CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 35279/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Roma il 7 ottobre 2022, in parziale riforma della sentenza, appellata dagli imputati, con cui il G.u.p. del Tribunale di Tivoli il 22 giugno 2021, all'esito del giudizio abbreviato (condizionato all'esame di due testimoni), ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili di più violazioni dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere Cianfriglia ceduto hashish a più persone, nei mesi di marzo e aprile 2017, e per avere [OSCURATO:PERSONA] ceduto cocaina a più persone, in data antecedente e prossima al 31 marzo 2017, il 5 aprile 2017 ed il 19 aprile 2017, in conseguenza condannando ciascuno alla pena stimata di giustizia, ha rideterminato la pena, riducendola, nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA]; con conferma quanto al resto. 2. Ricorrono per la cassazione della sentenza entrambi gli imputati, tramite separati ricorsi curati da distinti Difensori di fiducia. 3. [OSCURATO:PERSONA] si affida ad un unico motivo con cui lamenta vizio di motivazione relativamente al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche che erano state richieste con l'impugnazione di merito (p. 4). Si ritiene che la motivazione del rigetto delle invocate attenuanti sia illogica e contraddittoria e che non abbia tenuto conto del ravvedimento dell'imputato, ravvedimento che era stato posto in evidenza dalla Difesa. Si censurano gli argomenti spesi in senso contrario dai Giudici di merito ossia: la reiterazione dei reati, che non si vede da dove si desuma, attesa la genericità al riguardo del richiamo alle informazioni fattuali; l'avere ceduto la droga ad altre persone, di cui non si indica il nome, non essendo nota la quantità, e sottolineandosi che se la fonte è da ritenere una conversazione intercettata in cui Cianfriglia dice di non avere tempo da perdere, avendo cose più importanti da fare, la equivocità dell'interlocuzione sarebbe tale da essere droga più "millantata" che "parlata"; un precedente per cessione di ingente quantità, di cui si sottolinea, però, la distanza nel tempo; e un più recente precedente, rispetto al quale si è trascurata la confessione. Prosegue così il ricorso (alla p. 3): «Insomma, la ragione del diniego risiederebbe nel fatto che il Cianfriglia, in realtà, sarebbe un grande spacciatore, coinvolto in una moltitudine di fatti illeciti. Ma tale ricostruzione non si concilia con il reato di cui Cianfriglia è accusato, quello previsto dal V comma della legge sugli stupefacenti, e risulta contraddittoria pure con le conclusioni cui aderisce la stessa Corte circa il valore della droga realmente venduta al Dessi, pari a 5-600 euro. In conclusione, al Cianfriglia non possono essere concesse le attenuanti generiche perché sarebbe un soggetto dedito a spacciare un gran quantitativo di sostanze vietate, però poi con l'applicazione del v comma, di fatto, si nega questo assunto». Inoltre, le ragioni svolte dai Giudici di merito per giustificare la pena e per negare le attenuanti generiche sarebbero contraddittorie con l'avvenuto riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità, con la presa d'atto che il valore della droga ceduta è circa di soli 500 o 600 euro, con la stessa riduzione di pena operata in appello e con la natura della droga (leggera). Dunque, ad avviso del ricorrente: «O si nega la possibilità che il fatto addebitato possa essere riqualificato ai sensi del quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90, oppure, ritenuta percorribile questa strada, secondo un procedimento logico che si conclude con la sussistenza di determinati requisiti, non si possono poi giudicare inesistenti gli stessi parametri per negare le attenuanti generiche» (così alla p. 4 del ricorso). 4. [OSCURATO:PERSONA] si affida a due motivi con i quali denunzia vizio di motivazione (il primo motivo) e violazione di legge (il secondo). 4.1. Con il primo motivo, in particolare, censura l'affermazione di penale responsabilità per tutti i fatti contestati, sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Premesso che la posizione del ricorrente è totalmente diversa da quella di Cianfriglia e che, in assenza di qualsiasi sequestro, si è in presenza di mera "droga parlato", si rammenta avere nell'atto di appello richiamato l'attenzione sulla necessità, più volte sottolineata dalla S.C., di una rigorosa motivazione, che però mancherebbe. Infatti, la Corte di appello, con motivazione che si stima essere persino più generica e lacunosa di quella di primo grado, avrebbe eluso tutte le questioni che erano state poste con i motivi di appello. 4.1.1. Per quanto riguarda il primo episodio di cessione di droga, collocato temporalmente in data anteriore e prossima al 31 marzo 2017, nei confronti della coppia [OSCURATO:PERSONA] - Santolamazza, richiamati gli argomenti svolti al riguardo nell'atto di appello (alle pp. 5-10) e la motivazione che si rinviene al riguardo nella sentenza impugnata (alle pp. 7-8), si sottopone la stessa a censura, poiché avrebbe attributo alle conversazioni intercettate un significato che esse non hanno, ponendo determinati passaggi in riferimento a fatti che non possono essere occorsi prima del 31 marzo 2017, ma eventualmente solo in seguito, e ciò alla stregua sia del tenore letterale del progressivo n. 664 sia del contenuto delle annotazioni investigative della polizia giudiziaria. In ogni caso, la decisione impugnata, ad avviso del ricorrente, non avrebbe fornito risposta alle analitiche considerazioni difensive svolte alle pp. 5-10 dell'impugnazione e alle dichiarazioni rese dall'imputato, che trovano conforto sia in documenti prodotti dalla Difesa che in quanto ha riferito il teste Monco, escusso nel giudizio abbreviato. 4.1.2. Per quanto riguarda il secondo episodio, per avere cioè ceduto cospicuo quantitativo di stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] - Santolamazza il 5 aprile 2017, la motivazione che si rinviene al riguardo nella sentenza impugnata (alla p. 8) non solo non terrebbe in alcun conto i puntuali argomenti svolti nell'atto di appello (alle pp. 10-14) né le dichiarazioni rese dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio del 3 aprile 2019, ma sarebbe basata su un vero e proprio travisamento delle emergenze istruttorie, quanto a vari aspetti: non parlandosi "chiaramente" nelle intercettazioni di droga, a differenza di quanto ritenuto dai Giudici di merito; non spiegandosi perché [OSCURATO:PERSONA] abbia a disposizione della droga ricevuta da un "sardo", cioè da [OSCURATO:PERSONA], che peraltro svolge l'attività di autotrasportatore e non già di gestore di un ristorante di pesce; non fornendo risposta alla giustificazione contenuta nell'atto di appello circa il modesto debito di [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] e circa la liceità dell'incontro avuto, per strada, con un venditore ambulante di articoli sportivi e circa l'incontro, sempre per strada, di persone che già si conoscevano ossia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], incontri ingiustificatamente additati dai ricorrenti a "semiclandestini" e, dunque, sospetti; e non confutando adeguatamente le censure difensive svolte in appello circa la pretesa consegna, appunto il 5 aprile 2017, di un "pacchetto" contenente droga. La motivazione della sentenza sarebbe, dunque, anche in riferimento al secondo episodio, carente e manifestamente illogica. 4.1.3. Anche per quanto riguarda il terzo episodio in relazione al quale è intervenuta condanna, per avere cioè [OSCURATO:PERSONA] ceduto 20 grammi di cocaina in data 19 aprile 2017 alla coppia [OSCURATO:PERSONA], si lamenta ulteriormente nella motivazione della decisione impugnata (alle pp. 8-9) noncuranza delle doglianze difensive (svolte alle pp. 14-17) con riferimento alla circostanza della riconsegna delle chiavi di un furgone, appunto il 19 aprile 2017, da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], tramite Dessi, non avendo quel giorno Ferrazzi la possibilità di attendere il ritorno di [OSCURATO:PERSONA], circostanza non ricordata ma nemmeno smentita dal teste Ferrazzi, sottolineando la emersa importanza, nei dialoghi intercettati, per [OSCURATO:PERSONA], e non già per [OSCURATO:PERSONA], di recuperare le chiavi, senza la quali non sarebbe stato possibile mettere in moto il mezzo. Infine, quanto al riferimento che si coglie all'espressione "... 20 grammi" nel dialogo captato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in disparte la circostanza che è l'unico passaggio comprensibile della conversazione, si evidenzia come, nella mancanza di qualsiasi riscontro, la stessa non possa essere riferita al precedente incontro con [OSCURATO:PERSONA] e tantomeno ad una contestuale cessione di droga da parte dello stesso, tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] ha più volte manifestato che l'unico motivo dell'incontro era la consegna delle chiavi (quale che sia il significato che si intenda attribuire a "chiavi", e non già altro). Donde, ad avviso del ricorrente, ulteriore mancanza ed illogicità della motivazione. 4.2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta nullità della sentenza per totale mancanza di motivazione (artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc. pen.) quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che erano state chieste (circostanza di cui si dà atto alla p. 7 della sentenza impugnata), valorizzando la quantità e la qualità della sostanza, la episodicità della condotta, lo stabile svolgimento di attività lavorativa e la leale condotta processuale dell'imputato, il quale ha reso dichiarazioni spontanee. Si chiede, dunque, da parte dei ricorrenti l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Il P.G. della S.C., nella requisitoria scritta del 17 aprile 2023, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che i reati si prescriveranno non prima del 10 settembre 2023, entrambi i ricorsi sono infondati e devono essere rigettati, per le seguenti ragioni. 2.Quanto all'impugnazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], non si contestava l'an della responsabilità ma soltanto il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la ritenuta eccessività della pena. Il ricorso sembra affermare che, una volta che sì sia qualificato il fatto come di lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 329 del 1990, poi bisognerebbe in conseguenza riconoscere - quasi ineluttabilmente - le attenuanti generiche, ma, ovviamente, l'auspicato automatismo è privo di fondamento. Inoltre, nel tentativo di contrastare le considerazioni, complessivamente non illogiche né incongrue, che si leggono alla p. 5 della sentenza impugnata ed alla p. 9 di quella di primo grado quanto al diniego delle attenuanti generiche (mancanza di elementi positivamente emersi, precedente specifico in giudicato, gravità dei fatti, collegamenti con ambienti criminali), il ricorrente svolge affermazioni meramente avversative ed in fatto. 3.Si passi ad esaminare il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].3.1. Sull'an della responsabilità (primo motivo di impugnazione), alle censure svolte nell'articolato atto di appello la sentenza impugnata risponde, sia pure sinteticamente, ma non incongruamente né illogicamente, alle pp. 6-9, da leggere insieme alle pp. 10-13 di quella del Tribunale, ove si disattendono le interpretazioni alternative proposte dalla Difesa circa il contenuto delle intercettazioni telefoniche, a proposito delle quali è appena il caso di rammentare che l'attribuzione di un determinato contenuto alle intercettazioni è, secondo giurisprudenza costante, insindacabile in sede di legittimità quando, come nel caso di specie, sia sorretto da adeguata motivazione, costituendo mera quaestio facti: infatti, «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione de/linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). I decidenti di merito hanno, infatti, ritenuto che i vari episodi rispetto ai quali è stata effettuata attività di ascolto e registrazione (temporalmente collocati: il primo, in epoca antecedente e prossima al 31 marzo 2017; il secondo, il 5 aprile 2017; ed il terzo, il 19 aprile 2017) siano, in realtà, puntuali momenti di emersione di una - diffusa - attività di detenzione illecita e di spaccio di droga da parte del ricorrente, superando, con motivazione che risulta non illogica ed incongrua, la alternativa lettura parcellizzante che di essi, ma isolatamente presi e senza valutazione critica complessiva delle emergenze istruttorie, ha tentato di fornire la Difesa. 3.2. Anche con riferimento al mancato riconoscimento a favore di [OSCURATO:PERSONA] delle invocate attenuanti generiche (secondo motivo di ricorso), alla p. 7 della sentenza impugnata si dà fedelmente atto del contenuto del secondo dei motivi di appello con il quale (pp. 17-18 dell'impugnazione di merito) si chiedeva il riconoscimento delle generiche, richiesta che viene disattesa con motivazione stringata ma non illogica né incongrua che si rinviene alle pp. 9 della sentenza impugnata, in conformità a quanto si legge già alla p. 13 della decisione del Tribunale (mancanza di elementi positivamente emersi per il riconoscimento delle attenuanti). Infine, non vi è incompatibilità logica tra il diniego delle attenuanti generiche ed il riconoscimento, a favore di [OSCURATO:PERSONA], del beneficio della sospensione condizionale della pena, come in più occasioni puntualizzato dalla Corte di legittimità (infatti, «Non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche»: così Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047-02; nello stesso senso v. già Sez. 4, n. 39475 del 16/02/2016, Tagli, Rv. 267773; Sez. 1, n. 6603 del 24/01/2008, P.G. in proc. Stumpo, Rv. 239131; Sez. 3, n. 8461 del 13/05/1987, Orsatti, Rv. 176434). 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti, per legge (art.616