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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 marzo 2024

Cassazione n. 37512/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva l'annullamento con rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 28 marzo 2024 revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 gennaio 1979, con la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 5 novembre 2010, irrevocabile il 15 novembre 2016, ai sensi dell'art. 168 comma 1 n. 2 cod pen, avendo egli riportato altra condanna per fatto anteriormente commesso che, cumulata con la precedente, superava i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. 2.

Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il condannato tramite il proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando la violazione degli artt. 130, 668 cod. proc. pen. e 185 disp. att. cod. proc. pen.

Il ricorrente rilevava l'errore in cui sarebbe incorso il giudice dell'esecuzione, poiché la sentenza concessiva del beneficio revocato era stata emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 gennaio 1979, mentre la sentenza successiva, che non consentiva il mantenimento del beneficio, era stata emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 gennaio 1979.

Secondo il ricorrente, il giudice della esecuzione avrebbe dovuto, prima di assumere una decisione, accertare l'identità del soggetto condannato con le due sentenze.

Con il secondo e correlato motivo lamentava la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, poiché nel provvedimento impugnato non sarebbe stata in alcun modo esplicitata la ragione per la quale la revoca del beneficio concesso al ricorrente fosse scaturita dalla condanna di altro soggetto.

Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] concludeva chiedendo l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su una questione mai fatta valere in precedenza davanti al giudice della esecuzione.

Come ripetutamente statuito da questa Corte, in sede di ricorso per cassazione (nella specie, avverso ordinanza in materia di misure cautelari reali) non sono proponibili questioni mai prima sollevate, salvo che riguardino argomenti "nuovi", enunciati "a sorpresa" dal giudice dell'impugnazione di merito in funzione risolutiva, allorché, per l'assoluta imprevedibilità della loro rilevanza, siano da qualificarsi come questioni «che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello», come tali decidibili dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 609, comma Afil (\i\ n 2, cod. proc. pen. (Sez. 3 - n. 35494 del 17/06/2021 Cc. (dep. 27/09/2021 ) Rv. 281852; Sez. 3 n. 35494 del 17/06/2021 Cc. (dep. 27/09/2021 ) Rv. 281852) Ma anche nel caso di incidente di esecuzione, quale quello che qui occupa, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere; peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del "ne bis in idem" non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati. (Sez. 1, n. 9780 del 11/01/2017 Cc. (dep. 28/02/2017 ) Rv. 269421; Sez. 1 n. 9780 del 11/01/2017 Cc. (dep. 28/02/2017 ) Rv. 269421).

Ed è proprio sulla base di tale premessa che deve essere letto ed interpretato il precedente richiamato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, al fine di chiedere l'annullamento dell'impugnata ordinanza : il presupposto di quella decisione, infatti, è che il giudice dell'esecuzione sia stato investito "in executivis" dalla persona condannata con sentenza irrevocabile, sia dell'erronea indicazione delle sue generalità nella sentenza stessa, sia della propria estraneità al fatto (Sez. 1, Sentenza n. 13564 del 22/01/2009).

Dal provvedimento impugnato, per contro, emerge solo che il difensore stesso aveva prodotto le due sentenze, senza nulla fare valere e senza sollevare la questione della asserita non identità dei due soggetti condannati; nè il ricorrente ha prodotto, ai fini della autosufficienza del ricorso, elementi documentali dai quali sia possibile evincere il contrario, ovvero che la questione avesse fatto oggetto di rilievo nel corso dell'incidente di esecuzione.

Infatti, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per genericità e difetto di autosufficienza, il motivo inteso a denunciare l'omesso esame di una richiesta (nella specie,.assoluzione dell'imputato ex art. 131-bis cod. pen.), di cui non vi sia menzione nel provvedimento impugnato, qualora non siano stati specificamente indicati, ai fini dell'inserimento nel fascicolo formato dalla cancelleria del giudice "a quo" ai sensi dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., gli atti da cui possa desumersi che detta richiesta era stata invece ritualmente proposta. (Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019 Rv. 277796) Dunque, in difetto di evidenze di segno contrario, la questione circa la non identità dei due soggetti condannati è questione nuova, non proposta davanti al giudice dell'esecuzione e, come tale, non proponibile per la prima volta nel giudizio di legittimità.

Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve esser condannato al pagamento delle spese processuali, onché della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva l'annullamento con rinvio dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 28 marzo 2024 revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 gennaio 1979, con la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 5 novembre 2010, irrevocabile il 15 novembre 2016, ai sensi dell'art. 168 comma 1 n. 2 cod pen, avendo egli riportato altra condanna per fatto anteriormente commesso che, cumulata con la precedente, superava i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il condannato tramite il proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando la violazione degli artt. 130, 668 cod. proc. pen. e 185 disp. att. cod. proc. pen. Il ricorrente rilevava l'errore in cui sarebbe incorso il giudice dell'esecuzione, poiché la sentenza concessiva del beneficio revocato era stata emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 gennaio 1979, mentre la sentenza successiva, che non consentiva il mantenimento del beneficio, era stata emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 gennaio 1979. Secondo il ricorrente, il giudice della esecuzione avrebbe dovuto, prima di assumere una decisione, accertare l'identità del soggetto condannato con le due sentenze. Con il secondo e correlato motivo lamentava la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, poiché nel provvedimento impugnato non sarebbe stata in alcun modo esplicitata la ragione per la quale la revoca del beneficio concesso al ricorrente fosse scaturita dalla condanna di altro soggetto. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] concludeva chiedendo l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su una questione mai fatta valere in precedenza davanti al giudice della esecuzione. Come ripetutamente statuito da questa Corte, in sede di ricorso per cassazione (nella specie, avverso ordinanza in materia di misure cautelari reali) non sono proponibili questioni mai prima sollevate, salvo che riguardino argomenti "nuovi", enunciati "a sorpresa" dal giudice dell'impugnazione di merito in funzione risolutiva, allorché, per l'assoluta imprevedibilità della loro rilevanza, siano da qualificarsi come questioni «che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello», come tali decidibili dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 609, comma Afil (\i\ n 2, cod. proc. pen. (Sez. 3 - n. 35494 del 17/06/2021 Cc. (dep. 27/09/2021 ) Rv. 281852; Sez. 3 n. 35494 del 17/06/2021 Cc. (dep. 27/09/2021 ) Rv. 281852) Ma anche nel caso di incidente di esecuzione, quale quello che qui occupa, il ricorso per cassazione non può devolvere questioni diverse da quelle proposte con la richiesta e sulle quali il giudice di merito non è stato chiamato a decidere; peraltro, dalla dichiarata inammissibilità in sede di legittimità non deriva, in concreto, lesione alcuna per la parte, che ben potrà far valere la diversa questione con altra richiesta, dal momento che il divieto del "ne bis in idem" non opera per le nuove istanze, fondate su presupposti di fatto e motivi di diritto prima non prospettati. (Sez. 1, n. 9780 del 11/01/2017 Cc. (dep. 28/02/2017 ) Rv. 269421; Sez. 1 n. 9780 del 11/01/2017 Cc. (dep. 28/02/2017 ) Rv. 269421). Ed è proprio sulla base di tale premessa che deve essere letto ed interpretato il precedente richiamato dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, al fine di chiedere l'annullamento dell'impugnata ordinanza : il presupposto di quella decisione, infatti, è che il giudice dell'esecuzione sia stato investito "in executivis" dalla persona condannata con sentenza irrevocabile, sia dell'erronea indicazione delle sue generalità nella sentenza stessa, sia della propria estraneità al fatto (Sez. 1, Sentenza n. 13564 del 22/01/2009). Dal provvedimento impugnato, per contro, emerge solo che il difensore stesso aveva prodotto le due sentenze, senza nulla fare valere e senza sollevare la questione della asserita non identità dei due soggetti condannati; nè il ricorrente ha prodotto, ai fini della autosufficienza del ricorso, elementi documentali dai quali sia possibile evincere il contrario, ovvero che la questione avesse fatto oggetto di rilievo nel corso dell'incidente di esecuzione. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per genericità e difetto di autosufficienza, il motivo inteso a denunciare l'omesso esame di una richiesta (nella specie,.assoluzione dell'imputato ex art. 131-bis cod. pen.), di cui non vi sia menzione nel provvedimento impugnato, qualora non siano stati specificamente indicati, ai fini dell'inserimento nel fascicolo formato dalla cancelleria del giudice "a quo" ai sensi dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., gli atti da cui possa desumersi che detta richiesta era stata invece ritualmente proposta. (Sez. 1, n. 48422 del 09/09/2019 Rv. 277796) Dunque, in difetto di evidenze di segno contrario, la questione circa la non identità dei due soggetti condannati è questione nuova, non proposta davanti al giudice dell'esecuzione e, come tale, non proponibile per la prima volta nel giudizio di legittimità. Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve esser condannato al pagamento delle spese processuali, onché della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
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