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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2022

Cassazione n. 41463/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del

1. dicembre 2021 il Tribunale di Pescara ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro trecento di ammenda, oltre alle statuizioni civili in favore della parte civile costituita, per il reato di cui all'art. 659 cod. pen..

2. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione con unico motivo, affermando che più erano le fonti di inquinamento acustico rilevate dai tecnici, una sola delle quali riferibile al ricorrente stesso, e che tutte insieme superavano i limiti di tollerabilità.

Non era in realtà possibile discernere tra l'abbaiare dei vari cani, solo alcuni dei quali riconducibili al ricorrente, che tra l'altro non ne era proprietario ma solo custode giudiziario. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. In relazione al motivo di censura, in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

In specie il ricorrente - che non ha inteso partecipare al primo giudizio, come ha annotato la sentenza impugnata - ha contestato in questa sede la valutazione del materiale istruttorio siccome raccolto, oltretutto - ai fini dell'autosufficienza del ricorso - omettendo qualsivoglia produzione idonea a puntualmente argomentare le ragioni del dissenso rispetto alla decisione censurata.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M. t Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 30/09/2022 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1. dicembre 2021 il Tribunale di Pescara ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro trecento di ammenda, oltre alle statuizioni civili in favore della parte civile costituita, per il reato di cui all'art. 659 cod. pen.. 2. Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione con unico motivo, affermando che più erano le fonti di inquinamento acustico rilevate dai tecnici, una sola delle quali riferibile al ricorrente stesso, e che tutte insieme superavano i limiti di tollerabilità. Non era in realtà possibile discernere tra l'abbaiare dei vari cani, solo alcuni dei quali riconducibili al ricorrente, che tra l'altro non ne era proprietario ma solo custode giudiziario. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione al motivo di censura, in tema di giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). In specie il ricorrente - che non ha inteso partecipare al primo giudizio, come ha annotato la sentenza impugnata - ha contestato in questa sede la valutazione del materiale istruttorio siccome raccolto, oltretutto - ai fini dell'autosufficienza del ricorso - omettendo qualsivoglia produzione idonea a puntualmente argomentare le ragioni del dissenso rispetto alla decisione censurata. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. t Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 30/09/2022 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 41463/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris