordata con il Procuratore generale, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva, documentale e preferenziale. 2. Avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo il vizio di inosservanza di norme processuali. La Corte di appello, secondo il ricorrente, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., avrebbe dovuto prosciogliere l'imputato, atteso che egli, alla data del fallimento, non avrebbe più ricoperto la carica di amministratore della società. 3. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti dalla legge. Invero, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone, Rv. 277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). 4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 21913/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris