CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18116/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 27/09/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli articoli 192 cod. proc. pen. e 648 cod. pen., nonché il travisamento delle prove con riferimento alla colpevolezza del prevenuto in ordine alla provenienza furtiva del telefono, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria e privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato che le predette doglianze, oltre ad essere del tutto generiche e reiterative, risultano anche manifestamente infondate, poiché afferenti a supposto difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logica conforme alla disamina dei dati probatori: si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha esplicato adeguatamente le risultanze probatorie a carico del predetto; pertanto, l'invocata carenza motivazionale ed il supposto travisamento probatorio non sussistono, attenendo, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali idoneamente svolta dai giudici del gravame; tenuto conto, infine, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto col ricorso per Cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo nel caso di cd. "doppia conforme" essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello - per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame - abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R