CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 48974/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2021 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]• (dito avviso alle parti; k" udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] Younes e BAKKI Yassine ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato loro la pena richiesta in relazione a ipotesi di detenzione e cessione in concorso di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish. 2. I ricorrenti deducevano rispettivamente violazione di legge e vizio motiva- zionale in ordine alla misura della pena applicata. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibifi in quanto manife- stamente generici e privi di fondamento. Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento degli odierni ricorrenti. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinun- zia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, im- plicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accerta- mento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità e si verte altresì in ipotesi di censura non compresa nel novero dei motivi di ricorso proponibili ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. av- verso la sentenza di applicazione della pena su richiesta (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Frac- cari, rv. 214637). Nel caso di specie poi la pena è stata applicata nella misura richiesta dalle parti, non esistono errori di computo nella sua determinazione e non risulta prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti, così che il giudice de quo ha positivamente delibato l'accordo. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 Novembre 2023 Il consigliere este