CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17470/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti2410 nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 742/2020 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 16/10/2020 R.G.N. 110/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11187/2021Numero sezionale 2410/20261. Con ricorso innanzi al Tribunale di Palermo depositNautmoe roi ld i raccolta generale 17470/2026Data pubblicazione 02/06/202619/05/2016 [OSCURATO:PERSONA] esponeva di essere titolare dipensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti condecorrenza da febbraio 2005 ed evidenziava di essere statocollocato in mobilità dal 30/04/1998 al 31/01/2005; ilricorrente chiedeva la riliquidazione in aumento della pensionein quanto l’INPS non aveva assunto, quale base di calcolo deltrattamento, la retribuzione percepita nei dodici mesiprecedenti l’inizio della mobilità.1.1. L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delladomanda. Il Tribunale di Palermo, ritenuta la legittimità delricalcolo della pensione in ragione della retribuzione spettanteper i dodici mesi antecedenti l’inizio della mobilità, dichiaravail diritto del ricorrente alla liquidazione della pensione nellamisura accertata e condannava l’INPS al pagamento degliarretrati.2. L’INPS proponeva appello. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si costituivano in giudizio in qualità di eredidi [OSCURATO:PERSONA] e chiedevano il rigetto dell’impugnazione.Con la sentenza n. 742/2020 depositata in data 16/10/2020,la Corte di Appello di Palermo, sezione lavoro, rigettaval’appello.3. Avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso percassazione articolando un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti concontroricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.4. La parte controricorrente ha depositato memoriaillustrativa.5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 14/05/2026.Ragioni della decisione:Numero registro generale 11187/20211.- L’INPS deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7, Numero sezionale 2410/2026Numero di raccolta generale 17470/2026comma 9, della legge n. 223 del 1991, dell’art. 8 della leggeData pubblicazione 02/06/2026n. 155 del 1981, dell’art. 4, comma 16, del d.l. n. 463 del1983 e dell’art. 3 del d.lgs. n. 503 del 1992 (art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.); in particolare afferma che la statuizionedella Corte di appello secondo cui «il valore della retribuzionepensionabile deve essere determinato con riferimento aidodici mesi precedenti l’inizio del trattamento di mobilità» siponga in insanabile contrasto con l’art. 3 del d. lgs. n. 503 del1992 in materia di calcolo della retribuzione pensionabile,nonché con l’art. 7, comma 9, della legge n. 223 del 1991,che ha riprodotto la disposizione di cui all’art. 8, commaquarto, della legge n. 155 del 1981, che ha regolato sia larilevanza da attribuire al collocamento in mobilità, sia il valoreda attribuire alle settimane di contribuzione figurative,prevedendo tali norme che i periodi di godimentodell’indennità di mobilità siano riconosciuti utili ai fini delconseguimento del diritto a pensione e che per detti periodi ilcontributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzionecui è riferita l’integrazione salariale.2.- La censura è fondata. La causa ha per oggetto ladeterminazione della retribuzione pensionabile nell’ultimafrazione della vita lavorativa di [OSCURATO:PERSONA], dante causadegli odierni controricorrenti, quella tra il 30 aprile 1998 e il31 gennaio 2005, nella quale il lavoratore è stato collocato inmobilità lunga. Giova inoltre rilevare che il Romano hamaturato il diritto a pensione al termine del periodo dimobilità, riconosciuto con decorrenza dal febbraio 2005.3.- La sentenza della Corte di appello nella parte in cui haaffermato che «la retribuzione da prendere a base di calcolodella pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoroNumero registro generale 11187/2021precedenti l’inizio del trattamento di mobilità», ha errato Numero sezionale 2410/2026Numero di raccolta generale 17470/2026nell’individuazione della normativa regolatrice dellaData pubblicazione 02/06/2026fattispecie, applicando al caso in esame le disposizioni di cuiall’art. 3, comma 4-bis, della legge n. 223 del 1991 e all’art.8, secondo comma, della legge n. 155 del 1981, in luogo delledisposizioni di cui al comma 9 dell’art. 7 della legge n. 223 del1991 nonché del quarto comma dell’art. 8 della legge n. 155del 1981. Infatti, secondo il costante orientamento di questaCorte (Cass. 32506/2025, Cass. n. 27577/2025, Cass. n.31460/2024, Cass. n. 4724/2022, Cass. n. 17044/2021 eCass. n. 6161/2018), da riaffermarsi in questa sede, perstabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilitàoccorre utilizzare la retribuzione cui è parametrato iltrattamento straordinario di integrazione salariale (al quale sifa riferimento per determinare l'importo dell'indennità dimobilità) che i lavoratori hanno percepito, ovvero che sarebbeloro spettato nel periodo immediatamente precedente larisoluzione del rapporto di lavoro.5.- La Corte di merito, allora, ha fatto applicazione della leggen. 155 del 1981, art. 8, comma 1 e 2, che disciplina ipotesidel tutto diverse, mentre avrebbe dovuto applicare lespecifiche previsioni di legge di cui al quarto comma dell’art.8 della legge n. 155 del 1981 e l’art. 7, comma 9, della leggen. 223 del 1991 che, ai fini della contribuzione figurativa percassa integrazione e mobilità, fanno riferimento al concetto diretribuzione valevole per il calcolo della integrazione salarialestraordinaria.6.- L’art. 3 comma 4-bis della legge n. 223 del 1991, prevedeche: «Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamentorelativo si applicano anche al personale il cui rapporto siadisciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, eNumero registro generale 11187/2021successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia Numero sezionale 2410/2026Numero di raccolta generale 17470/2026stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste inData pubblicazione 02/06/2026liquidazione, successivamente alla data del 1° gennaio 1993.Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e chematurino, nel corso del trattamento di mobilità, il diritto allapensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolodella pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoroprecedenti l'inizio del trattamento di mobilità».7.- L’ambito di applicazione della norma è chiaramentecircoscritto alla sola categoria di lavoratori indicata dallanorma, come del resto riconosciuto nella stessa sentenzaimpugnata, per cui la Corte territoriale ha applicato laneutralizzazione prevista dal secondo periodo del comma 4-bis al di fuori dei casi nei quali tale applicazione è consentita,traendo da una norma speciale circoscritta a una solacategoria di lavoratori un principio di carattere generale.8.- È pacifico in causa che il rapporto di lavoro di GiovanniRomano (già dipendente di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., aziende del settore elettrico e delletelecomunicazioni) non fosse soggetto alle disposizioni dettatedal r.d. n. 148/1931 (aziende ferroviarie, tranviarie o linee dinavigazione interna soggette a concessione), e dunque nonpuò trovare applicazione la peculiare forma di neutralizzazioneprevista dall’art. 3 comma 4-bis della legge n.223 del 1991.9.- Non sussistendo i presupposti per l’applicazione delladisciplina speciale di determinazione temporale dellaretribuzione pensionabile, trova applicazione la disciplinagenerale stabilita ─ per quanto oggetto di causa ─ dall’art. 7comma 9 della legge n. 223 del 1991.10.- Allo stesso modo, per quanto riguarda le disposizionidettate dall’art. 8 della legge n. 155 del 1981, deve ritenersiNumero registro generale 11187/2021errato il richiamo operato dalla Corte territoriale al Numero sezionale 2410/2026Numero di raccolta generale 17470/2026meccanismo di cui al secondo comma, in quanto l’ipotesi diData pubblicazione 02/06/2026periodi di sospensione per i quali sia ammessa l’integrazionesalariale è espressamente contemplata nel quarto comma chestabilisce che «per detti periodi il contributo figurativo ècalcolato sulla base della retribuzione cui è riferital’integrazione salariale», principio fatto proprio dall’art. 7,comma 9, della legge n. 223 del 1991.11.- Come rilevato dall'Inps, alla luce del corretto quadronormativo applicabile, il valore della contribuzione figurativaper mobilità deve essere calcolato utilizzando non un datovirtuale, bensì il dato reale corrispondente alla retribuzione cuiè riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale.12.- In definitiva, il ricorso deve essere accolto, per le ragionisopra illustrate, e la sentenza impugnata va cassata, conrinvio della causa alla Corte di appello di Palermo, in diversacomposizione, che nel procedere ad un nuovo esame dovràgiudice del rinvio la regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di Appello di Palermo, in diversa composizione, cui èdemandata anche la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 14 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])