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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022

Cassazione n. 37017/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Potenza del 1.10.2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Potenza che lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa, per il reato di furto pluriaggravato in concorso; Considerato che il motivo di ricorso proposto, che lamenta la violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità alla luce della asserita insufficienza degli indizi, è inammissibile, essendo finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione logica e congrua; senza contare che la dedotta violazione di legge in relazione agli art. 192 e 533 cod. proc. pen. è inammissibile anche perché l'asserita inosservanza di tali regole non è vizio prospettabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, deducibile esclusivamente in caso violazione di disposizioni processuali la cui osservanza è prevista a pena di nullità o inutilizzabilità, quale certamente non è il citato art. 192 c.p.p. (ex multis Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191).

Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla successiva lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc.

Altoè e altri, Rv. 268404).

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Potenza del 1.10.2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Potenza che lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa, per il reato di furto pluriaggravato in concorso; Considerato che il motivo di ricorso proposto, che lamenta la violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità alla luce della asserita insufficienza degli indizi, è inammissibile, essendo finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione logica e congrua; senza contare che la dedotta violazione di legge in relazione agli art. 192 e 533 cod. proc. pen. è inammissibile anche perché l'asserita inosservanza di tali regole non è vizio prospettabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, deducibile esclusivamente in caso violazione di disposizioni processuali la cui osservanza è prevista a pena di nullità o inutilizzabilità, quale certamente non è il citato art. 192 c.p.p. (ex multis Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 c.p.p., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla successiva lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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