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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 20828/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 21.12.2023 la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'istanza ex art. 629 bis cod.proc.pen. formulata dal difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 17.2.2021, irrevocabile il 29.11.2022, non essendo l'imputato venuto a conoscenza del procedimento.

Ha valutato la Corte di merito che in data 10.5.2018 al Taib era stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 416 bis cod,proc.pen. tramite trasmissione via pec all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato di fiducia e presso il cui studio aveva eletto domicilio, e sempre via pec al difensore medesimo; successivamente in data 13.11.2028 nello stesso modo era stato notificato il decreto di citazione diretta a giudizio; inoltre alla prima udienza tenutasi in data 27.2.2019 il giudice dava atto dell'assenza dell'imputato ed il Pubblico Ministero depositava rinuncia al mandato da parte dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA] con conseguente nomina ex art. 97, comma 1, cod.proc.pen. dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore d'ufficio dell'imputato concedendo poi un termine a difesa e rinviando all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il processo poi si concludeva all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Ha ritenuto la Corte che, avendo l'imputato nominato il difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il medesimo, era venuto indubbiamente a conoscenza del procedimento a suo carico in quanto sia l'avviso di conclusione delle indagini che il decreto di citazione a giudizio erano stati notificati al difensore domiciliatario a nulla rilevando la circostanza che a distanza di circa due mesi lo stesso avesse rinunciato al mandato.

A ciò ha aggiunto che dal contenuto delle mails intercorse tra i due legali si evinceva che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era in contatto con l'imputato.

2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con cui deduce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per erronea applicazione dell'art. 629 bis cod.proc.pen.

Si assume che la Corte d'appello ha fatto erronea applicazione della norma di cui all'art. 629 bis cod.pen. ritenendo validamente instaurato il rapporto professionale con il difensore di fiducia, mentre al contrario dalla comunicazione ricevuta da parte del medesimo e prodotta in atti non si evince l'instaurazione di alcun valido rapporto professionale.

In ogni caso l'instaurazione di un rapporto professionale nella fase delle indagini non implica necessariamente la conoscenza dell'esercizio dell'azione penale e della vocatio in iudicium richiesta dalla legge né appare elemento di portata dirimente la nomina di un difensore di fiducia.

Si assume che l'imputato non è stato posto nelle condizioni di partecipare al processo o di rinunciare volontariamente alla sua partecipazione, processo che é proseguito fino alla pronuncia della sentenza in piena violazione del disposto degli artt. 420 bis e ss. cod.proc.pen. 3.

La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é manifestamente infondato.

Va premesso che sulla base dei principi affermati dalle Sez.

U. Ismail, e ribaditi peraltro dalla successiva Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, Rv. 281637, deve ritenersi che la nomina di un difensore di fiducia, con elezione di domicilio presso lo stesso, è di regola elemento che fonda il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all'imputato, ma la peculiarità dei fatti, può imporre un approfondimento di esame.

Secondo tali principi l'indice di conoscenza derivante dalla nomina di un difensore di fiducia donniciliatario, la cui validità non è revocata in dubbio, va in altri termini adattato alle singole vicende, perché rilevano aspetti concreti, come appunto quello della conoscenza del processo e della eventuale colpevole ignoranza circa il suo svolgimento, che non può essere integralmente sostituita da una pur ragionevole presunzione.

Va a riguardo ribadito il principio che l'indice di conoscenza rappresentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso può legittimamente fondare il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all'imputato solo se la peculiarità dei fatti non impone una diversa valutazione.

Tuttavia, ai fini di tale diversa valutazione, non è sufficiente la mera rinuncia al mandato da parte del difensore, peraltro senza avere specificamente dichiarato di non volerne più ricevere le notifiche, situazione che altrimenti si presterebbe ad un possibile abuso del processo.

A quella rinuncia devono accompagnarsi circostanze ulteriori - che devono evidentemente essere allegate dal condannato- sulla base delle quali sia possibile affermare che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che tale mancata conoscenza non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv. 283019).

Tenuto conto del dettato dell'art. 629 bis cod.proc.pen. occorre, dunque, che il condannato quanto meno alleghi la sussistenza di situazioni che, dopo la nomina del difensore di fiducia, gli abbiano impedito di seguire le vicende del procedimento penale che lo riguardavano (a titolo esemplificativo la detenzione per altra causa, il ricovero ospedaliero o comunque una grave malattia, l'espulsione dal territorio dello Stato) onere che nella specie non risulta essere stato assolto. 2.Ebbene, nel caso che occupa, il ricorrente ha nominato, nella fase delle indagini, il proprio difensore di fiducia ed ha eletto domicilio presso il suo studio; l'avviso di conclusione delle indagini è stato notificato all'avvocato donniciliatario in data 10.05.2018; in data 13.11.2018 secondo le medesime modalità veniva notificato il decreto di citazione diretta a giudizio; in data 21.01.2019 l'avvocato di fiducia rinunciava al mandato e all'imputato è stato nominato un difensore d'ufficio, che lo ha assistito e rappresentato per il successivo sviluppo del processo (la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 17.02.2021 ed è divenuta irrevocabile il 29.11.2022).

Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha escluso che la mancata conoscenza del processo da parte del ricorrente sia stata determinata da 'ignoranza incolpevole', considerato, da un lato, che sussistono nel caso di specie due degli indici indicati dall'art. 420-bis c.p.p. che devono guidare il Giudice nell'accertamento dell'effettiva conoscenza del processo, ovvero la nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso lo stesso difensore; dall'altro, che il ricorrente non ha allegato alcun elemento concreto idoneo a dimostrare la presenza di un impedimento a mantenere contatti con il difensore di fiducia nominato ovvero a comprovare l'impossibilità ad adempiere l'onere di diligenza a suo carico, che si declina nel dovere di informarsi sullo stato della progressione del procedimento anche in seguito alla fase investigativa.

Anzi, come ha posto in luce l'ordinanza impugnata, a contrario dalle mails prodotte dalla difesa del condannato, si evincerebbe la sussistenza di contatti tra il medesimo e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.In conclusione il ricorso va rigettato.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 21.12.2023 la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'istanza ex art. 629 bis cod.proc.pen. formulata dal difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 17.2.2021, irrevocabile il 29.11.2022, non essendo l'imputato venuto a conoscenza del procedimento. Ha valutato la Corte di merito che in data 10.5.2018 al Taib era stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini ex art. 416 bis cod,proc.pen. tramite trasmissione via pec all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato di fiducia e presso il cui studio aveva eletto domicilio, e sempre via pec al difensore medesimo; successivamente in data 13.11.2028 nello stesso modo era stato notificato il decreto di citazione diretta a giudizio; inoltre alla prima udienza tenutasi in data 27.2.2019 il giudice dava atto dell'assenza dell'imputato ed il Pubblico Ministero depositava rinuncia al mandato da parte dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA] con conseguente nomina ex art. 97, comma 1, cod.proc.pen. dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore d'ufficio dell'imputato concedendo poi un termine a difesa e rinviando all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il processo poi si concludeva all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ha ritenuto la Corte che, avendo l'imputato nominato il difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il medesimo, era venuto indubbiamente a conoscenza del procedimento a suo carico in quanto sia l'avviso di conclusione delle indagini che il decreto di citazione a giudizio erano stati notificati al difensore domiciliatario a nulla rilevando la circostanza che a distanza di circa due mesi lo stesso avesse rinunciato al mandato. A ciò ha aggiunto che dal contenuto delle mails intercorse tra i due legali si evinceva che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] era in contatto con l'imputato. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con cui deduce la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per erronea applicazione dell'art. 629 bis cod.proc.pen. Si assume che la Corte d'appello ha fatto erronea applicazione della norma di cui all'art. 629 bis cod.pen. ritenendo validamente instaurato il rapporto professionale con il difensore di fiducia, mentre al contrario dalla comunicazione ricevuta da parte del medesimo e prodotta in atti non si evince l'instaurazione di alcun valido rapporto professionale. In ogni caso l'instaurazione di un rapporto professionale nella fase delle indagini non implica necessariamente la conoscenza dell'esercizio dell'azione penale e della vocatio in iudicium richiesta dalla legge né appare elemento di portata dirimente la nomina di un difensore di fiducia. Si assume che l'imputato non è stato posto nelle condizioni di partecipare al processo o di rinunciare volontariamente alla sua partecipazione, processo che é proseguito fino alla pronuncia della sentenza in piena violazione del disposto degli artt. 420 bis e ss. cod.proc.pen. 3. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é manifestamente infondato. Va premesso che sulla base dei principi affermati dalle Sez. U. Ismail, e ribaditi peraltro dalla successiva Sez. 1, n. 27629 del 24/06/2021, Rv. 281637, deve ritenersi che la nomina di un difensore di fiducia, con elezione di domicilio presso lo stesso, è di regola elemento che fonda il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all'imputato, ma la peculiarità dei fatti, può imporre un approfondimento di esame. Secondo tali principi l'indice di conoscenza derivante dalla nomina di un difensore di fiducia donniciliatario, la cui validità non è revocata in dubbio, va in altri termini adattato alle singole vicende, perché rilevano aspetti concreti, come appunto quello della conoscenza del processo e della eventuale colpevole ignoranza circa il suo svolgimento, che non può essere integralmente sostituita da una pur ragionevole presunzione. Va a riguardo ribadito il principio che l'indice di conoscenza rappresentato dalla nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso può legittimamente fondare il convincimento della conoscenza effettiva del processo in capo all'imputato solo se la peculiarità dei fatti non impone una diversa valutazione. Tuttavia, ai fini di tale diversa valutazione, non è sufficiente la mera rinuncia al mandato da parte del difensore, peraltro senza avere specificamente dichiarato di non volerne più ricevere le notifiche, situazione che altrimenti si presterebbe ad un possibile abuso del processo. A quella rinuncia devono accompagnarsi circostanze ulteriori - che devono evidentemente essere allegate dal condannato- sulla base delle quali sia possibile affermare che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che tale mancata conoscenza non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Rv. 283019). Tenuto conto del dettato dell'art. 629 bis cod.proc.pen. occorre, dunque, che il condannato quanto meno alleghi la sussistenza di situazioni che, dopo la nomina del difensore di fiducia, gli abbiano impedito di seguire le vicende del procedimento penale che lo riguardavano (a titolo esemplificativo la detenzione per altra causa, il ricovero ospedaliero o comunque una grave malattia, l'espulsione dal territorio dello Stato) onere che nella specie non risulta essere stato assolto. 2.Ebbene, nel caso che occupa, il ricorrente ha nominato, nella fase delle indagini, il proprio difensore di fiducia ed ha eletto domicilio presso il suo studio; l'avviso di conclusione delle indagini è stato notificato all'avvocato donniciliatario in data 10.05.2018; in data 13.11.2018 secondo le medesime modalità veniva notificato il decreto di citazione diretta a giudizio; in data 21.01.2019 l'avvocato di fiducia rinunciava al mandato e all'imputato è stato nominato un difensore d'ufficio, che lo ha assistito e rappresentato per il successivo sviluppo del processo (la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 17.02.2021 ed è divenuta irrevocabile il 29.11.2022). Correttamente, dunque, la Corte territoriale ha escluso che la mancata conoscenza del processo da parte del ricorrente sia stata determinata da 'ignoranza incolpevole', considerato, da un lato, che sussistono nel caso di specie due degli indici indicati dall'art. 420-bis c.p.p. che devono guidare il Giudice nell'accertamento dell'effettiva conoscenza del processo, ovvero la nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso lo stesso difensore; dall'altro, che il ricorrente non ha allegato alcun elemento concreto idoneo a dimostrare la presenza di un impedimento a mantenere contatti con il difensore di fiducia nominato ovvero a comprovare l'impossibilità ad adempiere l'onere di diligenza a suo carico, che si declina nel dovere di informarsi sullo stato della progressione del procedimento anche in seguito alla fase investigativa. Anzi, come ha posto in luce l'ordinanza impugnata, a contrario dalle mails prodotte dalla difesa del condannato, si evincerebbe la sussistenza di contatti tra il medesimo e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 3.In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il rico
Decreto Cassazione n. 20828/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris