CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 20625/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.PIZZERA Alessandro ricorre avverso la sentenza in epigrafe, la quale ha con- fermato la decisione del Tribunale di Parma che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.c) C.d.S. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di responsabilità in relazione alla ricorrenza della prova che il PIZ- ZERA fosse alla guida dell'autoveicolo, laddove l'accertamento era stato condotto allorquando il veicolo era fermo sulla sede stradale in assenza del conducente, nonché per nullità dell'esame alcolimetrico per omesso avviso della facoltà del conducente di farsi assistere ai sensi dell'art.114 disp.att. cod.proc.pen. 3. Con istanza depositata in cancelleria il difensore del ric:orrente, munito di procura speciale ha dichiarato di rinunciare al ricorso, da cui consegue la declara- toria di inammissibilità per rinuncia, ai sensi dell'art.591 comma 1 lett.d) cod.proc.pen.. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. Pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Am- mende. Così deciso in Roma il 14 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]