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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 settembre 2021

Cassazione n. 37744/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29551-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controriconrnte - avverso la sentenza n. 229/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 28/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Salerno ha respinto l'appello dell'INPS, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata accolta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e dichiarata l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26,

1. n. 335/1995, in relazione all'attività libero professionale dalla medesima svolta negli anni 2010 quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che il dato contabile della percezione, negli anni oggetto di causa, di redditi di importo inferiore ai 5.000,00 euro costituisse un chiaro indice della natura occasionale (rectius, non abituale) dell'attività.

3. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

Considerato che:

5. Con unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011, dell'art. 21, comma 8, della legge n. 247/2012, Ric. 2019 n. 29551 sez.

ML - ud. 16-09-2021 -2- dell'art. 44, comma 2, dl. 269/2003, conv. con mod. dalla

I. 326/2003, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..

6. Ha ribadito l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli avvocati (per i quali non sorga l'obbligo di iscrizione alla cassa forense) che svolgono in modo abituale l'attività professionale, in base al disposto dell'art. 2, comma 26,

I. 335 del 1995 cit., come interpretato autenticamente dall'art. 18, comma 12, d.l. 98 del 2011 cit., non venendo in considerazione l'art. 44, comma 2, d.l. 269 del 2003 cit., che disciplina la diversa ipotesi del lavoro occasionale.

7. Ha sostenuto che nel caso di specie, in base al dato pacifico secondo cui l'attuale controricorrente svolgeva la professione di avvocato e in mancanza di contestazione sul requisito di abitualità, la Corte di merito avrebbe dovuto affermare il diritto dell'Istituto alla contribuzione pretesa.

8. Il ricorso è fondato.

9. Questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021).

10. Dirimente, ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno; con la precisazione che nell'accertamento in fatto del requisito di abitualità possono rilevare "le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a Ric. 2019 n. 29551 sez.

ML - ud. 16-09-2021 -3- supporto della sua attività" oppure, in senso contrario, "la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00", senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo.

11. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha valorizzato, quale indice negativo di abitualità, la sola percezione da parte dell'avvocato nell'anno in esame di un reddito inferiore al limite dei 5.000,00 euro, così ritenendolo quale elemento automaticamente significativo e senza accertare -a monte- se l'attività fosse abituale o occasionale in base al quadro di elementi valutativi sopra indicati .

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata.

La causa va rinviata alla corte d'appello indicata in dispositivo, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d'appello di Salerno, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nell'adunanza camerale del 16 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] DEPOSIT,i-Ur0 [OSCURATO:PERSONA] . 1 DIC 2021 IL 3(à11ANCELLIERE IL C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29551-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controriconrnte - avverso la sentenza n. 229/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 28/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Salerno ha respinto l'appello dell'INPS, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata accolta la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e dichiarata l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, in relazione all'attività libero professionale dalla medesima svolta negli anni 2010 quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA], in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che il dato contabile della percezione, negli anni oggetto di causa, di redditi di importo inferiore ai 5.000,00 euro costituisse un chiaro indice della natura occasionale (rectius, non abituale) dell'attività. 3. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Considerato che: 5. Con unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011, dell'art. 21, comma 8, della legge n. 247/2012, Ric. 2019 n. 29551 sez. ML - ud. 16-09-2021 -2- dell'art. 44, comma 2, dl. 269/2003, conv. con mod. dalla I. 326/2003, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. 6. Ha ribadito l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per gli avvocati (per i quali non sorga l'obbligo di iscrizione alla cassa forense) che svolgono in modo abituale l'attività professionale, in base al disposto dell'art. 2, comma 26, I. 335 del 1995 cit., come interpretato autenticamente dall'art. 18, comma 12, d.l. 98 del 2011 cit., non venendo in considerazione l'art. 44, comma 2, d.l. 269 del 2003 cit., che disciplina la diversa ipotesi del lavoro occasionale. 7. Ha sostenuto che nel caso di specie, in base al dato pacifico secondo cui l'attuale controricorrente svolgeva la professione di avvocato e in mancanza di contestazione sul requisito di abitualità, la Corte di merito avrebbe dovuto affermare il diritto dell'Istituto alla contribuzione pretesa. 8. Il ricorso è fondato. 9. Questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021). 10. Dirimente, ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno; con la precisazione che nell'accertamento in fatto del requisito di abitualità possono rilevare "le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a Ric. 2019 n. 29551 sez. ML - ud. 16-09-2021 -3- supporto della sua attività" oppure, in senso contrario, "la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00", senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo. 11. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha valorizzato, quale indice negativo di abitualità, la sola percezione da parte dell'avvocato nell'anno in esame di un reddito inferiore al limite dei 5.000,00 euro, così ritenendolo quale elemento automaticamente significativo e senza accertare -a monte- se l'attività fosse abituale o occasionale in base al quadro di elementi valutativi sopra indicati . La sentenza impugnata deve dunque essere cassata. La causa va rinviata alla corte d'appello indicata in dispositivo, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d'appello di Salerno, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nell'adunanza camerale del 16 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] DEPOSIT,i-Ur0 [OSCURATO:PERSONA] . 1 DIC 2021 IL 3(à11ANCELLIERE IL C