CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34956/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza del 20 marzo 2018, con cui gli imputati erano stati condannati: - [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 700 di multa in relazione ai reati di cui al capo 1) della rubrica (artt. 81, 110, 624, 61, n. 11, e 625, n. 5, cod. pen.); - [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni tre e mesi tre di reclusione ed euro 800 di multa in relazione ai reati di cui al capo 1) della rubrica (artt. 81, 110, 624, 61, n. 11, e 625, n. 5, cod. pen.); - [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione ed euro 900 di multa in relazione al reato di cui al capo 8) (artt. 110, 56, 640 e 61, n. 7, cod. pen.); - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione ed euro 900 di multa in relazione al reato di cui al capo 8) (artt. 110, 56, 640 e 61, n. 7, cod. pen.). Il reato di cui al capo 1) concerne la contestazione di furto continuato a carico di [OSCURATO:PERSONA] (originario coimputato), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché il Nicetto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si impossessava ripetutamente di moduli di assegno circolare della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza (almeno 1.459) e della [OSCURATO:PERSONA] (almeno 4) nonché di moduli di assegno bancario della Antonveneta (almeno 6.450), sottraendoli dai locali della [OSCURATO:SOCIETA]. - in Vicenza fino all'8 agosto 2012. Il reato di cui al capo 8) riguarda l'accusa di tentata truffa a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (tutti originari coimputati), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché compivano, mediante artifizi e raggiri, atti idonei in modo non equivoco ad indurre in errore il personale della [OSCURATO:PERSONA] (banca rumena); in particolare, essi contraffacevano l'assegno circolare apparentemente emesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a favore di [OSCURATO:PERSONA] per l'importo di euro 1.975.000 e suc- cessivamente lo consegnavano al [OSCURATO:PERSONA] per la presentazione all'incasso presso la filiale di Focsani della [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere l'accredito della somma corrispondente all'importo dell'assegno su un conto corrente appositamente aperto dal [OSCURATO:PERSONA]; evento non verificatosi, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non presentava all'in- casso l'assegno e, viceversa, lo consegnava alla [OSCURATO:PERSONA] - in Focsani (Ro- mania) il 12 dicembre 2013. 2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello.3. POROPAT (due motivi di impugnazione). 3.1. Vizio di motivazione. Si deduce che la sentenza in esame conferma l'affermazione di responsabilità nei confronti del Poropat attraverso una errata valutazione delle risultanze probatorie acquisite e, in particolare, delle dichiarazioni rese dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza averle sottoposte al vaglio critico. Non emergevano elementi dimostrativi di una condotta di determinazione o di istigazione perpetrata dal Poropat nei confronti del Nicetto, prima che questi si de- terminasse a commettere i furti contestati. Un inserimento del Poropat nei rapporti col Nicetto, sia quale prenditore destinatario dei titoli sottratti, cronologicamente in- serito dopo la commissione di anche solo del primo furto da parte del Nicetto, non può essere qualificato come concorso nel furto ma semmai come ricettazione. 3.2. Violazione di legge per omessa riqualificazione del reato di furto in quello di ricettazione. Si osserva che il primo contatto tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il Poropat era avvenuto nell'e- state del 2012 e che la proposta del [OSCURATO:PERSONA] al Nicetto risaliva all'inverno del 2012. Non era seriamente contestabile che il Poropat avesse ricevuto la richiesta dal [OSCURATO:PERSONA] successivamente alla manifestazione dei propri propositi criminosi da parte del [OSCURATO:PERSONA] al Nicetto. Era quindi smentita la ricostruzione temporale accettata dalla Corte veneta, secondo cui l'intervento del Poropat era avvenuto dopo aver ricevuto la sollecitazione del [OSCURATO:PERSONA], a monte dell'accordo [OSCURATO:PERSONA] - Nicetto. Il ricorrente aveva ricevuto - o comunque aveva manifestato la disponibilità a ricevere gli assegni - successivamente al momento dei primi furti commessi dal Nicetto, per cui era rav- visabile il reato di ricettazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] (due motivi di impugnazione). 4.1. Vizio di motivazione con riferimento all'omessa riqualificazione del reato con- testato in quello di ricettazione. Si deduce che la dichiarazione confessoria del Nicetto era assolutamente inatten- dibile, in quanto egli, allo scopo di ridimensionare il proprio ruolo all'interno della vicenda criminosa, riferiva di essere stato istigato al furto dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, in cambio, gli avrebbe promesso un corrispettivo in denaro. In realtà, solo una parte della refurtiva (n. 15 assegni) era rinvenuta nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], mentre la restante parte dei titoli era ritrovata all'interno dell'auto in uso al Nicetto. L'esiguo numero di assegni rinvenuti nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], ovvero una minima parte di quelli effettivamente sottratti dal Nicetto, lasciava fondatamente ri- tenere come l'iniziativa e l'esecuzione materiale del furto fossero ascrivibili unica- mente a quest'ultimo il quale, avendo trattenuto per sé buona parte della refurtiva, manifestava inequivocabilmente di avere autonomi e precisi scopi di riutilizzo della stessa. Pertanto, l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda in oggetto avrebbe dovuto ritenersi successivo alla commissione del furto da parte del Nicetto, non avendo egli partecipato all'ideazione e alla realizzazione del piano criminoso. 4.2. Vizio di motivazione in ordine all'art. 62 bis cod. pen.. Si rileva che la Corte di merito ha motivato la propria decisione di diniego delle circostanze attenuanti generiche, invocando precedenti specifici gravanti sul [OSCURATO:PERSONA] e la mancanza di resipiscenza per il fatto contestato, incorrendo in un'illogicità evi- dente, essendo stata applicata nei suoi confronti la recidiva specifica di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. La valutazione della sussistenza di precedenti penali sotto un duplice profilo (ri- conoscimento della recidiva e diniego delle circostanze attenuanti generiche) ha com- portato un ingiustificato inasprimento del trattamento sanzionatorio. 5. LONGHI (tre motivi di impugnazione). 5.1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 56 e 49, comma secondo, cod pen.. Si deduce che l'azione è stata erroneamente ritenuta idonea ai fini della configu- rabilità del delitto tentato ai sensi dell'art. 56 cod. pen. in ordine alla fattispecie di reato ex artt. 110, 640, 61, n. 7), cod. pen., con conseguente mancata applicazione dell'istituto del reato impossibile di cui all'art. 49, comma secondo, cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] è stato erroneamente giudicato responsabile per una condotta del tutto inidonea ad arrecare un'offesa concreta al bene giuridico tutelato dalla norma incri- minatrice e quindi di impossibile attuazione. L'assegno circolare, emesso per l'importo complessivo di euro 1.975.000, non avrebbe mai potuto essere portato all'incasso presso qualsivoglia istituto di credito e a fortiori fuori dal territorio nazionale in ra- gione della normativa sui titoli di credito. I giudici di merito hanno affermato la re- c sponsabilità del Longhi per concorso in tentata truffa aggravata, esimendosi dall'ac- certare l'idoneità del titolo all'incasso in un paese differente rispetto a quello in cui ha sede l'istituto bancario emittente e per una somma di denaro così ingente. 5.2. Violazione degli artt. 56 e 49 cod. pen.. Si osserva che erroneamente l'azione è stata ritenuta idonea ai fini della confi- gurabilità del delitto tentato in relazione alla fattispecie di reato ex artt. 110, 640, 61, n. 7), cod. pen., omettendo di rilevare la grossolanità del falso oggetto dell'illecito penale ivi contestato, con conseguente mancata applicazione dell'art. 49, comma se- condo, cod. pen.. Con riferimento al caso in questione, occorre segnalare le seguenti caratteristiche dell'assegno evidenti ictu oculi a chiunque dovesse essere chiamato a guardarlo ed idonee a porne in dubbio l'autenticità: a) l'entità della somma di euro 1.975.000 oggetto del detto titolo di credito, che condurrebbe qualsivoglia osservatore a consi- derarla un'entità di danaro di certo non aderente al vero; b) la numerazione dell'as- segno riportata nella sua parte superiore non corrispondente all'ulteriore presente sulla parte inferiore dello stesso, mancando infatti le cifre "05"; c) l'esclusiva indica- zione di "centinaia" e "decine" nella parte inferiore dell'assegno in esame, ove è ri- portato l'importo massimo di validità del detto titolo: da ciò appare possibile desu- mere che codesto assegno non fosse stato emesso di certo per un importo di suddetto ingente valore; d) la grossolanità del falso, da ritenere comprovata avuto riguardo della colorazione dell'assegno circolare in codesta sede descritto, non corrispondente per tonalità e per sfumature di colore ai medesimi titoli di credito emessi dall'istituto bancario "[OSCURATO:SOCIETA].". 5.3. Vizio di motivazione in ordine agli artt. 192 cod. proc. pen., ai fini dell'appli- cabilità degli artt. 56 e 49 cod. pen.. Si rileva che il legislatore, nel disciplinare la valutazione della prova che deve essere svolta da parte del giudicante al fine di giungere a ritenere affermata l'esi- stenza di un fatto oggetto di contestazione, prevede che quest'ultima non possa es- sere desunta unicamente alla luce di meri indizi, a meno che questi siano gravi, pre- cisi e concordanti. [OSCURATO:PERSONA] era la mente e l'organizzatore dell'intera operazione. Egli, affian- cato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gestiva un articolato mecca- nismo volto ad incassare presso un istituto di credito rumeno, la "[OSCURATO:PERSONA]", su conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA], assegni circolari di differenti valori. La ricostruzione della vicenda relativa alla provenienza del titolo di credito si è basata esclusivamente sulle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] - giudicato separata- mente. Di fatto, dall'analisi delle intercettazioni telefoniche e dei tabulati non emer- geva nessun contatto tra l'odierno imputato e i suddetti individui artefici - ed effetti- vamente responsabili - dell'intera operazione: il Longhi non aveva interagito né con il [OSCURATO:PERSONA], né con Segato o Parise. Inoltre, la credibilità del teste assistito Fantin non era stata attentamente verifi- cata. Egli, essendo stato parte attiva nelle vicende in esame, risultava interessato ad attribuire larga parte della responsabilità in capo ad un altro soggetto, al fine di evi- tare la pena detentiva. Non è stata raggiunta la prova della concreta ed effettiva condotta presuntivamente posta in essere dall'imputato e del collegamento tra que- st'ultimo e l'assegno circolare oggetto di addebito. Tali circostanze trovano esclusivo riscontro nelle dichiarazioni rese - e non verificate - dal Fantin. Ad ogni modo, il Longhi ha fornito una dettagliata, verosimile e coerente descri- cr zione dei fatti e spiegazione della vicenda in sede di interrogatorio, nel corso dell'e- same al quale si era sottoposto all'udienza del 31 maggio 2016 e all'interno delle spontanee dichiarazioni rese. [OSCURATO:PERSONA], il 10 dicembre 2013 si trovava a Bologna con il proprio figlio per effettuare un incontro calcistico e, una volta rientrato a casa, si era incontrato con [OSCURATO:PERSONA] al solo fine di consegnare a costui tre quadri di cui si sarebbe poi occupato della vendita. Tali affermazioni sono suffragate dalla deposi- zione della teste [OSCURATO:PERSONA], la quale descrive precisamente la motivazione dell'in- contro tra l'imputato e il Carraro. L'appuntamento tra il Longhi ed il Fantin, invece, era pacificamente avvenuto per la consegna di moduli contrattuali di fidejussione. 6. [OSCURATO:PERSONA] (otto motivi di impugnazione). 6.1. Violazione degli artt. 640 cod. pen., 191, 192, 195, 526 cod. proc. pen. e D. Lgs. n. 231 del 2007. Si deduce che gli eventi in esame non configurino un'ipotesi di truffa, per difetto dell'elemento materiale del reato. Erroneamente è stato ritenuto plausibile che una banca ricevente potesse accre- ditare la somma di due milioni di euro senza la diretta verifica, attraverso la data emittente, dell'importo dell'assegno, oltre che del numero seriale. L'azione difettava di efficacia causale rispetto all'evento, per la totale inidoneità a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto. L'assegno non avrebbe mai potuto ingannare i due istituti di credito coinvolti e il reato non avrebbe mai potuto realizzarsi. Si trattava quindi di un falso innocuo, riconoscibile da qualsiasi operatore bancario preposto all'incasso di assegni ed inidoneo a ledere il bene giuridico tutelato in concreto. Vanno richiamati i fondamenti della valutazione ex ante dell'idoneità dell'azione, sulla base delle migliori tecniche disponibili per gli operatori di banca, tecnici del set- tore, per i quali si deve applicare un livello di diligenza superiore a quello dell'uomo medio. In ogni caso, anche superato il vaglio del cassiere o del direttore di banca connivente (ma sul punto, difetta la prova di tale connivenza), nel momento in cui la somma fosse stata posta all'incasso, la banca emittente (in questo caso [OSCURATO:SOCIETA]) avrebbe ricevuto un avviso tramite notifica telematica, il quale avrebbe permesso di confermare la regolarità dell'operazione e avrebbe immediatamente bloccato la pro- cedura perché, trattandosi di assegno circolare, non vi sarebbe stata corrispondenza tra il numero cronologico degli assegni emessi e l'importo portato da quello in esame. La Corte di appello ha disapplicato la normativa europea ed Italiana, omettendo di valutare la condotta alla luce della normativa allora vigente, già stringente e fon- data sull'utilizzo di sistemi informatici avanzati. 6.2. Vizio di motivazione in ordine al coinvolgimento di contatti all'interno della banca romena - Travisamento di prova. Si osserva che, in ordine al presunto coinvolgimento di funzionari o impiegati della banca romena per il buon fine dell'operazione, la sentenza di appello ha affer- mato che la comunicazione e-mail all'indirizzo elettronico [OSCURATO:EMAIL] si spiegherebbe "solo alla luce della ricostruzione accusatoria che vedeva il coinvol- gimento di tutti i soggetti - ivi compreso un contatto all'interno della banca che aveva accesso ai dati del [OSCURATO:PERSONA] - nell'attuare la negoziazione del titolo contraffatto". Tale asserto contrastava con la deposizione del [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiarava che solo lui e il Giardinelli avevano contatti con la banca in Romania e che i dipendenti non fornivano informazioni ad altri. Del resto, il successivo racconto della scenata imbastita innanzi al [OSCURATO:PERSONA] da parte del Giardinelli - il quale fingeva di puntare la pistola alla testa di [OSCURATO:PERSONA] per far credere a [OSCURATO:PERSONA] di non essere coinvolto nei problemi e nei ritardi della banca - non si spiegherebbe se tutti i coimputati avessero avuto contatti all'interno della banca, perché chiaramente avrebbero potuto attivarsi direttamente per ricevere le informazioni del caso. Si è affermato che gli asseriti contatti dei coimputati con personale qualificato in Romania erano effettivi e non solo millantati dal Giardinelli (secondo la testimonianza soltanto de relato di [OSCURATO:PERSONA]), respingendosi così le eccezioni della difesa, in ordine all'inadeguatezza ex ante del tentativo di truffa, in mancanza della compartecipazione criminosa di dipendenti della banca romena. Poiché questo indizio restava non pro- vato, la testimonianza de relato di [OSCURATO:PERSONA] su questo punto (appoggi da personale di banca in Romania) doveva essere ritenuta nulla o comunque non utilizzabile ai fini della decisione. La Corte di appello ha travisato un dato probatorio decisivo in punto di asserito (e inesistente) coinvolgimento degli impiegati della banca rumena e sugli asseriti contatti con questi ultimi da parte di tutti i coimputati. 6.3. Violazione degli artt. 56 cod. pen., 191, 192, 195, 526 cod. proc. pen., e violazione art. 111 Cost. e 6 CEDU. Si rileva che si versava in ipotesi di inidoneità del tentativo di truffa. La Corte di appello ha erroneamente sostenuto che l'idoneità del tentativo è le- gata al comportamento del [OSCURATO:PERSONA], disconoscendo dignità giuridica al ripensamento del [OSCURATO:PERSONA], titolare di un ruolo cruciale nell'operazione. Senza il suo apporto, de- terminante, l'asserito tentativo di truffa non avrebbe mai avuto inizio. [OSCURATO:PERSONA] era lineare nelle dichiarazioni testimoniali, riferendo di avere contatti col Giardinelli e di essere informato circa le conoscenze di quest'ultimo coi funzionari di banca in Romania. In particolare, ad un certo punto, il [OSCURATO:PERSONA] decideva di chiu- dere con operazioni di quel genere e iniziava la collaborazione con la G.d.F., assu- mendo la veste di agente provocatore. Pur nel contesto di collaborazione, il [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di non aver mai sentito parlare dell'[OSCURATO:PERSONA]. Su tale punto la Corte di appello non ha considerato il ruolo assunto dal [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda e il contenuto delle dichiarazioni del medesimo in merito al ruolo (ine- sistente) di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], più volte citato dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] non era stato mai sentito come testimone. La Corte territoriale ha apoditticamente considerato attendibili i due testi assistiti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], essendo le loro dichiarazioni de relato riscontrate da un elemento "intrinseco oggettivo ed individualizzante", individuato in una e-mail inviata dal Se- gato a tal [OSCURATO:PERSONA], asserito dipendente dell'istituto di credito [OSCURATO:PERSONA], filiale di Focsani (decreto di perquisizione personale e locale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del 24 marzo 2014). La e-mail inviata al Segato non riportava, tra l'altro, la risposta di quest'ultimo a tale Razvan: non si comprende, quindi, cosa essa proverebbe ri- spetto all'asserita fondatezza di tali testimonianze de relato. Il nominativo di un funzionario di banca (Razvan) non poteva costituire una prova solo in quanto era il medesimo di quello citato da [OSCURATO:PERSONA] come in contatto con Giar- dinelli,. Secondo la Corte veneta, le movimentazioni del [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state inviate dal Rizvan al Segato al solo scopo di negoziare l'assegno oggetto del pro- gramma criminoso. In realtà, il [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito la e-mail paride.se- [OSCURATO:EMAIL], per ottenere informazioni e documenti dalla banca; il [OSCURATO:PERSONA], inoltre, consegnava l'assegno alla G.d.F. nel gennaio 2014, non il 14 dicembre 2013 (data in cui si trovava ancora in Romania). Il convincimento dell'organo giudicante si è formato su un mero indizio, privo di riscontri probatori; inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] operava come collaboratore della P.G., e dun- que di fatto come longa manus dell'accusa; ciò significava concedere ad un atto in- vestigativo, raccolto unilateralmente dalla p.g., di entrare a pieno titolo in dibatti- mento, in violazione delle regole del "giusto processo" sancito dagli artt. 111 Cost. e 6 CEDU. La Corte di appello ha erroneamente considerato il tentativo di (asserita) truffa "idoneo": per il ruolo tenuto dall'agente provocatore [OSCURATO:PERSONA] e per la reale portata delle sue dichiarazioni, per violazione di legge in punto di testimonianza de relato, per errori logico giuridici in punto di deduzioni argomentative ed errori nella colloca- zione temporale degli eventi. 6.4. Violazione di legge in punto di assenza dell'elemento soggettivo del reato in capo all'imputato. La difesa si riserva di formulare, sul punto, motivi aggiunti. 6.5. Violazione degli artt. 110 e 114 cod. pen.. Si deduce che i contatti tra l'[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], nel frangente nel quale Fantin attendeva l'assegno da parte del Longhi, dimostravano che l'[OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto una condotta concorsualmente rilevante nella vicenda. Anche su questo punto la Corte di appello ha travisato le emergenze probatorie. La catena di passaggi dell'assegno [OSCURATO:SOCIETA] dell'importo di 1.975.000 euro, come descritta nella sentenza impugnata, era la seguente: da Longhi al Fantin al [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] alla G.d.F.. L'[OSCURATO:PERSONA] non entrava e non poteva entrare in nessun modo quale anello rilevante in tale catena di passaggi. [OSCURATO:PERSONA], tramite l'[OSCURATO:PERSONA], conosceva il Fantin e la sua abilità nel falsificare gli assegni tramite una terza persona. [OSCURATO:PERSONA] perdeva di vista il Longhi per un periodo; quindi, tramite tale "Bruno", il Fantin riprendeva i contatti col Longhi, stavolta per affari, specificamente per gli assegni falsi. L'unico serio referente per il Fantin nello svolgimento dell'affare era "Bruno" (non certo l'[OSCURATO:PERSONA], al quale non riconosceva nem- meno l'asserita quota di denaro che si era impegnato a consegnargli). L'[OSCURATO:PERSONA], tra l'altro, stranamente, non reclamava mai la propria quota di denaro dal Fantin: tale circostanza minava la credibilità del Fantin e la fondatezza della chiamata in correità nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA]. Il primo contatto tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Fantin, asseritamente favorito dall'[OSCURATO:PERSONA] (che null'altro farà) avveniva per un'operazione perfettamente lecita e, cioè, un'informa- zione sulla tipologia di assegni. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Fantin di aiutarlo nell'emettere un assegno di qualche milione e questi si dichiarava disponibile a coadiuvarlo in cam- bio della cifra di euro 5.000. Il resto della deposizione del Fantin appariva lacunosa e profondamente contraddittoria. La Corte di appello ha ignorato le deduzioni difensive relativamente alla chiamata in correità del Fantin. Dalle telefonate intercettate si evinceva che l'[OSCURATO:PERSONA] era un chiacchierone e commentava notizie di seconda mano, senza incidere sul concatenarsi degli eventi oggetto di indagine e sulle determinazioni del [OSCURATO:PERSONA]. In ordine al ruolo cruciale assunto dall'agente provocatore [OSCURATO:PERSONA], la concatenazione reale degli eventi era la seguente: Guardia di Finanza - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - Fantin - Longhi. L'[OSCURATO:PERSONA] non rientrava mai in tale concatenazione degli eventi; non aveva mai avuto condotte rilevanti, neppure dal punto di vista concor- suale. 6.6. Violazione dell'art. 61, n. 7, cod. pen.. Sul punto la difesa si riserva di formulare motivi aggiunti. 6.7. Violazione di legge in punto di mancata concessione delle circostanze atte- nuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Si deduce l'omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze di cui all'art.62 bis cod. pen. e della sospensione condizionale. 6.8. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen.. La difesa si riserva di formulare motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] t 1. I ricorsi sono inammissibili.2. Sono manifestamente infondati il primo e il secondo motivo del ricorso del Poropat e il primo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] - da trattare congiuntamente per evidente connessione logica - tutti relativi alla doglianza circa la mancata riqualifica- zione del reato di ricettazione in luogo di quello di furto contestato al capo 1). Va premesso che, questa Corte ha unanimemente condiviso l'orientamento se- condo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giu- stificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, com'è riscontrabile nella vicenda in esame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valuta- zione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione. Le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, dunque, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). Quanto alla doglianza circa la violazione della regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", va ricordato che, in sede di legittimità, la violazione di siffatto principio rileva esclusivamente ove esso comporti l'illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassa- zione nessun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 3/4/2017, D'Urso, Rv. 270108). È altresì necessario che la ricostruzione dei fatti come prospettata dal ricorrente che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il percorso argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa solo di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata. In altri termini, il dubbio sulla corretta ricostru- zione del fatto-reato deve fare riferimento a dati desunti dai dati acquisiti dal pro- cesso e non ipotetici o congetturali anche se plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). La regola di giudizio, secondo cui l'accertamento della sussistenza del reato "al là di ogni ragionevole dubbio", implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plau- sibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290). Ciò posto sui principi costantemente applicati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, deve rilevarsi che il motivo di ricorso dissimula mere censure in fatto, peraltro protese a rimettere in discussione l'accertamento compiuto da en- trambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, le cui motivazioni, nel loro reciproco integrarsi, danno conto del convincimento maturato dai decidenti con ar- gomenti che non si segnalano per alcuna illogicità evidente. Il Tribunale ha fornito adeguata motivazione logica e non contraddittoria, avendo precisato che il Poropat, pur in mancanza di dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] o dello stesso Poropat, secondo quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] era originata proprio dal [OSCURATO:PERSONA] ed era stata rivolta al Poropat; l'iniziativa per il procacciamento degli assegni, poi perveniva al Nicetto tramite il [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto ad avere rapporti di conoscenza col N icetto. A completamento di tali argomentazioni, la Corte territoriale ha precisato che il Nicetto aveva fornito una dettagliata descrizione delle modalità di realizzazione del furto e dei ruoli ricoperti dai complici, ammettendo di aver materialmente sottratto i titoli su mandato del Poropat e del [OSCURATO:PERSONA] nonché indicando circostanze riscontrate all'esito della perquisizione eseguita dagli organi di P.G.; ha chiarito che le sue di- chiarazioni trovavano conferma nelle propalazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale precisava di essersi rivolto al Poropat nell'estate del 2012, affinché gli procurasse assegni in bianco da negoziare in Romania, come poi effettivamente avvenuto (assegni in bianco compilati successivamente dal [OSCURATO:PERSONA]). La Corte veneta ha logicamente desunto che il Poropat, soggetto in documentati rapporti col [OSCURATO:PERSONA], era l'unico che poteva fun- gere da collegamento tra il Nicetto e il [OSCURATO:PERSONA] per il procacciamento degli assegni, stante l'assenza di rapporti di conoscenza tra loro due e tra loro e il [OSCURATO:PERSONA]. Nella sentenza impugnata si è altresì dato atto dell'esistenza di un ulteriore ri- scontro costituito dalle spontanee dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che aveva partecipato col [OSCURATO:PERSONA] al tentativo di incasso dei titoli in Romania. I giudici di merito, pertanto, hanno fornito uno corretto esame delle risultanze processuali, verifica a loro demandata in via esclusiva, evidenziando la cronologia degli eventi, gli elementi probatori, i relativi riscontri, le modalità di estrinsecazione del concorso morale del Poropat e del [OSCURATO:PERSONA] e le ragioni della ritenuta anteriorità del contributo fornito dai due imputati rispetto alla sottrazione. Ne consegue l'esat- tezza della qualificazione del reato come furto anziché ricettazione. I ricorrenti si confrontano solo parzialmente con le plurime ed articolate argo- mentazioni prospettate dall'organo giudicante. Essi, peraltro, evidenziano solo la pari logicità della loro diversa interpretazione degli eventi, dimostrando così la non incon- futabilità della loro ricostruzione dei fatti. Viene quindi meno la possibilità di ricono- scere i presupposti per dare ingresso in sede di legittimità all'interpretazione alter- nativa della vicenda criminosa. Né può attribuirsi rilievo al silenzio degli imputati. Nella sentenza impugnata non è stata valutata negativamente la scelta difensiva di avvalersi della facoltà di non rispondere, ma con motivazione lineare e coerente, si è semplicemente rappresentato che non erano state forniti chiarimenti circa lo sviluppo dei rapporti tra gli imputati e che non emergevano plausibili soluzioni di natura diversa. 3. Il secondo motivo del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], con cui si censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche in relazione al reato di cui al capo 1), è manifesta- mente infondato. Questa Corte ha già avuto modo di osservare che è legittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato con lo status di recidivo qualificato dell'imputato, rite- nuto indice di un'effettiva capacità a delinquere e di vera pericolosità sociale (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996). Al riguardo, peraltro, la Corte di merito non si è limitata a considerare tale aspetto, bensì ha evidenziato la mancanza di presa di distanze dall'azione criminosa, la gravità del fatto e il ruolo decisivo del [OSCURATO:PERSONA] nell'altrui determinazione a com- mettere il furto. 4. Sono inammissibili i tre motivi del ricorso del Longhi e il primo motivo del ricorso del D'Angelo, tutti inerenti alla dedotta presunta configurabilità dell'ipotesi di reato impossibile ex art. 49 cod. pen. e di falso grossolano in relazione al reato di tentata truffa di cui al capo 8). 4.1. Quanto al Longhi deve preliminarmente rilevarsi che tale doglianza era stata formulata non nell'atto di appello, bensì tardivamente, mediante memoria difensiva nel corso di tale giudizio. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). 4.2. In ogni caso, l'analogo motivo del ricorso proposto dal D'Angelo è manife- stamente infondato. Va ricordato che, in base all'orientamento assolutamente consolidato della giuri- sprudenza, ai fini della configurabilità del reato impossibile, l'inidoneità dell'azione - da valutarsi con riferimento al tempo del commesso reato in base al criterio di accer- tamento della prognosi postuma - deve essere assoluta, nel senso che la condotta dell'agente deve essere priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell'evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipenden- temente da cause estranee o estrinseche, ancorché riferibili all'agente (Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085; Sez. 6, n. 17988 del 06/02/2018, Mileto, Rv. 272810; Sez. 5, n. 26876 del 28/04/2004, Marchesini, Rv. 229872). Inoltre, è costante la precisazione in forza della quale l'inesistenza dell'og- getto del reato dà luogo a reato impossibile solo qualora l'oggetto sia inesistente in rerum natura o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l'og- getto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali (Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, dep. 2020, Tagliamento, Rv. 278902; Sez. 3, n. 26505 del 20/05/2015, Bruzzaniti, Rv. 264396). L'inidoneità dell'azione deve essere assoluta per inefficienza strutturale e strumentale del mezzo usato così da non consentire neppure in via ec- cezionale l'attuazione del proposito criminoso (Sez. 5, n. 9254 del 15/10/2014, dep. 2015, Semeraro, Rv. 263058). Peraltro, ai fini della inidoneità dell'azione costitutiva del reato impossibile, ex art. 49, comma secondo, cod. pen., è necessario avere riguardo all'offensività in con- creto del bene giuridico tutelato che, in sede di vaglio della rilevanza penale della condotta di furto, si specifica nella considerazione del rapporto tra il valore del bene sottratto e la lesione del bene giuridico tutelato (Sez. 5, n. 4011 del 19/12/2018, dep. 2019, Emanuele, Rv. 275484). La questione della configurabilità del falso grossolano non punibile è strettamente correlata alla tematica del reato impossibile. Al riguardo, si ha reato impossibile per inidoneità della condotta allorché la grossolanità della contraffazione renda il falso così evidente da escludere la stessa possibilità, e non soltanto la probabilità che lo stesso venga riconosciuto da una qualsiasi persona di comune discernimento e avve- dutezza (Sez. 6, n. 37019 del 23/06/2010, Aloisi, Rv. 248590, in tema di falso num- mario). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di falso documentale, la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere ictu ()culi, rico- noscibile da chiunque (Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu, Rv. 276639 relativa a fattispecie in cui la Corte ha escluso la grossolanità del falso in relazione ad una patente nigeriana e ad una carta di residenza francese, la cui contraffazione emergeva da indizi - quali l'assenza dei timbri delle autorità preposte al rilascio e la forma inconsueta - percepibili soltanto da personale specializzato; Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263279; Sez. 5, n. 36647 del 04/06/2008, Vena, Rv. 241302). Non ricorre l'ipotesi del reato impossibile per inidoneità dell'azione ove la conte- stata falsità dell'attestazione non emerga dal documento stesso in cui questa è tra- sfusa, ma ab extra, per effetto di enunciati descrittivi o valutativi di segno contrario incorporati in altri documenti, in quanto il reato impossibile presuppone l'originaria, assoluta inefficienza causale dell'azione, da valutare oggettivamente in concreto e con giudizio ex ante, in relazione alle intrinseche caratteristiche dell'azione (Sez. 5, n. 20815 del 17/04/2018, Fracasso, Rv. 273343, relativa a fattispecie riferita al ver- bale di una seduta di esame per il concorso di ricercatore universitario in cui era stata omessa l'annotazione della posposizione della prova orale di una candidata risultata poi vincitrice, consentendole, in tal modo, di ribaltare una iniziale esposizione incerta, in violazione della par condicio tra i candidati). La valutazione dell'inidoneità assoluta dell'azione, che dà luogo al reato impossi- bile, dev'essere fatta ex ante, vale a dire sulla base delle circostanze di fatto cono- sciute al momento in cui l'azione viene posta in essere, indipendentemente dai risul- tati, e non ex post; tale principio riguarda, peraltro, i casi in cui il falso sia stato scoperto e si discuta se lo stesso fosse così grossolano da dover essere riconoscibile ictu °culi per la generalità delle persone, ovvero sia stato scoperto per effetto di particolari cognizioni o per la diligenza di determinati soggetti, non anche quelli in cui il falso non sia stato scoperto ed abbia prodotto l'effetto di trarre in inganno, nei quali, quindi, la realizzazione dell'evento giuridico esclude in radice l'impossibilità dell'evento dannoso o pericoloso di cui all'art. 49 cod. pen. (Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013, Procopio, Rv. 257063). In relazione agli assegni, seppur in pronunzie di questa Corte risalenti nel tempo, questa Corte ha costantemente affermato che sussiste reato impossibile soltanto quando l'evento dannoso o pericoloso non possa comunque verificarsi per assoluta inidoneità dell'azione o per l'insussistenza dell'oggetto e che è irrilevante la mancanza di dati di emissione o di altri elementi prescritti o l'alterazione della cifra (Sez. 6, n. 4326 del 17/12/1985, dep. 1986, Recalcati, Rv. 172845; Sez. 6, n. 1139 del 07/06/1967, Ferraresi, Rv. 105022; Sez. 5, n. 830 del 22/05/1967, Mascherpa, Rv. 104791). La Corte veneta ha fatto corretto uso di tali principi, avendo esposto molteplici elementi dai quali escludere la configurabilità del reato impossibile, confermando la possibilità di porre all'incasso l'assegno contraffatto, aldilà dei controlli esercitabili da un istituto bancario e, in particolare: la predisposizione e la contraffazione del titolo da negoziare; la conoscenza di funzionari disponibili a porre all'incasso l'assegno; la consegna del titolo al soggetto che aveva già aperto precedentemente un conto cor- rente unitamente all'attivazione di un contatto all'interno della banca; la corrispon- denza del numero seriale dell'assegno ad uno realmente esistente della banca Uni- credit, anche se di diverso importo. Inoltre, ha logicamente escluso che fosse ipotiz- zabile un falso grossolano, tenuto conto di quanto segue: a) la necessità dell'istituto tdi credito operare una serie di controlli, per accertare l'alterazione, in presenza di un numero seriale effettivamente corrispondente ad uno autentico; b) la facilità di aggi-ramento dell'attività di accertamento sul titolo in presenza di un funzionario compia-cente.Le censure difensive non colgono nel segno, in quanto, pur in presenza dei nu- merosi dubbi sollevati in ordine all'effettiva possibilità di riscuotere l'assegno, perma- neva l'impossibilità di rilevarne ictu ocu/i la falsità. 5. Col secondo, col terzo e col quinto motivo di ricorso, l'[OSCURATO:PERSONA] formula plurimi rilievi alla tenuta logica dell'impianto probatorio della sentenza impugnata in riferi- mento alla carenza di elementi idonei ad affermare la responsabilità in relazione al reato di tentata truffa contestatogli e alla possibilità di riconoscere la circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen.. Tali censure sono tutte generiche e ma- nifestamente infondate. Va premesso che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, in tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua con- traddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inade- guatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non ma- nifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Sono quindi precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e di- versi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). L'impugnazione di legittimità non è proponibile quando attiene a censure che - benché formalmente prospettanti una violazione di legge o un vizio di motivazione - mirano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valuta- zione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Alla Corte di Cassazione spetta soltanto di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la congruenza logica e l'adeguatezza della motivazione sul punto (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), senza nessun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda.5.1 Ciò posto sui principi giurisprudenziali in materia, il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni del proprio convincimento, richiamando molteplici elementi probatori a carico dell'[OSCURATO:PERSONA]: A) [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di aver parlato con l'[OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta gli aveva riferito di conoscere una persona interessata a ricevere assegni falsi e gli aveva pre- sentato il [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva chiesto una serie di informazioni al riguardo; narrava dei successivi accordi raggiunti col [OSCURATO:PERSONA] e della divisione degli introiti col D'[OSCURATO:PERSONA]. Si è evidenziata al riguardo l'irrilevanza della mancanza di conoscenza tra il Longhi e l'[OSCURATO:PERSONA], alla luce del ruolo ricoperto da quest'ultimo. B) La chiamata in correità del Fantin è stata ritenuta intrinsecamente logica e coerente nonché attendibile alla luce dei molteplici riscontri individualizzanti e, in particolare, la piena conformità del narrato sullo sviluppo dell'affare criminoso ri- spetto alla versione dei fatti resa dal [OSCURATO:PERSONA]. C) Il tenore delle conversazioni intercettate è stato ritenuto ampiamente indica- tivo della partecipazione dell'[OSCURATO:PERSONA] all'illecito, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] discute- vano espressamente dell'assegno e quest'ultimo si dimostrava a conoscenza di tutte le circostanze legate alla fornitura del titolo, alla concreta operatività dell'affare, al ruolo del Fantin e al ritardo nella consegna, nonostante l'anticipazione del danaro a coloro i quali dovevano procurarlo. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA], adirato per il ritardo, dichiarava all'[OSCURATO:PERSONA] di essersi fidato del Fantin, perché l'[OSCURATO:PERSONA] lo aveva rassicurato della sua affidabilità. La Corte territoriale, pertanto, ha riconosciuto la rilevanza del ruolo di interme- diatore assunto dall'[OSCURATO:PERSONA] per la concretizzazione dell'affare illecito e nelle concitate fasi della consegna del titolo, durante le quali agiva come elemento di collegamento tra i soggetti coinvolti e nel rafforzamento dell'altrui proposito criminoso. La difesa non si confronta integralmente con l'ampio compendio probatorio sopra sintetizzato e non allega, ai fini dell'autosufficienza, i verbali delle deposizioni testi- moniali del [OSCURATO:PERSONA] e gli altri atti ai quali v'è specifico riferimento nel ricorso, limi- tandosi a riportare solo alcuni frammenti delle relative dichiarazioni. 6. I rilievi in ordine al diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. e della sospensione condizionale, di cui al settimo motivo di ricorso dell'An- geli, sono generici. 6.1. Quanto alla prima di tali doglianze, va osservato che, in tema di circostanze t attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motiva-zione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consi-derati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i nume- rosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche, evidenziando il ruolo non secondario svolto dall'[OSCURATO:PERSONA] di anello di contatto tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Fantin e il negativo profilo soggettivo. Si tratta di motivazione lineare e coerente, a fronte della quale la difesa formula censure del tutto generiche, senza prospettare elementi diversi da quelli già sopra analizzati nel paragrafo precedente e senza evidenziare ulteriori fattori positivi in base ai quali potevano essere riconosciute tali circostanze. 6.2. Quanto al tema della sospensione condizionale, va osservato che la Corte di appello ha escluso la concedibilità di tale beneficio in ragione dei precedenti penali. Il ricorso è aspecifico, perché la difesa si limita a segnalare un'ipotetica carenza argomentativa, senza però neanche evidenziare analiticamente la mancanza di pre- cedenti penali ostativi al beneficio. 7. Il quarto, il sesto e l'ottavo motivo del ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] non sono proponibili in sede di legittimità. Il ricorrente si è limitato ad indicare in linea generale i temi oggetto di censura, riservandosi di depositare i motivi aggiunti. Tuttavia, si tratta di una non consentita tecnica surrettizia per eludere il termine per la presentazione del ricorso. 8