CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30527/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riportano ai motivi di ricorso ne chiedono l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, con ordinanza del 29/11/2022, ha respinto il gravame avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli, in data 7/11/2022, ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (capo A), e tre ipotesi di detenzione e porto abusivo di armi di cui agli artt. 110, 81, 10, 12 e 14 L. 497/74 e 416 bis.1 cod. pen. (capi E, I, M). 2. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a indagini in relazione ai reati sopra indicati. La misura della custodia cautelare in carcere è stata allo stesso applicata in considerazione degli elementi emersi nel corso delle indagini effettuate nei confronti dei presunti partecipi al clan Moccia e per le attività criminose da questi poste in essere. Il giudice per le indagini preliminari ha fondato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla base delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia e sul tenore di alcune conversazioni intercettate, anche nel corso di un diverso procedimento, sull'utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA]. 3. L'indagato ha proposto riesame avverso l'ordinanza genetica e, con due distinte memorie, ha espressamente eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni e la ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai reati di cui ai capi E), I) ed M). 3. Il Tribunale del riesame, ritenuto che le intercettazioni fossero utilizzabili in quanto i decreti erano adeguatamente motivati e che le stesse erano state effettuate presso gli uffici della Procura di Napoli e solo ascoltate da remoto negli uffici della polizia giudiziaria, ha confermato la gravità indiziaria in ordine ai reati contestati e ha confermato l'ordinanza impugnata. 4. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, con due distinti atti redatti dai due difensori, ha dedotto i seguenti motivi. 4.1. Ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria per il reato di cui al capo E). Nel primo motivo la difesa rileva che il giudice del riesame avrebbe omesso di confrontarsi con le censure contenute nella memoria depositata dalla difesa nella quale, facendo specifico riferimento al contenuto delle conversazioni e ai tempi e ai luoghi nei quali si sono svolti i fatti, si era evidenziato che la ricostruzione del giudice quanto alla presenza del ricorrente e quindi in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza dello stesso era errata. A fronte del tenore delle conversazioni, della mancanza di intercettazioni dirette con Sasso e della distanza tra Afragola e Brusciano, infatti, il ricorrente non poteva essere il soggetto che aveva concorso alla detenzione e al porto delle armi contestato. Sotto altro profilo, poi, il fatto che dagli atti era emerso che Sasso aveva avuto in precedenza nella propria disponibilità del munizionamento per un fucile da assalto AK47 imporrebbe di escludere che lo stesso avesse la necessità di acquisire un'arma di cui era già in possesso. Circostanza anche questa evidenziata dalla difesa nella memoria con la quale il Tribunale non si sarebbe confrontato. 4.1.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria per il reato di cui al capo I). Nel secondo motivo la difesa rileva che la conclusione del Tribunale, anche in questo caso resa senza confrontarsi con le censure indicate dalla difesa, sarebbe errata. Il giudice del riesame, infatti, avrebbe del tutto omesso di considerare e conseguentemente motivare quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico, ciò in quanto la mera presenza del ricorrente allorché le armi e il munizionamento venivano provate non sarebbe sufficiente a ritenere che lo stesso abbia concorso nella detenzione delle stesse. 4.1.3. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria per il reato di cui al capo M). Nel terzo motivo, con argomenti in buona parte sovrapponibili a quelli esposti nel precedente motivo, la difesa evidenzia la totale carenza di motivazione in merito alla consapevolezza del ricorrente di concorrere nella detenzione delle armi. 4.2. Ricorso avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 191 e 266 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni di cui ai RIT 3270/2018, 83/2019, 1951/ 2020 e 1852/2022. Nel primo articolato motivo la difesa rileva che la risposta del Tribunale in merito all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni sollevata dalla difesa sarebbe inconferente. Il giudice del riesame, infatti, a fronte della questione posta -la nullità dei decreti di autorizzazione disposti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in altri procedimenti considerata l'assenza di qualsivoglia collegamento tra questo e le attività criminose contestate- avrebbe replicato in termini astratti e generici richiamando una massima che si riferisce in termini diversi alla censurabilità in cassazione della mancanza o manifesta illogicità della motivazione del decreto. Da una corretta lettura dei decreti, invero, emergerebbe che [OSCURATO:PERSONA] non era ragionevolmente coinvolto tra i fatti oggetto delle indagini e, di conseguenza, i decreti sarebbero nulli e le intercettazioni inutilizzabili. Espunti i risultati di tali intercettazioni, d'altro canto, il compendio indiziario posto a fondamento della misura cautelare verrebbe meno in quanto gli elementi residui non sarebbero idonei a confermarne la gravità richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. quanto ai reati contestati di associazione a delinquere di stampo mafioso e anche per i reati fine di cui ai capi E) ed M). 4.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 273, 292 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che il Tribunale avrebbe totalmente omesso di verificare la sussistenza della gravità indiziaria con riferimento al reato associativo e che la motivazione in merito alla partecipazione dello stesso alla consorteria criminale, limitata a una "mera operazione di calcolo" del materiale captato e delle dichiarazioni dei collaboratori, sarebbe carente e manifestamente illogica. Né, d'altro canto, potrebbe bastare la sola ritenuta gravità indiziaria in merito ai reati fine, rilevanti anche solo per il coinvolgimento nell'attività relativa agli stupefacenti, l'unica che in effetti emergerebbe anche dalle captazioni.4.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 273 e 292 cod. proc. pen. con riferimento ai reati fine. Nel terzo, quarto e quinto motivo la difesa, con argomenti in parte sovrapponibili a quelli esposti nel ricorso redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], rileva che la motivazione dell'ordinanza impugnata si fonderebbe su di una lettura contraddittoria e travisata delle conversazioni intercettate. 5. In data 15 marzo 2023 è pervenute in cancelleria una memoria con la quale il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Nel primo motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte in altro procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai nt. 3270/2018, 3270/2018, 83/2019, 1951/ 2020 e 1852/2022. Nello specifico il ricorrente rileva che la motivazione del provvedimento impugnato sul punto, nel quale si rinvia a una pronuncia di questa Corte relativa alla deducibilità della questione in sede di legittimità, sarebbe inconferente quanto alla dedotta nullità dei decreti autorizzativi delle intercettazioni emessi in altro procedimento in difetto di motivazione in ordine al collegamento tra l'indagine in corso e il soggetto da intercettare. La doglianza è infondata. A prescindere dal tenore della motivazione dell'ordinanza impugnata, infatti, la conclusione cui è pervenuto il Tribunale è corretta in quanto la questione posta dalla difesa in termini articolati e puntuali, anche adempiendo all'onere imposto di produrre i documenti di riferimento (cfr. Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996 - 01), è infondata. Dalla lettura, pure come indicato dalla stessa difesa nella memoria depositata per l'udienza di riesame e anche nell'atto di ricorso, risulta che la motivazione dei decreti autorizzativi, con gli specifici riferimenti al contenuto di alcune conversazioni già acquisite e ad alcuni atti di indagine, ha dato più che adeguato conto dell'esistenza di un collegamento tra [OSCURATO:PERSONA], e conseguentemente poi dello stesso ricorrente quanto al nt. 83/2019, e le indagini. I riferimenti specifici contenuti nei decreti autorizzativi -a 'o nennillo, coinvolto in procedimenti penali e detenuto, che parla con [OSCURATO:PERSONA] e deve fare una "imbasciata importantissima" al fratello Carlo (nt. 3270/2018 e conseguentemente 83/2018); alla circostanza che lo stesso aveva avuto contatti /1 con diversi soggetti sottoposti a indagini per associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsione nonché che dello stesso avesse parlato il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (nt. 1951/2020); ancora a "o nennillo" che avrebbe sparato contenuto in una conversazione intercettata nel procedimento n. 511089/2022 r.g.n.r. per omicidio (nt. 1852/2022)- sono idonei a rendere conto della necessità ovvero dell'utilità in termini investigativi di disporre l'intercettazione delle conversazioni, telefoniche e tra presenti, che riguardano [OSCURATO:PERSONA] e tale motivazione, resa nel procedimento originario, non è sindacabile. La stessa, infatti, risulta in linea con la funzione di garanzia della motivazione del provvedimento ex art. 267 cod. proc. pen. che, come questa Corte ha avuto modo di rimarcare, "risiede nell'individuazione della specifica vicenda criminosa cui l'autorizzazione stessa si riferisce, in modo da prevenire il rischio di autorizzazione in bianco e di impedire altresì che l'intercettazione da mezzo di ricerca della prova si trasformi in mezzo per la ricerca della notizia di reato" (cfr. Sez. 5, n. 1407 del 17/11/2016, dep. 2017, Nascetti, Rv. 268900 - 01; Sez. 3, n. 14954 del 02/12/2014, dep. 2015, Carrara, Rv. 263044). Sotto altro profilo, d'altro canto, si deve anche evidenziare che la verifica del giudice in merito all'utilizzabilità delle intercettazioni effettuate in altro procedimento si deve limitare, soprattutto nella fase cautelare, agli aspetti di carattere formale e al rispetto delle condizioni poste dall'art. 271 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 28966 del 21/05/2002, Dahriu, Rv. 221821 - 01; Sez. 5, n. 784 del 15/02/2000, Terracciano, Rv. 215731 - 01). 2. Nel secondo motivo dell'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. che, al più, sussisterebbe per i reati in materia di stupefacenti. Negli altri motivi di ricorso, il primo, secondo e terzo dell'atto a forma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il terzo, quarto e quinto dell'impugnazione redatta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], poi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine ai reati di cui alle lettere E), I) ed M) in materia di armi. .5 Le doglianze, reiterative di quelle già formulate nel coro del riesame e tese a sollecitare una diversa e alternativa valutazione del compendio indiziario che non è consentita in questa sede, sono manifestamente infondate. 2.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito.Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885). Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione del provvedimento, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato, quindi, deve essere volto a verificare che quest'ultima sia "effettiva" (ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), non sia "manifestamente illogica" (perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica), non sia internamente "contraddittoria" (ovvero che sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute) e non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012). In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997). In tale prospettiva, di conseguenza, si deve anche ribadire il consolidato orientamento di questa Corte per il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se -come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (cfr. per tutte, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715) così che gli esiti delle intercettazioni non necessitano di riscontri, avendo valenza probatoria (nel procedimento di cognizione) ovvero indiziaria (nell'ambito del subprocedimento cautelare) "piena" (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 - 01). 2.2. Nel caso di specie il Tribunale del riesame, diversamente da quanto sostenuto negli atti di ricorso, ha dato atto degli elementi emersi e, con gli specifici riferimenti alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e alle conversazioni intercettate, ha evidenziato gli elementi posti a fondamento della decisione rendendo sul punto una motivazione adeguata e coerente che, in assenza di palesi illogicità, non è sindacabile in questa sede. Nello specifico. 2.2.1. Quanto al reato associativo l'ordinanza impugnata richiama le conversazioni intercettate e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che evidenziano espressamente che [OSCURATO:PERSONA], "o mamozio", braccio destro di [OSCURATO:PERSONA], faceva parte del gruppo e che questo, oltre che all'attività di spaccio, si occupava anche della gestione delle usure, delle rapine e delle estorsioni perché "il clan aveva le mani in pasta su tutto". Elementi questi che, in aggiunta agli a quanto emerso con in ordine agli ulteriori reati contestati e, ad esempio, al mantenimento dei carcerati, danno conto della partecipazione del ricorrente al reato associativo e della natura mafiosa del clan che, oltre ad avere il controllo in regime di monopolio delle piazze di spaccio, aveva di fatto la gestione diretta e indiretta di tutte le attività criminali del territorio. 2.2.2. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto ai reati di cui ai capi E), I) ed M). Con riferimento alle specifiche contestazioni circa la detenzione e il porto delle armi, infatti, le conversazioni riportate nel provvedimento impugnato risultano contenere elementi significativi e pertinenti e la lettura delle stesse effettuata dal giudice di merito, logica e coerente, non è sindacabile in questa sede. Né questa, d'altro canto, risulta allo stato inficiato dalle considerazioni esposte dalle difese che, nei rispettivi atti, forniscono delle letture e delle spiegazioni alternative che non possono essere oggetto di alcuna considerazione in questa sede. Ciò anche, preso atto della presenza del ricorrente anche solo alla prova delle armi, quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico e della consapevolezza dello stesso di detenere in concorso con gli altri indagati, in specifico con [OSCURATO:PERSONA], le armi oggetto delle contestazioni. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle sp